Decisione 2010/128/PESC del Consiglio del 1o marzo 2010 che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
Il 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq1 in attuazione della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Il 21 dicembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1905 (2009), con la quale ha deciso, fra l’altro, di prorogare fino al 31 dicembre 2010 i regimi relativi al versamento nel Fondo di sviluppo per l’Iraq dei proventi delle esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e all’immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell’Iraq, di cui alle risoluzioni 1483 (2003) e 1546 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Occorre pertanto modificare di conseguenza la posizione comune 2003/495/PESC.
È necessaria un’azione ulteriore dell’Unione per attuare determinate misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione comune 2003/495/PESC è così modificata: all’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli articoli 4 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2010.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addi 1o marzo 2010. Per il Consiglio Il presidente D. López Garrido