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Decisione della Commissione del 7 gennaio 2010 relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 10298] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/11/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

Conformemente alla direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate da organismi europei di normalizzazione. Tali norme dovrebbero assicurare che i prodotti soddisfino i requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva.

Conformemente alla direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee.

Le cadute accidentali dall’alto, per esempio da finestre o balconi, sono fra le cause principali di morte, danni permanenti al cervello o allo scheletro in bambini al di sotto dei 5 anni. Il problema si presenta soprattutto nelle aree urbane con una grande concentrazione di condomini e raggiunge il culmine in primavera ed estate, quando normalmente le finestre vengono lasciate aperte più a lungo. Nella regione dell’Île-de-France fra maggio e settembre 2005 sono state registrate 67 cadute accidentali di bambini, circa 14 casi al mese. In Danimarca e Svezia si registrano fra 20 e 60 casi all’anno. Fra il 1996 e il 2003 il numero di bambini coinvolti in incidenti di questo tipo ha raggiunto una media di 79 all’anno in Grecia, 130 all’anno nei Paesi Bassi e 25 all’anno nel Regno Unito.

Per ridurre o prevenire le cadute accidentali esistono dei requisiti relativi alle dimensioni delle finestre e alla presenza, e relative caratteristiche, di ringhiere o cancelletti per finestre. Questi requisiti sono tuttavia generalmente stabiliti nella normativa nazionale in materia di costruzione che varia da uno Stato membro all’altro.

Sono inoltre presenti sul mercato prodotti progettati per limitare o bloccare l’apertura di finestre e porte finestre che vanno installati direttamente dal consumatore.

Non esistono norme di sicurezza europee per questi prodotti. Al momento i riferimenti principali per gli operatori economici e le autorità di sorveglianza del mercato sono contenuti in alcune norme nazionali e internazionali e in alcuni metodi di prova.

Fra il 2005 e il 2007 Austria, Danimarca e Norvegia hanno portato avanti un progetto comune finalizzato a valutare la sicurezza dei dispositivi di bloccaggio presenti sul mercato installabili dai consumatori su finestre e porte finestre e a stabilire l’idoneità dei metodi di prova esistenti a livello nazionale e internazionale. I partecipanti hanno inoltre preso in considerazione i requisiti definiti dall’ANEC2 in uno studio sui dispositivi di protezione per bambini pubblicato nel 20043 nonché alcuni requisiti espressi nella norma europea EN-71:1 sulla sicurezza dei giocattoli.

I risultati del progetto hanno dimostrato che diversi modelli di sicura testati potevano essere facilmente disinseriti dai bambini, nonostante fossero stati dichiarati a prova di bambino; altri modelli cadevano, si rompevano o non superavano la prova di deterioramento e tutti i modelli testati erano privi di alcune delle istruzioni fondamentali richieste.

È pertanto necessario stabilire requisiti specifici in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/95/CE e, in base a detti requisiti, successivamente demandare la compilazione di norme di sicurezza europee per assicurare che tali dispositivi siano a prova di bambino, si mantengano integri dal punto di vista strutturale per tutto il periodo di funzionamento, resistano all’usura e ai fattori meteorologici e siano corredati di istruzioni e informazioni chiare per i consumatori. Tali norme devono essere elaborate in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura per l’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione4. Il richiamo alla norma adottata viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE.

I dispositivi di bloccaggio regolamentati dalla presente decisione sono unicamente quelli applicabili dai consumatori su finestre o porte finestre. I dispositivi di bloccaggio integrati nella cornice di finestre o porte finestre rientrano nel campo di applicazione delle specifiche tecniche di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione5.

Una volta disponibili le norme in questione, e a patto che la Commissione decida di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, i dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre godranno di una presunzione di conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per quanto riguarda i requisiti di sicurezza definiti da dette norme.

Le misure della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

— «dispositivo di bloccaggio installato dal consumatore»: un dispositivo che blocca o limita a una posizione predeterminata l’apertura di una finestra o di una porta finestra. Tale dispositivo è progettato per essere installato a posteriori dal consumatore sulle finestre o porte finestre,

— «a prova di bambino» o «proteggi bambini»: un dispositivo che non può essere disinserito da un bambino di età inferiore a 51 mesi.

Art. 2 Requisiti

I requisiti di sicurezza specifici per i dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, che devono essere rispettati dalle norme europee in forza dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE sono definiti nell’allegato alla presente decisione.

Art. 3 Pubblicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2010. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso