Decisione 2010/92/PESC del Consiglio del 15 febbraio 2010 che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe1.
La posizione comune 2009/68/PESC del Consiglio2, adottata il 26 gennaio 2009, ha prorogato la posizione comune 2004/161/PESC fino al 20 febbraio 2010.
Tenuto conto della situazione nello Zimbabwe, in particolare della mancanza di progressi nell’attuazione dell’accordo politico globale firmato nel settembre 2008, è opportuno prorogare le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC per un ulteriore periodo di dodici mesi.
Tuttavia, non esiste più alcun motivo per mantenere talune persone ed entità nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica la posizione comune 2004/161/PESC. È opportuno modificare di conseguenza l’elenco di cui all’allegato della posizione comune 2004/161/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC sono prorogate fino al 20 febbraio 2011.
Art. 2
Le persone ed entità citate nell’allegato della presente decisione sono cancellate dall’elenco di cui all’allegato della posizione comune 2004/161/PESC.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2010. Per il Consiglio Il presidente Á. Gabilondo