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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 sulla firma da parte della Comunità europea del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 (2009/940/CE)

Testo vigente

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

La Comunità europea si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

Il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario («protocollo ferroviario»), annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007, contribuisce utilmente a regolamentare il settore a livello internazionale. È pertanto auspicabile che si applichino quanto prima le disposizioni di questo strumento relative alle materie rientranti nell’ambito di competenza esclusiva della Comunità.

La Commissione ha negoziato il protocollo ferroviario a nome della Comunità, per le parti di competenza esclusiva della Comunità.

Ai sensi articolo XXII, paragrafo 1, del protocollo ferroviario, le organizzazioni regionali di integrazione economica competenti in determinate materie disciplinate da tale protocollo ferroviario possono firmare lo stesso.

Il protocollo ferroviario rimane aperto alla firma fino alla sua entrata in vigore.

Alcune materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale1, dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d’insolvenza2, dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)3, dalla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)4 e dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull’Agenzia)5 sono altresì disciplinate dal protocollo ferroviario.

La Comunità ha competenza esclusiva in alcune materie regolate dal protocollo ferroviario, mentre gli Stati membri sono competenti in altre materie disciplinate anch’esse da questo strumento.

È pertanto opportuno che la Comunità firmi il protocollo ferroviario.

Ai sensi dell’articolo XXII, paragrafo 2, del protocollo ferroviario, all’atto della firma accettazione, approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica presenta una dichiarazione in cui specifica le materie regolate da tale protocollo per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. La Comunità dovrebbe pertanto presentare siffatta dichiarazione al momento della firma del protocollo ferroviario.

Il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009. Per il Consiglio La presidente B. ASK