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Decisione 2010/109/PESC del Consiglio del 22 febbraio 2010 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2 e l'articolo 33,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/121/PESC1 che nomina il sig. Peter SEMNEBY quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale.

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/133/PESC2 che modifica e proroga il mandato dell'RSUE fino al 28 febbraio 2010.

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 agosto 2010. Tuttavia il mandato dell'RSUE potrebbe terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su raccomandazione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR) a seguito dell'entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l'azione esterna.

L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune, fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Peter SEMNEBY quale RSUE per il Caucaso meridionale è prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a che il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla presente decisione e porrà fine al mandato.;

Art. 2 Obiettivi politici

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea per il Caucaso meridionale. Tali obiettivi includono:

  1. a) assistere l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia nell'attuazione delle riforme politiche ed economiche, in particolare nei settori dello stato di diritto, della democratizzazione, dei diritti umani, del buon governo, dello sviluppo e della riduzione della povertà;

  2. b) conformemente agli strumenti in vigore, prevenire i conflitti nella regione, contribuire alla risoluzione pacifica dei conflitti, anche tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni;

  3. c) dialogare in maniera costruttiva con i principali soggetti interessati sulle questioni che riguardano la regione;

  4. d) incoraggiare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati della regione, in particolare tra gli Stati del Caucaso meridionale, anche per quanto riguarda le questioni economiche, energetiche e dei trasporti;

  5. e) accrescere l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione.

2. L'RSUE sostiene le attività dell'AR nella regione.

Art. 3 Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

  1. a) sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, gli organi giudiziari e la società civile nella regione;

  2. b) incoraggiare l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;

  3. c) contribuire alla prevenzione dei conflitti e prestare assistenza per creare le condizioni che consentano di progredire nella risoluzione dei conflitti, anche attraverso raccomandazioni inerenti ad azioni connesse con la società civile e la riabilitazione dei territori, fatte salve le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

  4. d) contribuire alla risoluzione dei conflitti e facilitare l'attuazione di tale risoluzione in stretta collaborazione con il segretario generale delle Nazioni Unite e l'équipe mobile delle Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e il relativo gruppo di Minsk;

  5. e) fornire orientamenti politici a livello locale al capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia);

  6. f) intensificare il dialogo tra l'Unione e i principali soggetti interessati sulle questioni che riguardano la regione;

  7. g) assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale;

  8. h) mediante una squadra di supporto:

    fornire all'Unione relazioni e una valutazione continua della situazione alle frontiere,

    favorire il rafforzamento della fiducia tra la Georgia e la Federazione russa, assicurando così cooperazione e collegamenti efficaci con tutti gli soggetti interessati,

    stabilire i contatti pertinenti nelle regioni di conflitto, consentendo in tal modo alla squadra di sostegno di contribuire al rafforzamento della fiducia e di valutare le questioni relative alle frontiere in tali regioni, dopo avere convenuto un quadro di riferimento con il governo della Georgia ed in seguito a consultazioni con tutte le parti interessate (escluse le attività operative sul campo in Abkhazia e nell'Ossezia meridionale),

    assistere la polizia di frontiera della Georgia e altre istituzioni governative pertinenti a Tbilisi nell'attuazione della strategia integrata e globale di gestione delle frontiere,

    collaborare, anche mediante consulenza, con le autorità georgiane per migliorare lo scambio di informazioni tra Tbilisi e la frontiera. Tale azione è effettuata mediante contatti ed una stretta cooperazione con tutti i livelli della catena di comando tra Tbilisi e la frontiera (escluse le attività operative sul campo in Abkhazia e nell'Ossezia meridionale);

  9. i) contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.

Art. 4 Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

Art. 5 Finanziamento

1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2010 al 31 agosto 2010 è pari a 1855000 EUR.

2. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2011 è pari a 1410000 EUR.

3. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

4. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Art. 6 Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Art. 7 Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Art. 8 Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio3, in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

Art. 9 Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Art. 10 Sicurezza

Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

  1. a) stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

  2. b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

  3. c) assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

  4. d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Art. 11 Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».