Decisione della Commissione del 6 gennaio 2010 riguardante i requisiti di sicurezza che devono essere soddisfatti dalle norme comunitarie concernenti seggiolini da bagno, ausili per il bagno, vaschette da bagno e supporti per vaschette da bagno, destinati a neonati o bambini nella prima infanzia conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 10290] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/9/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1), lettera a),
Conformemente alla direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate da organismi europei di normalizzazione. Tali norme dovrebbero assicurare che i prodotti soddisfino il requisito generale di sicurezza di cui alla direttiva.
Conformemente a tale direttiva si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee.
Nel 2006 la Commissione ha commissionato uno studio2 atto a valutare il livello di sicurezza di numerosi articoli per la cura del bambino comunemente utilizzati per bambini da 0 a 5 anni, in collaborazione con autorità nazionali, organismi nazionali di normalizzazione, associazioni di consumatori, organizzazioni per la sicurezza dei prodotti, operatori economici e laboratori di prova.
Per questi prodotti lo studio ha raccolto statistiche relative a incidenti e lesioni nell’UE e a livello mondiale e ha effettuato una valutazione del rischio completa basata sull’individuazione dei principali fattori di pericolosità e sull’analisi degli scenari d’esposizione.
I seggiolini da bagno, gli ausili per il bagno e le vaschette da bagno, abbinate o meno ai supporti, sono alcuni dei prodotti esaminati dallo studio. Si è determinato che tali prodotti, utilizzati per fare il bagno ai neonati e ai bambini nella prima infanzia, generano gravi rischi, essenzialmente di annegamento, con esiti spesso mortali a causa della giovane età degli utilizzatori.
Prove e statistiche raccolte a seguito degli incidenti indicano sistematicamente che il rischio di annegamento è dovuto ad avvertenze e istruzioni per l’uso sicuro del prodotto che si rivelano insufficienti, inaffidabili e non chiaramente visibili, e alla scarsa integrità e resistenza strutturale. Gli incidenti verificatisi e le statistiche hanno inoltre evidenziato rischi di caduta, lesioni e ingestione di piccole parti associati all’utilizzo di questi prodotti e a una supervisione inadeguata da parte di chi si occupa della custodia del bambino.
Nonostante a livello mondiale siano disponibili ampie informazioni sui casi di annegamento e le lesioni nella prima infanzia legati al momento del bagno, non è confermata l’esistenza di una correlazione diretta tra l’impiego di dispositivi di assistenza al bagno e i decessi o gli incidenti incorsi durante questa attività. I ricercatori e la letteratura scientifica a livello mondiale concordano sul fatto che non vi sono prove decisive a dimostrazione di un legame tra l’aumento del numero di incidenti e l’utilizzo di dispositivi di assistenza per il bagno3. Alcuni ricercatori, osservando la recente tendenza all’aumento nelle vendite di seggiolini da bagno e la diminuzione di incidenti e annegamenti legati al momento del bagno, hanno persino sostenuto che l’impiego di seggiolini da bagno abbia «un leggero effetto protettivo»4.
Non esistono norme comunitarie relative a questi tre tipi di prodotti. È di conseguenza necessario definire requisiti specifici conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/95/CE, al fine di richiedere agli organismi di normalizzazione di elaborare norme atte a ridurre i rischi associati all’utilizzo di seggiolini e ausili per il bagno e vaschette da bagno (abbinate o meno ai supporti) che si producono al momento di lavare i neonati o i bambini nella prima infanzia. Tali norme devono essere definite conformemente alla procedura stabilita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione5. I richiami alle norme adottate devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 4, paragrafo 2), della direttiva 2/95/CE.
Una volta disponibili le norme in oggetto, e a patto che la Commissione decida di pubblicare i relativi richiami nella Gazzetta ufficiale, conformemente alla procedura stabilita dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, i seggiolini e gli ausili per il bagno e le vaschette da bagno (abbinate o meno ai supporti) fabbricati rispettando tali norme godono di una presunzione di conformità al requisito generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per quanto concerne i requisiti di sicurezza disciplinati dalle norme.
Al fine di migliorare gli attuali livelli di sicurezza durante l’utilizzo di questi prodotti, è necessario si intervenire sul piano normativo sia fornire informazioni su destinazione e impiego sicuro degli stessi a genitori e adulti incaricati della custodia dei bambini.
Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
«seggiolini da bagno per neonati» («sedili da bagno») i prodotti che consentono di mantenere il bambino in posizione seduta durante il bagno. Ne è previsto l’utilizzo solo nel caso di bambini già in grado di stare seduti senza aiuto e non devono essere impiegati quando il bambino inizia a mettersi autonomamente in posizione eretta,
«ausili per il bagno dei neonati» i prodotti che consentono di mantenere il bambino in posizione reclinata o distesa durante il bagno. Sono fabbricati per essere utilizzati dal momento della nascita del bambino fino a quando quest’ultimo è in grado di stare seduto senza aiuto,
«vaschette da bagno per neonati e bambini nella prima infanzia» i prodotti progettati per lavare i bambini da 0 a 12 mesi. Possono essere utilizzati separatamente, posti in una vasca per adulti o sul suo bordo, oppure essere collocati sul pavimento o avvalersi di un supporto.
Art. 2 Requisiti
I requisiti di sicurezza specifici per i prodotti descritti all’articolo 1 che devono essere soddisfatti dalla normativa comunitaria conformemente all’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE sono illustrati nell’allegato alla presente decisione.
Art. 3 Pubblicazione
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2010. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso