Decisione del Consiglio del 30 novembre 2009 che modifica la decisione 2000/265/CE del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «SISNET» (2009/915/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,
Il Segretario generale aggiunto del Consiglio è stato autorizzato, con la decisione 1999/870/CE1 e la decisione 2007/149/CE2, ad agire, nel contesto dell’integrazione dell’acquis di Schengen all’interno dell’Unione europea, in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all’installazione e al funzionamento dell’infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen («SISNET») nonché a gestire tali contratti in attesa della migrazione verso un’infrastruttura di comunicazione a carico della Comunità europea.
Gli obblighi finanziari derivanti da detti contratti sono a carico di un bilancio specifico (di «bilancio SISNET») che finanzia l’infrastruttura di comunicazione di cui alle suddette decisioni del Consiglio.
Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea con l'Atto di adesione del 2005 saranno integrati nel Sistema d'informazione Schengen di prima generazione (SIS 1+) a una data che sarà stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dello stesso atto di adesione del 2005. A decorrere da tale data gli Stati membri in questione dovrebbero partecipare al bilancio.
Il Liechtenstein parteciperà alle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema di informazione Schengen da una data che il Consiglio stabilirà conformemente all'articolo 10 del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. A decorrere da tale data il Liechtenstein dovrebbe partecipare al bilancio,
DECIDE:
Art. 1
La decisione 2000/265/CE del Consiglio è così modificata:
1. All'articolo 25 sono inseriti i seguenti paragrafi: «1 bis A decorrere dal 1o gennaio 2010 l'elenco di Stati di cui al paragrafo 1 è esteso alla Bulgaria e alla Romania. 1 ter A decorrere dal 1o gennaio 2010 l'elenco di Stati di cui al paragrafo 1 è esteso al Liechtenstein.».
2. All'articolo 26, terzo comma è soppresso.
3. All’articolo 28 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Agli Stati di cui all'articolo 25 è ingiunto di versare il 70 % del loro contributo entro il 1o aprile e il 30 % entro il 1o ottobre.»;
b) il paragrafo 1 bis è soppresso;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 49, la Bulgaria e la Romania pagano per intero i rispettivi contributi per il 2010 entro il 31 dicembre 2010. Il Liechtenstein paga per intero il rispettivo contributo per il 2010 entro il 31 dicembre 2010.»
d) il paragrafo 4 è soppresso.
4. All’articolo 37, il quinto comma è sostituito dal seguente: «La commissione consultiva si adopera per adottare il proprio parere per consenso. Qualora non sia possibile raggiungere un consenso, la commissione consultiva adotta il proprio parere a maggioranza semplice dei suoi rappresentanti. È richiesto un quorum di diciannove voti affinché la procedura sia valida. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente. A decorrere dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis, è richiesto un quorum di 21 voti.».
5. All'articolo 49, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) un aggiustamento dei contributi degli Stati di cui all'articolo 25 per imputare all'altro Stato una frazione dei costi precedentemente sostenuti per l'installazione di SISNET. La frazione è calcolata tenendo conto della parte delle risorse IVA dell'altro Stato sul totale delle risorse IVA delle Comunità europee per l'esercizio finanziario precedente. Qualora non siano disponibili dati sulle risorse IVA, l’aggiustamento dei contributi è calcolato in base alla quota che ciascuno Stato membro interessato detiene nel totale dei prodotti interni lordi (PIL) di tutti gli Stati membri di cui all’articolo 25. Il contributo della frazione è oggetto di un “avviso di credito” a favore degli Stati di cui all'articolo 25 proporzionalmente alla loro quota calcolata in base all'articolo 26.»
Art. 2
Per quanto riguarda il Liechtenstein, gli effetti delle modifiche di cui all'articolo 1 decorrono una volta entrato in vigore il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Art. 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.
Art. 4
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009. Per il Consiglio La presidente B. Ask