Decisione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell’Armenia (2009/890/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
previa consultazione del comitato economico e finanziario,
Le relazioni tra l’Armenia e l’Unione europea (UE) si stanno sviluppando nell’ambito della politica europea di vicinato. Il 14 novembre 2006 l’UE e l’Armenia hanno concordato un piano d’azione per la politica europea di vicinato che individua le priorità a medio termine nelle relazioni UE-Armenia e nelle politiche connesse che dovrebbero portare ad un rafforzamento dell’integrazione economica. Il quadro delle relazioni UE-Armenia è potenziato dal partenariato orientale di recente inaugurazione.
L’economia armena ha risentito in misura crescente della crisi finanziaria internazionale a partire dalla seconda metà del 2008, con un calo della produzione, la riduzione delle entrate di bilancio e l’incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni.
L’aggiustamento economico e la ripresa dell’Armenia sono sostenuti dall’assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel marzo 2009 le autorità armene hanno concluso con l’FMI un accordo stand-by di 540 milioni USD per aiutare l’economia armena ad adottare gli aggiustamenti necessari a fronte della crisi economica.
A seguito di un ulteriore deterioramento della situazione economica e della necessaria revisione delle ipotesi economiche sottese al programma nonché dell’incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni, è stato raggiunto un accordo tra l’Armenia e l’FMI per un incremento delle risorse dell’FMI di 250 milioni USD, approvato il 22 giugno 2009 dal consiglio di amministrazione dell’FMI.
Nel quadro dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) per il 2009 e il 2010 la Comunità intende fornire sovvenzioni a sostegno del bilancio per un importo totale di 32 milioni di EUR.
L’Armenia ha richiesto un’assistenza macrofinanziaria comunitaria supplementare alla luce del peggioramento della situazione e delle prospettive economiche.
Giacché per il 2010 permane un fabbisogno di finanziamento residuo nella bilancia dei pagamenti, l’assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta appropriata alla richiesta dell’Armenia di sostenere nelle attuali circostanze eccezionali la stabilizzazione economica insieme con l’attuale programma dell’FMI. La presente assistenza finanziaria dovrebbe altresì contribuire ad alleggerire il fabbisogno di finanziamento del bilancio.
Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità in relazione all’assistenza finanziaria in oggetto, è necessario prevedere che l’Armenia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione a tale assistenza, nonché prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.
L’erogazione dell’assistenza finanziaria della Comunità lascia impregiudicati i poteri dell’autorità di bilancio.
È opportuno che l’assistenza in oggetto sia gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario.
I soli poteri d’azione previsti dal trattato ai fini dell’adozione della presente decisione sono quelli di cui all’articolo 308,
DECIDE:
Art. 1
1. La Comunità mette a disposizione dell’Armenia un’assistenza macrofinanziaria, in forma di prestito e di sovvenzione, al fine di sostenere la stabilizzazione economica dell’Armenia e di alleggerire il fabbisogno della sua bilancia dei pagamenti e del bilancio individuati nell’attuale programma dell’FMI.
2. La componente «prestito» della presente assistenza ammonta ad un importo massimo in conto capitale pari a 65 milioni di EUR, con una durata massima di quindici anni. A tal fine la Commissione è autorizzata a prendere a prestito le risorse necessarie per conto della Comunità.
3. La componente «sovvenzione» della presente assistenza ammonta ad un importo massimo pari a 35 milioni di EUR.
4. L’erogazione dell’assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in stretta collaborazione con il comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi alle intese o agli accordi conclusi tra l’FMI e l’Armenia.
5. L’assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità fino ad un massimo di un anno.
Art. 2
1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione negozia con le autorità dell’Armenia le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza macrofinanziaria della Comunità, che saranno fissate in un memorandum d’intesa, in un accordo di sovvenzione e in un accordo di prestito. Le condizioni sono conformi agli accordi o le intese conclusi tra l’FMI e l’Armenia. Le condizioni finanziarie dell’assistenza sono specificate in dettaglio negli accordi di sovvenzione e di prestito che saranno conclusi tra la Commissione e le autorità armene.
2. Nel corso dell’attuazione dell’assistenza finanziaria della Comunità, la Commissione controlla la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell’Armenia che sono pertinenti ai fini di tale assistenza.
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche dell’Armenia siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza comunitaria, e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e la Banca mondiale e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario.
Art. 3
1. La Commissione mette a disposizione dell’Armenia l’assistenza finanziaria della Comunità in due rate nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2. L’entità delle rate sarà fissata nel memorandum d’intesa.
2. La Commissione decide sull’erogazione delle rate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente delle condizioni di politica economica concordate nel memorandum d’intesa e secondo le modalità di assistenza convenute negli accordi di sovvenzione e di prestito. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.
3. I fondi comunitari sono versati alla Banca centrale dell’Armenia. Fatte salve le disposizioni da concordare nel memorandum d’intesa, compresa una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, il loro controvalore in valuta locale può essere trasferito al ministero del Tesoro dell’Armenia in qualità di beneficiario finale.
Art. 4
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito sono effettuate in euro, utilizzando una data di valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d’interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.
2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora l’Armenia lo richiede, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l’esercizio di tale facoltà.
3. Su richiesta dell’Armenia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d’interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali o ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di riassetto sono effettuate conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non comportano una proroga della durata media del prestito assunto, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dalla Comunità in relazione alle operazioni di assunzione e di erogazione di un prestito previsto dalla presente decisione sono a carico dell’Armenia.
5. Il comitato economico e finanziario è tenuto informato dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Art. 5
L’assistenza finanziaria della Comunità è attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1 e le sue disposizioni di esecuzione2. In particolare, il memorandum di intesa e gli accordi di sovvenzione e di prestito da concludere con le autorità armene prevedono l’adozione da parte dell’Armenia di misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza. Essi prevedono inoltre controlli da parte della Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che ha il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da eseguire in loco, se del caso.
Art. 6
Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica stabilite nel memorandum d’intesa a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio dell’Armenia a tale data e la decisione della Commissione di erogare le rate dell’assistenza.
Art. 7
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009. Per il Consiglio La presidente B. Ask