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Decisione di esecuzione del Consiglio del 22 dicembre 2009 che autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2009/1013/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 2 giugno 2009 la Repubblica d’Austria (Austria) ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al diritto di detrazione e precedentemente concessa con decisione 2004/866/CE2 ai sensi della sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme3, allora applicabile.

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 10 settembre 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall’Austria. Con lettera del 21 settembre 2009 la Commissione ha comunicato all’Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

Al fine di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) la misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

La misura deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE che stabilisce il principio generale del diritto a detrazione ed è intesa a semplificare la procedura di riscossione dell’IVA. La misura non influisce, se non in misura trascurabile, sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale.

La situazione di diritto e di fatto che giustifica l’attuale applicazione della misura di semplificazione di cui trattasi non è cambiata e permane tuttora. È pertanto opportuno autorizzare l’Austria ad applicare la misura di semplificazione per un ulteriore periodo, la cui durata sia, tuttavia, limitata al fine di consentire una valutazione della misura.

La misura di deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica d’Austria è autorizzata ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del personale del soggetto passivo o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

Art. 2

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2027.

L’eventuale domanda di proroga della misura speciale prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2027.

La domanda di cui al secondo comma è accompagnata da una relazione sull’applicazione della misura speciale prevista dalla presente decisione, comprensiva d un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.

1.

2.

Art. 3

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 22 dicembre 2009 Per il Consiglio Il presidente A. Carlgren