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Decisione di esecuzione del Consiglio del 7 dicembre 2009 che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2009/1008/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 20061, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 3 marzo 2009, la Repubblica di Lettonia (la «Lettonia») ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il soggetto debitore dell’IVA alle autorità fiscali.

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 22 settembre 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 24 settembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

Il mercato del legname in Lettonia è dominato da piccole imprese locali e da singoli fornitori. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi fiscali che le autorità fiscali hanno difficoltà a controllare. È stata pertanto introdotta una disposizione particolare nella legislazione lettone in materia di IVA che stabilisce che, per le transazioni relative al legname, il debitore dell’imposta è il soggetto passivo a favore del quale è effettuata la cessionedi beni o la prestazione di servizi imponibile.

La misura deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE che prevede che, nel quadro del regime interno, il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi.

Tale misura è già stata autorizzata con l’atto di adesione del 20032, segnatamente nell’allegato VIII, capitolo 7, punto 1, lettera b), e con la decisione 2006/42/CE del 24 gennaio 20063 a norma della sesta direttiva 77/388/CE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme4, allora applicabile.

La Commissione si rende conto che la situazione di diritto e di fatto che giustificava l’attuale applicazione della misura di deroga di cui trattasi non è cambiata e permane tuttora. La Lettonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare la misura per un ulteriore periodo limitato.

La misura di deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è autorizzata a continuare a designare il beneficiario come soggetto debitore dell’IVA nell’ambito di transazioni relative al legname.

Art. 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2009. Per il Consiglio La presidente C. Malmström