Decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2010/48/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13 e 95, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
Nel maggio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre, a nome della Comunità europea, i negoziati relativi alla convenzione delle Nazioni Unite sulla tutela e promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità («convenzione ONU»).
La convenzione ONU è stata adottata il 13 dicembre 2006 dall’assemblea generale delle Nazioni Unite ed è entrata in vigore il 3 maggio 2008.
Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, la convenzione ONU è stata firmata il 30 marzo 2007 a nome della Comunità.
La convenzione ONU costituisce un pilastro importante ed efficace della promozione e della tutela dei diritti delle persone con disabilità all’interno dell’Unione europea, cui sia la Comunità che i suoi Stati membri attribuiscono la massima importanza.
La convenzione ONU dovrebbe pertanto essere approvata, a nome della Comunità, nel più breve tempo possibile.
Tale approvazione dovrebbe tuttavia essere accompagnata da una riserva, formulata dalla Comunità europea, relativa all’articolo 27, paragrafo 1, della convenzione ONU, in cui si dichiari che la Comunità conclude la convenzione ONU fatto salvo il diritto dei suoi Stati membri di non applicare alle forze armate il principio della parità di trattamento in relazione alla disabilità, basato sul diritto comunitario, quale previsto all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio2.
Sia la Comunità che i suoi Stati membri hanno competenze nei settori contemplati dalla convenzione ONU. La Comunità e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza diventare parti contraenti della stessa affinché possano insieme adempiere agli obblighi fissati dalla convenzione ONU ed esercitare in modo coerente i diritti loro conferiti in situazioni di competenza mista.
Al momento di depositare lo strumento di conferma formale, la Comunità dovrebbe inoltre depositare, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, della convenzione, una dichiarazione che specifichi le materie disciplinate dalla convenzione per le quali le competenze le sono state trasferite dagli Stati membri,
DECIDE:
Art. 1
1. La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è approvata a nome della Comunità, fatta salva una riserva relativa all’articolo 27, paragrafo 1.
2.
Il testo della convenzione ONU figura nell’allegato I della presente decisione.
Il testo della riserva figura nell’allegato III della presente decisione.
Art. 2
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di conferma formale della convenzione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità degli articoli 41 e 43 della convenzione ONU.
2. All’atto del deposito dello strumento di conferma formale, la persona o le persone abilitate, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, della convenzione, depositano altresì la dichiarazione di competenza e la riserva di cui rispettivamente agli allegati II e III della presente decisione.
Art. 3
Per le questioni che rientrano nella sfera di competenza della Comunità e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri, la Commissione rappresenta il punto di contatto per gli aspetti relativi all’applicazione della convenzione ONU, in conformità dell’articolo 33, paragrafo 1, della stessa. I dettagli della funzione di punto di contatto al riguardo sono definiti in un codice di condotta prima del deposito dello strumento di conferma formale a nome della Comunità.
Art. 4
1. Quanto alle questioni di competenza esclusiva della Comunità, la Commissione rappresenta quest’ultima in occasione delle riunioni degli organismi istituiti dalla convenzione ONU, in particolare in occasione della conferenza degli Stati parti di cui all’articolo 40 della convenzione in questione e agisce a nome della Comunità in merito alle questioni che rientrano nella sfera di competenza degli organismi suddetti.
2. Quanto alle questioni di competenza condivisa tra la Comunità e gli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri stabiliscono in anticipo le modalità appropriate per rappresentare la posizione della Comunità nelle riunioni degli organismi creati dalla convenzione ONU. I dettagli di tale rappresentazione sono definiti in un codice di condotta convenuto prima del deposito dello strumento di conferma formale a nome della Comunità.
3. Nelle riunioni di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione e gli Stati membri, se del caso previa consultazione delle altre istituzioni comunitarie interessate, cooperano strettamente in particolare sulle questioni attinenti alle modalità di monitoraggio, relazione e voto. Le disposizioni volte ad assicurare una stretta cooperazione sono anch’esse trattate nel codice di condotta di cui al paragrafo 2.
Art. 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2009. Per il Consiglio Il presidente J. Björklund