Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall’altro (2010/417/CE)
Testo vigente
Art. 1 Firma
1.
La firma dell’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall’altro («l’accordo») è approvata a nome della Comunità, fatta salva una decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Art. 2 Applicazione in via provvisoria
In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dalla Comunità e dagli Stati membri, conformemente al diritto nazionale applicabile, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data nella quale le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle pertinenti procedure interne necessarie all’applicazione provvisoria dell’accordo.