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DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2009 relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2009/990/CE, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

vista l’approvazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, è stato firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri il 24 giugno 2008 a norma della decisione del Consiglio del 25 febbraio 2008.

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo dev’essere applicato a titolo provvisorio dalla data di entrata in vigore dell’accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica del Tagikistan.

È opportuno concludere il protocollo,

DECIDONO:

Art. 1

Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, è approvato a nome della Comunità, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 3 del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2009. Per il Consiglio Il presidente C. BILDT Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO