Decisione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (2009/901/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo»).
L’accordo è stato firmato, a nome della Comunità, il 28 maggio 2009 ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2009/483/CE2 del Consiglio.
È opportuno approvare l'accordo.
L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del medesimo comitato.
Conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata3.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo4.
Art. 3
La Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, nel comitato misto di esperti istituito dall'articolo 6 dell'accordo.
Art. 4
La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 dell'accordo.
Art. 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009. Per il Consiglio La presidente B. Ask