Decisione 2010/108/PESC del Consiglio del 22 febbraio 2010 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea nella Repubblica moldova
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2 e l'articolo 33,
vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/107/PESC1 relativa alla nomina del Sig. Kálmán MIZSEI quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) nella Repubblica moldova.
Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/132/PESC2 relativa alla proroga del mandato dell'RSUE fino al 28 febbraio 2010.
Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 agosto 2010. Tuttavia il mandato dell'RSUE potrebbe terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su raccomandazione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR) a seguito dell'entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l'azione esterna.
L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 21 del trattato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Kálmán MIZSEI quale RSUE nella Repubblica moldova è prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a che il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla presente decisione e porrà fine al mandato.
Art. 2 Obiettivi politici
1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea (UE) nella Repubblica moldova. Tali obiettivi includono:
a) il contributo ad una composizione pacifica del conflitto in Transdnestria e all'attuazione di siffatta composizione in base ad una soluzione praticabile, che rispetti la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica moldova entro i confini internazionalmente riconosciuti;
b) il contributo a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti i cittadini della Repubblica moldova;
c) la promozione di buone e strette relazioni tra la Repubblica moldova e l'Unione in base a valori e interessi comuni e come previsto nel piano d'azione della politica europea di vicinato (PEV);
d) l'assistenza nella lotta contro il traffico di esseri umani e di armi e altri prodotti, provenienti dalla Repubblica moldova o transitanti attraverso la stessa;
e) il contributo a rafforzare la stabilità e la cooperazione nella regione;
f) il rafforzamento dell'efficacia e della visibilità dell'Unione nella Repubblica moldova e nella regione;
g) il rafforzamento dell'efficacia dei controlli doganali e di frontiera e delle attività di sorveglianza ai confini nella Repubblica moldova e in Ucraina lungo il tratto di frontiera comune, con particolare rilievo per il settore transdnestriano, in particolare mediante una missione di frontiera dell'UE.
2. L'RSUE sostiene le attività dell'AR nella Repubblica moldova e nella regione.
Art. 3 Mandato
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
a) potenziare il contributo dell'Unione alla risoluzione del conflitto in Transdnestria conformemente agli obiettivi politici convenuti in ambito Unione e in stretto coordinamento con l'OSCE, rappresentando l'Unione attraverso canali appropriati e in sedi concordate, sviluppando e mantenendo stretti contatti con tutti gli attori interessati;
b) assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell'Unione all'attuazione di una soluzione definitiva al conflitto;
c) seguire da vicino gli sviluppi politici nella Repubblica moldova, anche nella regione transdnestriana, sviluppando e mantenendo stretti contatti con il governo della Repubblica moldova e altri attori locali e offrire, se del caso, la consulenza dell'Unione e i suoi buoni uffici;
d) contribuire all'ulteriore sviluppo della politica dell'Unione nei confronti della Repubblica moldova e della regione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la risoluzione dei conflitti;
e) mediante una squadra di supporto guidata da un consigliere politico ad alto livello presso l'RSUE:
i) assicurare una visione politica d'insieme degli sviluppi e delle attività riguardanti la frontiera tra Repubblica moldova e Ucraina;
ii) analizzare l'impegno politico della Repubblica moldova e dell'Ucraina nel migliorare la gestione della frontiera;
iii) promuovere la cooperazione tra la Repubblica moldova e l'Ucraina in questioni relative alle frontiere, anche in vista della creazione dei presupposti per una risoluzione del conflitto transdnestriano;
f) contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.
2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, l'RSUE mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione, in particolare degli aspetti pertinenti del piano d'azione PEV.
Art. 4 Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
Art. 5 Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2010 al 31 agosto 2010 è pari a 1025000 EUR.
2. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2011 è pari a 830000 EUR.
3. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
4. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Art. 6 Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione presso l'RSUE è a carico dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
Art. 7 Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Art. 8 Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE
L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio3, in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.
Art. 9 Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La delegazione dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Art. 10 Sicurezza
Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;
b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;
c) assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;
d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.
Art. 11 Relazioni
L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».