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Decisione 2010/113/PESC del Consiglio del 22 febbraio 2010 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi Laghi in Africa

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2 e l'articolo 33,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/112/PESC1 che nomina il sig. Roeland VAN DE GEER quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la regione dei Grandi Laghi in Africa.

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/128/PESC2 che modifica e proroga il mandato dell'RSUE fino al 28 febbraio 2010.

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 agosto 2010. Tuttavia il mandato dell'RSUE potrebbe terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su raccomandazione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR) a seguito dell'entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l'azione esterna.

L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Roeland VAN DE GEER quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la regione dei Grandi Laghi in Africa è prorogato fino al 31 agosto 2010. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su raccomandazione dell'AR a seguito dell'entrata in vigore della decisione che istituisce il Servizio europeo per l'azione esterna.

Art. 2 Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea (UE) con riguardo all'ulteriore stabilizzazione e consolidamento della situazione post-bellica nella regione dei Grandi Laghi in Africa, dedicando particolare attenzione alla dimensione regionale dello sviluppo nei paesi interessati. Tali obiettivi, che promuovono in particolare l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia e del buon governo, incluso il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, includono:

  1. a) il contributo attivo ed efficace ad una politica coerente, sostenibile e responsabile dell'Unione nella regione dei Grandi Laghi in Africa e la promozione di un approccio dell'Unione coerente e globale nella regione. L'RSUE sostiene le attività dell'AR nella regione;

  2. b) il costante impegno dell'Unione a favore dei processi di stabilizzazione e di ricostruzione nella regione, attraverso una presenza attiva in loco e nelle pertinenti sedi internazionali, il mantenimento dei contatti con i principali attori e il contributo alla gestione delle crisi;

  3. c) il contributo alla fase di post-transizione nella Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare per quanto riguarda il processo politico di consolidamento delle nuove istituzioni e la definizione di un quadro internazionale più ampio per la consultazione e il coordinamento politici con il nuovo governo;

  4. d) il contributo, in stretta cooperazione con le Nazioni Unite/MONUC, agli sforzi di sostegno internazionali volti a perseguire una riforma globale del settore della sicurezza nella RDC, tenuto conto in particolare del ruolo di coordinamento che l'Unione è disposta ad assumere in tale contesto;

  5. e) il contributo all'adozione di misure adeguate di follow-up alla Conferenza internazionale della regione dei Grandi Laghi, in particolare stabilendo stretti contatti con il segretariato della regione dei Grandi Laghi e il suo segretario esecutivo, nonché con la troika del meccanismo di follow-up, e promuovendo le relazioni di buon vicinato nella regione;

  6. f) la trattazione del persistente, grave problema dei gruppi armati che operano lungo le frontiere, che rischia di destabilizzare i paesi della regione e di aggravare i loro problemi interni;

  7. g) il contributo alla stabilizzazione post-bellica nel Burundi, nel Ruanda e in Uganda, in particolare tramite negoziati di pace con gruppi armati quali l'FNL e l'LRA.

Art. 3 Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

  1. a) istituire e mantenere stretti contatti con i paesi della regione dei Grandi Laghi in Africa, le Nazioni Unite, l'Unione Africana, i maggiori paesi africani e i principali partner dell'RDC e dell'Unione, nonché con le organizzazioni regionali e subregionali africane e con altri paesi terzi interessati e altri dirigenti regionali di spicco;

  2. b) consultarsi e riferire sulle possibilità dell'Unione di sostenere il processo di stabilizzazione e di consolidamento e sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione;

  3. c) fornire consulenza e assistenza per la riforma del settore della sicurezza (SSR) nell'RDC;

  4. d) contribuire al follow-up della Conferenza internazionale della regione dei Grandi Laghi, in particolare sostenendo le politiche, definite nella regione, che perseguono gli obiettivi di non violenza e di difesa reciproca nella soluzione dei conflitti, come pure quelle riguardanti la cooperazione regionale, promuovendo i diritti umani e la democratizzazione, il buon governo, la cooperazione giudiziaria, la lotta contro l'impunità e la lotta contro lo sfruttamento illegale delle risorse naturali;

  5. e) contribuire alla migliore comprensione del ruolo dell'Unione tra i leader di opinione nella regione;

  6. f) contribuire, ove richiesto, alla negoziazione e all'attuazione degli accordi di pace e di cessate il fuoco conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inosservanza dei termini di tali accordi; nel contesto dei negoziati in corso con l'LRA, tali attività dovrebbero essere svolte in stretto coordinamento con l'RSUE per il Sudan;

  7. g) contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, con particolare riguardo agli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, e della politica dell'UE in merito alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente le donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi e relazioni sugli sviluppi intervenuti al riguardo.

Art. 4 Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

Art. 5 Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2010 al 31 agosto 2010 è pari a 1065000 EUR.

2. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2010. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Art. 6 Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Art. 7 Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Art. 8 Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio3, in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

Art. 9 Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Art. 10 Sicurezza

Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

  1. a) stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

  2. b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

  3. c) assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

  4. d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Art. 11 Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».