DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2009/974/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo tra la Comunità europea e il governo della la Mongolia su alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.
L’accordo è stato firmato il 3 aprile 2009, con riserva della conclusione in data successiva.
È opportuno approvare detto accordo,
DECIDE:
Art. 1
L’accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 7 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009. Per il Consiglio La presidente B. ASK