Decisione della Commissione del 5 febbraio 2010 che istituisce il consiglio dei soci GMES (2010/67/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Il GMES (monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza) è un'iniziativa nel settore dell'osservazione della terra guidata dall'Unione europea e realizzata in collaborazione con gli Stati membri. Tale iniziativa ha lo scopo di favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico nel campo dell'osservazione della terra nonché di fornire servizi informativi.
Per conseguire l'obiettivo del GMES su base sostenibile occorre coordinare le attività dei diversi partner che partecipano al GMES, come pure sviluppare, stabilire e gestire una capacità di osservazione e di fornitura di servizi che soddisfi la domanda degli utenti. A tal fine la Commissione potrebbe dover far ricorso alla competenza di specialisti nel quadro di un organismo consultivo.
Nella sua comunicazione «Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES): per un pianeta più sicuro»1 la Commissione ha annunciato l'istituzione di un consiglio dei soci incaricato di assistere la Commissione nel coordinamento globale del GMES.
È perciò necessario costituire un gruppo di esperti in materia di GMES e di osservazione della terra e definirne le mansioni e la struttura.
Tale gruppo dovrà concorrere al coordinamento dei contributi di tutti i partner al GMES, utilizzando in maniera ottimale le capacità esistenti e individuando le lacune da colmare a livello dell'Unione. Il gruppo dovrà assistere la Commissione nel controllare l'attuazione coerente del programma europeo di osservazione della terra (GMES), monitorare l'evoluzione della politica e consentire lo scambio di buone pratiche in materia di GMES e di osservazione della terra.
Il consiglio dei soci dovrà essere composto da rappresentanti degli Stati membri competenti nei settori dell'osservazione della terra, dell'ambiente e della sicurezza. Tali rappresentanti dovranno essere designati dalle autorità nazionali responsabili dell'osservazione della terra nei rispettivi Stati membri.
Occorre provvedere a regolamentare la diffusione di informazioni da parte dei membri del consiglio, nel rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza fissate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione2.
I dati personali dei membri del consiglio andranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati3.
Occorre prendere le disposizioni necessarie per la partecipazione di Norvegia e Svizzera, membri dell'Agenzia spaziale europea, ai lavori del gruppo. I rappresentanti delle organizzazioni attive nel campo dell'osservazione della terra, in particolare gli ex membri del consiglio consultivo GMES, dovranno poter partecipare alle riunioni del gruppo in qualità di osservatori.
Occorre fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l'opportunità di una sua proroga,
DECIDE:
Art. 1 Il consiglio dei soci GMES
È istituito il consiglio dei soci GMES, nel seguito denominato «il consiglio».
Art. 2 Compiti
Il consiglio ha i seguenti compiti:
1) instaurare una cooperazione fra gli organismi degli Stati membri e la Commissione su questioni relative al GMES onde concorrere al coordinamento dei contributi al GMES provenienti dalle attività nazionali e dell'Unione europea, utilizzare in maniera ottimale le capacità esistenti e individuare le lacune da colmare a livello europeo;
2) assistere la Commissione nel controllare l'attuazione coerente del programma europeo di osservazione della terra (GMES), che riceve finanziamenti dal programma quadro di ricerca, per il quale la Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 8 della decisione 2006/971/CE del Consiglio4 nonché da altre fonti di finanziamento dell'UE, e che si fonda sul programma dell'Agenzia spaziale europea (ASE) relativo alla componente spaziale del GMES, la cui esecuzione avviene sotto la supervisione del consiglio del programma di osservazione della terra dell'ASE;
3) assistere la Commissione nell'elaborazione di un quadro strategico di attuazione del programma europeo di osservazione della terra (GMES) comprendente: i) una pianificazione annuale e pluriennale indicativa delle attività del programma UE; ii) sistemi indicativi di attuazione; iii) una valutazione dei costi della attività GMES e una strategia preliminare di bilancio; iv) una descrizione del programma e le norme di partecipazione;
4) realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche in materia di GMES e di osservazione della terra.
Art. 3 Consultazione
1. La Commissione può consultare il consiglio su qualunque questione riguardante lo sviluppo e la realizzazione del GMES.
2. Il presidente del consiglio può consigliare la Commissione sull'opportunità di consultare quest'ultimo su una questione specifica.
Art. 4 Composizione — Nomina
1. Il consiglio è composto da 27 membri.
2.
I membri del consiglio dei soci sono nominati dalla Commissione tra specialisti competenti nei settori dell'osservazione della terra, dell'ambiente e della sicurezza.
I membri sono designati dalle autorità nazionali degli Stati membri.
3. I membri supplenti sono nominati in numero uguale e secondo le medesime condizioni dei membri titolari. I membri supplenti sostituiscono automaticamente i membri titolari assenti.
4.
La Commissione può invitare i rappresentanti di organizzazioni attive nel campo dell'osservazione della terra a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.
Un rappresentante della Svizzera e un rappresentante della Norvegia sono invitati come osservatori permanenti.
5. I membri sono nominati in qualità di rappresentanti di un'autorità pubblica.
6. I membri del consiglio sono nominati per un mandato rinnovabile di un anno e restano in carica fino alla sostituzione oppure fino alla scadenza del mandato.
7. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del consiglio, che si dimettono o non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato possono essere sostituiti per il restante periodo del mandato.
Art. 5 Funzionamento
1. Il consiglio è presieduto dalla Commissione.
2.
Nelle discussioni riguardanti questioni relative alla componente spaziale del programma GMES la Commissione è assistita dall'Agenzia spaziale europea.
Nelle discussioni riguardanti questioni relative alla componente in situ del programma GMES la Commissione è assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente.
3. In accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi per l'esame di questioni specifiche nell'ambito di un mandato fissato dal consiglio. Tali sottogruppi sono sciolti al compimento del mandato.
4. Se lo ritiene utile o necessario, il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti o osservatori, con competenze specifiche su una questione all'ordine del giorno, di partecipare ai lavori del consiglio o di un sottogruppo.
5. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del consiglio o di un sottogruppo non sono divulgate se la Commissione ritiene che riguardino questioni riservate.
6. Il consiglio e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da esso stabiliti. La Commissione cura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del consiglio e dei sottogruppi.
7. Il consiglio adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.
8. La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del consiglio.
Art. 6 Spese di riunione
1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di soggiorno sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del consiglio, in base alle norme da essa stabilite per i compensi degli esperti esterni.
2. I membri del consiglio, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.
3. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al consiglio dai servizi competenti della Commissione.
Art. 7 Entrata in vigore e applicabilità
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica fino al 31 dicembre 2011.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso