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Decisione del Consiglio dell’11 marzo 2010 relativa alla posizione dell’Unione europea in merito al progetto di decisione 1/2003 e al progetto di raccomandazione 1/2003 del comitato misto istituito dall’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/308/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell’accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus1, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («l’accordo») è entrato in vigore il 1o gennaio 2003.

L’articolo 23 dell’accordo istituisce un comitato misto incaricato della gestione dell’accordo.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

In conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo, il comitato misto è incaricato di adattare l’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada e l’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus. In conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell’accordo, il comitato misto è parimenti incaricato di adattare le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo, allo scopo di recepire le nuove misure adottate nell’Unione.

In conformità dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato misto garantisce la corretta applicazione dell’accordo. A tal fine è opportuno raccomandare l’utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell’osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell’allegato 2 dell’accordo.

L’Unione deve prendere posizione sul progetto di decisione e sul progetto di raccomandazione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. unico

La posizione dell’Unione in seno al comitato misto istituito all’articolo 23 dell’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus si basa sul progetto di decisione e sul progetto di raccomandazione allegati.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2010. Per il Consiglio Il presidente J. Blanco