Decisione della Commissione del 7 dicembre 2009 che proroga il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria eccezionale concessa al Kosovo (2009/918/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2006/880/CE del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativa alla concessione di un’assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
Ai sensi della decisione 2006/880/CE sopra menzionata, il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo2 scade l’11 dicembre 2009.
L’articolo 1, paragrafo 3, prevede la possibilità che la Commissione proroghi il periodo di disponibilità al massimo di un anno.
Al fine di portare a termine il programma di assistenza finanziaria, occorre prorogare di un anno il suddetto periodo di disponibilità.
Il comitato economico e finanziario è stato debitamente consultato in merito a tale proroga,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria eccezionale concessa dalla Comunità al Kosovo è prorogato di un anno, fino all’11 dicembre 2010.
Art. 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2009. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso