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Decisione della Commissione del 18 dicembre 2009 che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sul programma «Frutta nelle scuole» (2009/986/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Ai fini dell’efficace attuazione del programma «Frutta nelle scuole», istituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)1 come modificato dal regolamento (CE) n. 13/2009 del Consiglio2 (di seguito: programma «Frutta nelle scuole»), è opportuno che la Commissione possa avvalersi della consulenza tecnica di un gruppo di esperti con competenze in materia di alimentazione, epidemiologia, sanità pubblica e promozione della salute, scienze comportamentali e sociali e valutazione.

È perciò necessario istituire un gruppo di esperti indipendenti e definirne i compiti e la struttura.

Il gruppo di esperti deve fornire alla Commissione una consulenza qualificata su un’ampia gamma di temi inerenti all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del programma «Frutta nelle scuole». Il gruppo di esperti deve inoltre assistere la Commissione nell’elaborazione della relazione di cui all’articolo 184, punto 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

I membri del gruppo di esperti devono essere nominati a titolo personale e fornire alla Commissione pareri indipendenti; devono inoltre avere profili complementari e possedere conoscenze in campo scientifico e pratico. La composizione del gruppo di esperti deve rispecchiare un adeguato equilibrio geografico all’interno dell’Unione europea.

Il rappresentante della Commissione nel gruppo di esperti deve avere la facoltà di invitare esperti od osservatori con esperienza in un settore specifico a partecipare ai lavori del gruppo.

Occorre stabilire regole per la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo di esperti, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza definite nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione3.

È necessario che i dati personali relativi ai membri del gruppo di esperti siano trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sul programma «Frutta nelle scuole»

È istituito il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sul programma «Frutta nelle scuole» (di seguito «il gruppo di esperti»).

Art. 2 Compiti

Il gruppo di esperti ha il compito di assistere la Commissione nelle seguenti attività:

  1. a) attuazione, monitoraggio e valutazione del programma «Frutta nelle scuole» istituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito: programma «Frutta nelle scuole»), fornendole consulenza;

  2. b) elaborazione della relazione di cui all’articolo 184, punto 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Art. 3 Consultazione

1. La Commissione può consultare il gruppo di esperti su qualsiasi materia relativa all’attuazione del programma «Frutta nelle scuole».

2. Il presidente del gruppo di esperti può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione specifica.

Art. 4 Composizione — Nomina

1. Il gruppo di esperti consta di dieci membri. La sua composizione rispecchia un adeguato equilibrio geografico all’interno dell’Unione europea.

2. I membri del gruppo di esperti sono nominati dalla Commissione tra gli specialisti:

  1. a) che possiedono competenze in materia di alimentazione, epidemiologia, sanità pubblica e promozione della salute, scienze comportamentali e sociali e valutazione;

  2. b) che hanno un profilo adatto per consigliare la Commissione in merito all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del programma «Frutta nelle scuole»;

  3. c) che hanno risposto a un invito a presentare candidature.

3. La Commissione può inoltre redigere un elenco di candidati che non hanno potuto essere nominati membri permanenti del gruppo di esperti benché, nell’ambito della procedura di selezione, fossero stati considerati idonei a svolgere una funzione all’interno del medesimo. A tale elenco sarà possibile attingere per la nomina dei membri supplenti del gruppo di esperti.

4. I membri del gruppo di esperti sono nominati a titolo personale e forniscono alla Commissione pareri indipendenti da qualunque influenza esterna.

5. I membri del gruppo di esperti sono nominati per un periodo di tre anni rinnovabile e non possono svolgere più di tre mandati consecutivi. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione secondo le modalità previste al paragrafo 6 oppure fino alla scadenza del mandato.

6. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo o di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea possono essere sostituiti per il resto del mandato.

7. I membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire nel pubblico interesse e attestano l’assenza o l’esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro obiettività. Essi dichiarano inoltre, prima di ciascuna riunione, qualsiasi interesse specifico che possa essere ritenuto tale da compromettere la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all’ordine del giorno.

8. I nominativi dei membri del gruppo e i nominativi contenuti nell’elenco di cui al paragrafo 3 sono pubblicati sul sito Internet della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale e nel registro dei gruppi di esperti. I suddetti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Art. 5 Funzionamento

1. Il gruppo di esperti elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti.

2. Un rappresentante della Commissione può partecipare alle riunioni del gruppo di esperti. Tale rappresentante ha la facoltà di invitare a partecipare ai lavori del gruppo esperti od osservatori con competenze specifiche su un tema iscritto all’ordine del giorno del gruppo di esperti.

3. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo di esperti non sono divulgate se la Commissione ritiene che riguardino questioni riservate.

4. Il gruppo di esperti si riunisce di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede al servizio di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo di esperti.

5. Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice, basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione5.

6. La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento, l’ordine del giorno, i verbali, le sintesi, le conclusioni, le conclusioni parziali o i documenti di lavoro del gruppo di esperti.

Art. 6 Spese di riunione

1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute da membri ed esperti per le attività del gruppo secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

2. I membri, gli esperti e gli osservatori non sono remunerati per i servizi prestati.

3. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato dai servizi competenti della Commissione.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso