Decisione della Commissione del 24 marzo 2010 relativa all’aiuto di Stato C 4/03 (ex NN 102/02) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di WAM SpA [notificata con il numero C(2010) 1711] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/474/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione con cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE1 riguardo all’aiuto C 4/03 (ex NN 102/02)2,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,
I. PROCEDIMENTO
Procedimento dinanzi alla Commissione
Con lettera del 26 luglio 1999 la Commissione ha ricevuto una denuncia contro WAM Engineering Ltd, in cui si sosteneva che a WAM Spa erano stati concessi contributi pubblici illegittimi da parte dell’Italia.
Richieste di informazioni sono state inviate alle autorità italiane con lettere del 5 agosto 1999 e del 10 settembre 1999. Il denunciante ha trasmesso ulteriori informazioni con lettera del 2 settembre 1999. Con lettera del 13 dicembre 1999 la Commissione ha comunicato al denunciante la risposta delle autorità italiane, pervenuta con lettera dell’11 ottobre 1999, ed ha annunciato l’intenzione di condurre un procedimento d’indagine formale.
Allo stesso tempo, era in corso un’indagine sui regimi nazionali di sostegno agli investimenti esteri diretti destinati ai paesi terzi, che avrebbe dovuto concludersi con una comunicazione della Commissione in materia.
Con lettera datata 18 dicembre 2001 la Commissione ha chiesto all’Italia ulteriori informazioni, a seguito della rinnovata azione del denunciante (due solleciti sono stati inviati alla Commissione con lettere del 31 marzo 2000 e dell’11 ottobre 2000), considerato anche che la Commissione aveva rimandato l’indagine sugli investimenti esteri diretti.
Alla luce delle informazioni fornite con lettere del 20 febbraio 2002 e del 27 marzo 2002, ulteriori domande sono state poste alle autorità italiane con lettera del 12 aprile 2002.
Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 21 maggio 2002. Con lettera del 5 giugno 2002 la Commissione ha informato le autorità italiane che considerava incomplete le informazioni fornite e ha chiesto loro di fornire le informazioni mancanti e ulteriori chiarimenti, entro venti giorni lavorativi dalla sua ricezione.
Non essendo pervenuta risposta e benché le autorità italiane, con lettera del 25 giugno 2002, avessero chiesto che il termine inizialmente previsto venisse prorogato al 31 luglio, la Commissione ha adottato, in data 26 settembre 2002, un’ingiunzione di fornire informazioni, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE3 [in appresso: il regolamento (CE) n. 659/1999. Nel frattempo, il caso era stato trasferito nel registro degli aiuti non notificati (NN), con il numero NN 102/02.
Con lettere del 26 giugno 2002 e del 4 ottobre 2002, il denunciante è stato tenuto al corrente dello stato di avanzamento della pratica. Con lettera del 31 ottobre 2002, egli ha chiesto di conoscere l’esito della summenzionata ingiunzione.
Le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste con lettera del 16 ottobre 2002 e hanno comunicato ulteriori dati con lettera del 24 ottobre 2002.
Con lettera del 24 gennaio 2003 la Commissione ha informato l’Italia della sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, attualmente articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, in relazione all’aiuto in questione4.
Il denunciante ne è stato informato con lettera del 29 gennaio 2003.
Non avendo ancora ricevuto tale lettera, il denunciante ha inviato alla Commissione un sollecito con lettera del 10 febbraio 2003.
In seguito alla comunicazione alle autorità italiane sull’avvio del procedimento, WAM SpA ha immediatamente inviato una lettera alla Commissione (lettera del 10 febbraio 2003).
Con lettera del 27 febbraio 2003 l’Italia ha chiesto una proroga, fino al 7 marzo 2003, del termine di 15 giorni per la trasmissione delle osservazioni in materia di riservatezza, come stabilito nella decisione della Commissione.
Con lettera del 10 marzo 2003 l’Italia ha chiesto alla Commissione di non pubblicare la decisione, data la volontà del beneficiario di rimborsare l’aiuto, come dichiarato dalla stessa WAM SpA con lettera del 13 marzo 2003, direttamente inviata alla Commissione.
Con lettera del 18 marzo 2003 la Commissione ha indicato che per evitare la pubblicazione era necessaria una decisione definitiva di chiusura del caso, subordinata alla presentazione della prova che le due rate di aiuto più gli interessi, calcolati secondo una modalità approvata dalla Commissione, fossero stati effettivamente recuperati.
Poiché l’importo proposto dal governo italiano con lettera del 13 maggio 2003 era considerevolmente inferiore alla prima stima dell’equivalente sovvenzione dell’aiuto calcolato dalla Commissione sulla base degli elementi disponibili al momento dell’avvio del procedimento, la Commissione ha informato l’Italia, con lettera del 22 maggio 2003, che, poiché la cifra proposta per il rimborso non era considerata rispondente ai suoi criteri, la pubblicazione avrebbe avuto luogo entro breve termine.
Con lettera del 13 giugno 2003 il denunciante ha chiesto informazioni sulla pubblicazione della decisione. La Commissione ha risposto con lettera del 18 giugno 2003. Lo stesso giorno al denunciante è stata inviata un’ulteriore comunicazione via e-mail, per informarlo tempestivamente del fatto che la pubblicazione aveva appena avuto luogo.
Con lettera del 1o luglio 2003, preceduta da un fax (inviato lo stesso giorno), WAM SpA ha inviato una richiesta di accesso all’intero fascicolo, richiesta che la Commissione ha respinto con lettera del 14 luglio 2003.
Con lettera del 20 giugno 2003 WAM SpA ha risposto direttamente alla comunicazione con cui la Commissione informava l’Italia di avere proceduto alla pubblicazione della decisione. La Commissione ha risposto con lettera dell’11 luglio 2003.
Con lettera del 27 giugno 2003 il denunciante ha espresso l’intenzione di chiedere un risarcimento a WAM SpA per le perdite subite, qualora la decisione finale della Commissione fosse stata negativa, e ha chiesto di essere informato sulla procedura da seguire.
Con lettera del 4 luglio 2003 la Morton Machine Company Limited ha comunicato di essere stato citata in giudizio dinanzi a un tribunale italiano da WAM SpA, che a sua volta reclamava un indennizzo, e ha chiesto alla Commissione se poteva ottenere che tale citazione a comparire fosse ritirata.
Con lettera del 10 luglio 2003 la Commissione ha risposto a entrambe le lettere della Morton Machines Company.
Con lettera del 16 luglio 2003 terzi interessati hanno comunicato le proprie osservazioni, chiedendo che fossero trattate in forma riservata.
Il 23 luglio 2003 ha avuto luogo una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità italiane. Prima della riunione, le autorità italiane avevano fornito alcune informazioni con lettera del 22 luglio 2003, protocollata il 25 luglio 2003, data in cui è stata ricevuta. Altre informazioni sono state inviate alla Commissione, con lettera dell’8 agosto 2003, direttamente dall’ufficio del presidente del Consiglio (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie).
Con lettera del 21 agosto 2003 la Morton Machine Company Limited ha chiesto se fosse già stata adottata una decisione definitiva e di essere tenuta aggiornata sull’evolversi della situazione. La Commissione ha risposto con lettera del 28 agosto 2003.
Con lettera del 19 settembre 2003 l’Italia ha presentato alla Commissione le proprie osservazioni sulla decisione di avviare il procedimento di indagine formale.
Con lettera del 3 novembre 2003, l’Italia ha comunicato i propri commenti sulle osservazioni notificate dai terzi interessati.
Facendo seguito alla richiesta di indennizzo della WAM SpA del 30 luglio 2003, il rifiuto d’accesso ai documenti è stato confermato dal segretariato generale con lettera del 16 settembre 2003.
I fascicoli mancanti dalla risposta del 19 settembre 2003 sono stati inviati dall’Italia con lettera del 14 gennaio 2004.
In data 19 maggio 2004, la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 659/19995.
Procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia
Sia WAM SpA che l’Italia hanno presentato ricorso contro la decisione della Commissione del 19 maggio 2004 dinanzi al Tribunale di primo grado. Il Tribunale di primo grado, riunendo le cause, ha pronunciato, in data 6 settembre 2006, una sentenza di annullamento della decisione della Commissione, in quanto quest’ultima non avrebbe fornito una motivazione adeguata in grado di dimostrare che, nelle circostanze del caso, gli aiuti avrebbero potuto incidere sugli scambi e sulla concorrenza nel mercato UE6.
La Commissione ha impugnato la sentenza del Tribunale di primo grado. Il 30 aprile 2009 la Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione della Commissione7.
II. DESCRIZIONE DELL’AIUTO
WAM SpA è una società di diritto italiano con sede a Cavezzo, Italia. Nel periodo in esame — dal 1995 al 2000 — essa ha operato nel settore della produzione e commercializzazione di trasportatori a coclea, coclee, filtri depolveratori e valvole per impianti industriali. Su tali mercati, il numero di produttori UE è elevato. Soprattutto nel comparto dei filtri depolveratori, WAM SpA doveva far fronte a una serie di produttori UE concorrenti di dimensioni maggiori, dotati di tecnologie avanzate e di una struttura commerciale ben sviluppata8.
Per quanto riguarda la presenza di WAM SpA sul mercato italiano, la quota di mercato detenuta dall’azienda nel comparto dei trasportatori a coclea per cemento era pari al 60 % nel 1991, al 50 % nel 2000 e al 55 % nel 2003. Per quanto riguarda invece i filtri depolveratori, la quota di mercato di WAM SpA in questo comparto era del 40 % nel 1991, per poi raggiungere il 50 % nel 2000 e il 60 % nel 20039.
A partire dal 1997, WAM SpA ha esteso le sue vendite anche ai mercati di altri Stati membri dell’Unione, in particolare alla Germania occidentale e alla Francia: nel 2000 la quota di mercato detenuta dall’azienda nel comparto dei trasportatori a coclea per cemento era del 70 % in Francia e in Germania e del 60 % nel Regno Unito, mentre per quanto riguarda i filtri depolveratori la quota di mercato di WAM SpA era pari al 50 % in Francia, al 20 % in Germania e al 10 % nel Regno Unito10.
Nel 1994 è stata costituita una controllata giapponese, la WAM Japan, specializzata nella commercializzazione di due prodotti fabbricati in Italia, i cui costi di trasporto erano relativamente bassi, ovvero i filtri depolveratori e le valvole. Nel 1995 è stata costituita una controllata cinese, gestita in un primo tempo come joint venture assieme ad un partner locale e quindi, a partire dal 1998, come controllata di proprietà al 100 % di Wam SpA11.
Nel periodo in esame, WAM SpA deteneva anche l’84 % del capitale azionario di «WAM Engineering Ltd», una società di diritto inglese con sede a Tewkesbury, nel Regno Unito. Il segmento di mercato in cui operava WAM Engineering Ltd era la progettazione, la produzione e la vendita di mescolatrici industriali usate principalmente nell’industria alimentare, chimica, farmaceutica ed ambientale.
Il denunciante, facendo riferimento alla politica dei prezzi praticata da WAM Engineering Ltd nel Regno Unito, ha sostenuto che la società fosse in grado di offrire gli stessi prodotti (mescolatrici industriali) che anch’egli produceva e commercializzava, a circa un terzo dei suoi prezzi — una cifra, a suo avviso, a malapena corrispondente al costo delle materie prime necessarie per produrre i macchinari stessi — grazie, secondo il suo parere, a finanziamenti del governo italiano, erogati in particolare ai sensi della legge 29 luglio 1981 n. 394 (in appresso: la legge 394/81).
Secondo il denunciante, nel quadro della legge 394/81, alla WAM Engineering Ltd è stato concesso un sostegno finanziario per programmi di penetrazione commerciale in paesi non appartenenti all’Unione europea. La legge 394/81 avrebbe in particolare sostenuto le imprese italiane intenzionate a stabilire una società controllata all’estero sotto forma di uffici di rappresentanza, filiali di vendita e magazzini.
Le autorità italiane hanno confermato di aver concesso a WAM SpA nel 1995 aiuti sotto forma di prestiti agevolati per un importo pari a 2281450000 ITL (corrispondenti a circa 1,18 milioni di EUR) per progetti in Giappone, Corea del Sud e Taiwan. Secondo le autorità italiane, al beneficiario è stato in realtà concesso un prestito agevolato di importo pari a 1358505421 ITL (pari a circa 0,7 milioni di EUR), dal momento che i progetti previsti in Corea e a Taiwan non sono stati attuati a causa della crisi economica in atto in quei paesi.
Il prestito agevolato copriva l’85 % delle spese ammissibili. La misura di aiuto sui tassi d’interesse poteva arrivare fino al 60 % del tasso di riferimento. Il prestito avrebbe dovuto essere rimborsato in cinque anni, in forma lineare e in quote semestrali uguali, con gli interessi pagati sulla passività residua. Era previsto un periodo di tolleranza di due anni.
Il tasso di interesse agevolato del prestito specifico, pari al 4,4 %, è stato calcolato in rapporto ad un tasso di mercato dell’11 %. Alla luce di quanto precede e sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’avvio del procedimento, l’intensità di aiuto sembrava essere pari ad un equivalente sovvenzione lordo del 16,38 %, corrispondente ad un aiuto di 222523000 milioni di ITL (circa 115000 EUR).
I costi ammissibili di questo aiuto sono stati divisi in due categorie: costi delle strutture permanenti all’estero e spese per le attività di promozione commerciale. I costi presi in considerazione, espressi in milioni di ITL, sono riportati nella seguente tabella:
| (in milioni di ITL) | |
| COSTI AMMISSIBILI | PRESTITI CONCESSI |
| STRUTTURE PERMANENTI | |
| Affitto, assicurazioni, utenze varie | 122,56 |
| Costi di funzionamento (in particolare relativi a personale, arredi ed impianti delle strutture permanenti) | 556,94 |
| Modelli da esposizione | 38,23 |
| Consulenze | 29,43 |
| Totale parziale 1 | 747,18 |
| PROMOZIONE COMMERCIALE | |
| Magazzinaggio delle merci | 456,28 |
| Studi di mercato | 40,95 |
| Fiere ed esposizioni | 12,19 |
| Pubblicità | 94,39 |
| Viaggi di lavoro | 7,52 |
| Totale parziale 2 | 611,33 |
| Totale generale | 1358,51 |
Inoltre, con lettera del 21 maggio 2002, le autorità italiane, in risposta a una richiesta di informazioni da parte della Commissione, hanno dichiarato che il 9 novembre 2000 era stato concesso a WAM SpA un altro prestito agevolato, in applicazione dello stesso regime, per un importo di 1940579808 ITL (corrispondenti a circa 1 milione di EUR).
La Commissione non disponeva, al momento dell’avvio del procedimento, di alcuna informazione precisa su questo aiuto supplementare.
III. MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Aiuto concesso a WAM SpA nel 1995
Le autorità italiane hanno sostenuto, nella loro lettera del 21 maggio 2002, che l’aiuto accordato a WAM SpA nel 1995, ai sensi della legge 394/81, era significativamente al di sotto della soglia «de minimis» e che nessun altro aiuto «de minimis» era stato concesso allo stesso beneficiario nel corso dello stesso periodo di tre anni. Inoltre, esse hanno sottolineato che l’aiuto non poteva in alcun modo essere considerato direttamente collegato ai quantitativi esportati.
La Commissione ha osservato che la maggior parte dei costi ammissibili presi in considerazione per lo specifico aiuto concesso a WAM SpA nel 1995 — quali le spese relative ad affitto, assicurazione e utenze varie e i costi di funzionamento (in particolare per il personale, gli arredi e le attrezzature) — riguardanti una sede commerciale permanente all’estero, avrebbero potuto essere considerati aiuti alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione.
Analogamente, secondo la Commissione, i costi relativi a servizi di consulenza relativi a strutture permanenti all’estero, pubblicità e viaggi di lavoro avrebbero dovuto essere considerati spese correnti legate all’attività di esportazione.
Nella sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha stabilito che, ai sensi dell’ultimo paragrafo della comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegittimamente concessi12, quando, al momento della decisione, una disciplina è stata sostituita da un regolamento, la Commissione considera che, se sono più favorevoli di quelle della disciplina, debbano essere applicate le norme stabilite nel regolamento. Pertanto, nella decisione di apertura del procedimento di indagine formale, la Commissione ha osservato che, per quanto riguarda gli aiuti «de minimis», vanno, in linea di principio, applicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis»)13 [in appresso: il regolamento (CE) n. 69/2001].
Tuttavia, il regolamento (CE) n. 69/2001 non si applicava agli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati così come alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione, come previsto all’articolo 1, lettera a).
Per quanto riguarda la conformità dell’aiuto in questione alle pertinenti disposizioni «de minimis», va osservato che nella decisione di apertura del procedimento di indagine formale, la Commissione ha stabilito che la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI del 199214 (in appresso: la disciplina sulle PMI del 1992) non escludeva esplicitamente gli aiuti all’esportazione, ma fissava una soglia inferiore dell’aiuto «de minimis», pari a 50000 ECU.
Alla luce di quanto sopra esposto, nella decisione di avviare un procedimento di indagine formale, la Commissione ha espresso i suoi dubbi quanto al fatto che l’aiuto concesso a WAM SpA nel 1995 a titolo della legge 394/81 potesse essere considerato conforme a qualsiasi norma «de minimis» pertinente.
Inoltre, sulla base di un esame preliminare, la Commissione nutriva seri dubbi sul fatto che, in virtù di qualsiasi disposizione, l’aiuto a WAM SpA potesse essere ritenuto compatibile con il trattato CE, oggi trattato TFUE.
Aiuto concesso a WAM SpA nel 2000
Al momento dell’avvio del procedimento d’indagine formale, la Commissione non possedeva informazioni in merito ad alcun aspetto specifico — quale l’intensità dell’aiuto e le spese ammissibili — dell’aiuto «gruppo WAM» (come le autorità italiane lo hanno definito) erogato nel 2000, sempre sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della legge 394/81, in quanto le autorità italiane non avevano fornito informazioni pertinenti in merito.
Pertanto, in quella fase del procedimento, la Commissione non era stata in grado di valutare con precisione l’aiuto specifico. Tuttavia, essa ha espresso dubbi quanto al fatto che — avendo lo stesso scopo ed essendo stato concesso secondo la stessa base giuridica dell’aiuto concesso nel 1995 — esso potesse essere considerato conforme alle disposizioni dell’allora trattato CE, oggi TFUE, in base a qualsiasi disposizione pertinente.
Le autorità italiane hanno inoltre sottolineato nella loro lettera del 24 ottobre 2002 che nessun aiuto era mai stato concesso direttamente a «WAM Engineering» e che non esisteva alcuna impresa registrata sotto tale nome nel registro italiano delle imprese. La Commissione aveva comunque osservato che, in primo luogo, «WAM SpA» deteneva l’84 % delle azioni di «WAM Engineering Ltd». In secondo luogo, essa aveva osservato che le autorità italiane avevano annunciato, sin dalla loro lettera dell’11 ottobre 1999, che «WAM SpA» aveva beneficiato di un prestito agevolato ai sensi della legge 394/81, aggiungendo, con lettera del 21 maggio 2002, che al «gruppo WAM» era stato concesso un altro prestito agevolato, in base allo stesso regime, in data 9 novembre 2000.
IV. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
In merito alla decisione di apertura del procedimento di indagine formale sono state ricevute osservazioni da parte di un terzo interessato al caso in questione, che ha chiesto che la propria identità non venisse svelata.
Nelle sue osservazioni, il terzo interessato apprezza gli sforzi compiuti dalla Commissione per ripristinare normali condizioni di concorrenza nel settore in questione e lamenta la perdita di competenze tecniche e di posti di lavoro a causa della posizione di WAM SpA sul mercato.
Con lettera del 3 novembre 2003, l’Italia, informata delle osservazioni del terzo interessato con lettera della Commissione del 25 settembre 2003, ha indicato che, a suo parere, tali osservazioni non apportavano alcun nuovo contributo, poiché si limitavano a confermare alcune asserzioni già espresse riguardo allo stesso caso, anche dallo stesso denunciante. In particolare, l’Italia ritiene sufficientemente dimostrata la mancanza di qualsivoglia connessione fra i fatti esposti nelle osservazioni sopra menzionate e il finanziamento di WAM SpA ai sensi della legge 394/81.
V. OSSERVAZIONI DELL’ITALIA
Per quanto riguarda il prestito del 1995, le autorità italiane hanno fornito elementi di prova che dimostrano che, al momento della concessione del primo aiuto e della presentazione della relativa richiesta, WAM SpA corrispondeva, in base al suo bilancio per il 1994, alla definizione di impresa di media grandezza di cui al punto 2.2 della disciplina sulle PMI del 1992, poiché impiegava 163 persone, aveva un fatturato annuo di 16,8 milioni di EUR e un bilancio patrimoniale totale di 20,1 milioni di EUR e, infine, risultava di proprietà di due imprese, entrambe rispondenti alla definizione di PMI. Le stesse autorità italiane hanno convenuto invece sul fatto che, a partire dal 1998, WAM SpA non fosse più una PMI e che non lo fosse quindi nemmeno al momento della concessione del secondo aiuto (nel 2000).
Alle informazioni già detenute dalla Commissione al momento dell’avvio del procedimento non è stato aggiunto alcun elemento sostanziale riguardo al primo finanziamento, tranne il fatto che il prestito era stato reso disponibile al beneficiario in più rate rispetto alle quali il periodo di tolleranza poteva variare da due anni a zero. Nel contratto originario non era apparentemente prevista alcuna disposizione relativa alla revisione del tasso di interesse. Il rimborso integrale di tale prestito era previsto per aprile 2004.
Per quanto riguarda il prestito del 2000, le autorità italiane hanno chiarito, dopo l’avvio del procedimento, con lettera del 25 luglio 2003, che l’importo effettivo complessivo era di 3603574689 ITL (corrispondenti a 1861091,01 EUR) e non di 1940579808 ITL (pari a circa 1 milione di EUR), come esse avevano in precedenza dichiarato con lettera del 21 maggio 2002 e come era indicato nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, in quanto quest’ultima cifra si riferiva solo alla parte del prestito già erogata al momento della redazione della lettera, indipendentemente dall’importo globale dell’aiuto concesso.
In realtà, sono state poi pagate altre due rate dell’aiuto. In particolare, l’ultima rata, di valore pari a 248091,01 EUR, è stata pagata il 22 gennaio 2003. Le condizioni di concessione di detto prestito sono uguali a quelle del prestito del 1995, poiché entrambi sono stati concessi in forza della legge 394/81. La concessione dell’intero importo del prestito del 2000 è stata decisa il 9 novembre 2000 e il contratto è stato firmato il 20 dicembre 2000.
Un prospetto dei costi ammissibili presi in considerazione per l’aiuto in questione, trasmesso dal governo italiano in allegato alla lettera del 22 luglio 2003, è riprodotto nella seguente tabella:
| (in migliaia di EUR) | |
| COSTI AMMISSIBILI | PRESTITI CONCESSI |
| STRUTTURE PERMANENTI | |
| Affitto e arredamento di locali, veicoli | 331,27 |
| Costi di funzionamento (gestione, beni e personale) | 973,50 |
| Modelli da esposizione | 0,87 |
| Formazione | 25,24 |
| Consulenze | 30,29 |
| Totale parziale 1 | 1361,17 |
| PROMOZIONE COMMERCIALE | |
| Magazzinaggio delle merci | 353,39 |
| Fiere e promozioni | 6,37 |
| Pubblicità | 42,74 |
| Viaggi di lavoro | 94,84 |
| Viaggi di clienti in Italia | 2,59 |
| Totale parziale 2 | 499,92 |
| Totale generale | 1861,09 |
Dai documenti allegati alla lettera del 14 gennaio 2004 emerge inoltre con evidenza che il programma in questione avrebbe dovuto essere realizzato in Cina congiuntamente da WAM SpA e «WAM Bulk Handling Machinery Shangai Co Ltd», un’impresa locale di proprietà al 100 % di WAM SpA.
Sono stati considerati come rientranti nei costi ammissibili l’affitto di locali per uffici, magazzini, show-room e assistenza tecnica (per una superficie totale di 7500 m2), l’acquisto, il noleggio o il leasing di 3 veicoli nonché i costi del personale della società madre e all’estero (in particolare un direttore delle vendite e sei tecnici).
Il tasso di interesse applicato allo specifico prestito è stato del 2,32 %, un valore pari al 40 % del tasso di riferimento del 5,8 % in vigore al momento della concessione dell’aiuto. Ancora una volta, non risulta che il contratto prevedesse alcuna modifica del tasso di interesse nel corso della durata del prestito. Il prestito è stato erogato al beneficiario in più rate, cosicché il periodo di tolleranza varia da due anni a zero.
Per quanto riguarda il rimborso, dai dati forniti dall’Italia risulta che il 20 febbraio 2003 si è concluso il periodo di tolleranza di due anni, durante il quale sono stati pagati solo gli interessi sulle rate del prestito già versate al beneficiario. Il 20 agosto 2003 è cominciato il periodo di rimborso di 5 anni. Il rimborso previsto era lineare, tramite quote semestrali uguali e con pagamento degli interessi sulla passività residua. Secondo il calendario, il rimborso avrebbe dovuto di conseguenza essere ultimato entro il 20 febbraio 2008.
Inoltre, per quanto riguarda la modifica del tasso di interesse durante il periodo di rimborso, le autorità italiane hanno sostenuto che nell’ambito del quadro giuridico italiano esistevano effettivamente disposizioni generali che consentivano tale riduzione.
Inoltre, riguardo a entrambi i prestiti, le autorità italiane hanno sostenuto che il costo della garanzia bancaria obbligatoria richiesta prima della concessione dei prestiti dovesse essere detratto dall’importo degli aiuti.
Per quanto riguarda le esportazioni di WAM SpA all’interno e all’esterno dell’UE, sono stati forniti i seguenti dati:
| ANNO | ESPORTAZIONI ALL’INTERNO DELL’UE | ESPORTAZIONI AL DI FUORI DELL’UE | TOTALE ESPORTAZIONI |
| 1995 | 10237196 | 4477951 | 14715147 |
| 1996 | 9338640 | 5592122 | 14930762 |
| 1997 | 9974814 | 5813442 | 15788256 |
| 1998 | 10780161 | 5346514 | 16126675 |
| 1999 | 11885473 | 5276525 | 17161998 |
Le autorità italiane hanno informato la Commissione che le cifre relative al totale delle esportazioni riportate nella tabella precedente rappresentano tra il 52 % e il 57,5 % del fatturato annuo totale di WAM SpA registrato rispettivamente nel 1995 e nel 1999.
Le autorità italiane riconoscono infine che nessuno dei due prestiti in esame rientra nelle disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001 né del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione15; esse ritengono tuttavia che gli incentivi alle imprese UE destinati al finanziamento di programmi da attuarsi al di fuori dell’UE non rientrino nel campo di applicazione dell’allora articolo 87 del trattato CE, oggi articolo 107, paragrafo 3, del TFUE.
VI. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
Sussistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato TFUE
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
Dalle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE emerge che, per essere classificata come aiuto di Stato, una misura deve rispondere a quattro condizioni specifiche: in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato mediante risorse statali; in secondo luogo, tale intervento deve conferire un vantaggio selettivo al beneficiario della misura; in terzo luogo, la misura deve essere idonea ad incidere sugli scambi tra Stati membri e, in quarto e ultimo luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
Risorse statali e imputabilità allo Stato
È considerato aiuto di Stato qualsiasi vantaggio diretto o indiretto, finanziato con risorse pubbliche e concesso direttamente dallo Stato o da organismi intermedi che agiscano nell’esercizio di competenze conferite loro dallo Stato. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha stabilito molto chiaramente che non vi è differenza tra aiuti trasferiti direttamente dallo Stato e aiuti trasferiti da enti pubblici o privati istituiti dallo Stato a tal fine16.
Le misure di aiuto in questione sono state concesse dal comitato di cui all’articolo 2 della legge 394/8117 per quanto riguarda il prestito del 1995, e dal «Comitato agevolazioni»18 per quanto riguarda il prestito del 2000.
Il Mediocredito Centrale SpA19 ha stipulato con WAM SpA il contratto di finanziamento del 1995 per dare attuazione alla decisione del comitato di cui all’articolo 2 della legge 394/81. La SIMESIT SpA20 ha stipulato il contratto di finanziamento del 2000 con WAM SpA per dare attuazione alla decisione del «Comitato Agevolazioni».
Nella fattispecie, l’aiuto è stato quindi concesso su risorse statali da enti che hanno agito per conto dello Stato italiano allo scopo di promuovere le attività economiche sulla base di orientamenti formulati dallo Stato ed è pertanto — in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia — imputabile allo Stato21.
Vantaggio selettivo conferito a un’impresa
I prestiti agevolati migliorano la situazione finanziaria del beneficiario dell’aiuto, sgravandolo di costi che altrimenti dovrebbe sostenere per l’attuazione di programmi di penetrazione commerciale senza sostegno finanziario da parte dello Stato. Pertanto, le misure di aiuto in esame conferiscono un vantaggio selettivo a WAM SpA rispetto ai suoi concorrenti UE.
Operando sul mercato della produzione e distribuzione di trasportatori a coclea, coclee, filtri depolveratori e valvole per impianti industriali, non vi sono dubbi che WAM SpA eserciti un’attività economica su tale mercato e che quindi rientri nella definizione di impresa ai sensi del diritto UE22.
In conclusione, si può ritenere che l’aiuto concesso a WAM SpA abbia conferito un vantaggio selettivo a un’impresa.
Effetti sugli scambi tra Stati membri e distorsione della concorrenza
Nella sentenza del 30 aprile 2009, la Corte di giustizia sottolinea23 che «anche qualora emerga dalle circostanze in cui l’aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad indicare queste circostanze nella motivazione della propria decisione». Tuttavia, sempre secondo la Corte, la Commissione non è tenuta a dimostrare che l’aiuto abbia un effetto reale sugli scambi fra gli Stati membri ma solo a «esaminare se detto aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza»24. La Corte ha inoltre stabilito che «la Commissione non era tenuta a procedere ad un’analisi economica della situazione effettiva del mercato di cui trattasi, o delle correnti di scambi in oggetto tra Stati membri, né ad esaminare gli effetti concreti degli aiuti controversi» al fine di dimostrare che le condizioni relative agli effetti su scambi e concorrenza erano soddisfatte.
WAM SpA opera nell’UE e sui mercati internazionali, possiede società controllate in molti Stati membri e commercializza i propri prodotti in tutta l’Unione europea e anche al di fuori di essa. Fra il 1995 e il 1999, due terzi del suo fatturato, pari a 10 milioni di EUR in valore assoluto, era rappresentato dalle vendite nell’UE e un terzo dalle vendite fuori dall’UE. Su questi mercati, WAM SpA opera effettivamente o potenzialmente in concorrenza con altre società UE, che sono ugualmente presenti sul mercato internazionale. Come indicato (cfr. considerando 34), c’erano almeno tre altri importanti produttori UE di filtri depolveratori in vari Stati membri che erano presenti sul mercato internazionale e potevano essere perlomeno potenziali concorrenti di WAM SpA per quanto riguarda l’esportazione di filtri depolveratori in Giappone e Cina25. Queste aziende erano concorrenti di WAM SpA quantomeno potenziali, dato che, qualora avessero deciso di esportare anch’esse i loro prodotti in Giappone o in Cina, si sarebbero trovate in una posizione iniziale di svantaggio rispetto a WAM SpA, la quale — per poter penetrare tale mercato — aveva beneficiato di aiuti.
Inoltre, come spiegato ai considerando 34 e 35, nel periodo in questione WAM SpA ha detenuto una cospicua quota di mercato sul mercato nazionale ed europeo. Come indicato al considerando 38, essa era inoltre commercialmente presente, tramite una controllata, in un altro Stato membro.
Grazie agli aiuti ricevuti, WAM SpA ha rafforzato o è stata in grado di rafforzare la propria posizione complessiva sul mercato rispetto alle imprese di altri Stati membri, che sono suoi concorrenti non soltanto effettivi ma anche potenziali. Secondo una giurisprudenza costante, in effetti, «gli aiuti diretti ad alleviare a un’impresa delle spese ch’essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza»26.
Nella fattispecie, tre altre argomentazioni sostengono tale conclusione.
In primo luogo, era prevedibile che i prestiti all’esportazione concessi a WAM SpA alterassero la normale situazione della concorrenza sul mercato, agevolando WAM SpA nell’effettiva esportazione dei propri prodotti verso i mercati esteri rispetto ai suoi concorrenti UE effettivi o potenziali, in quanto questi ultimi avrebbero dovuto finanziare con fondi propri i programmi di penetrazione sui mercati esteri.
In secondo luogo, WAM SpA ha ricevuto un aiuto per la realizzazione di un programma di penetrazione, aiuto che le ha permesso, di conseguenza, di risparmiare risorse. Poiché WAM SpA ha investito nella penetrazione dei mercati esteri nell’intento di esportarvi i propri prodotti, tali risparmi potevano consentirle di esportare fuori dall’UE prodotti fabbricati nell’UE ad un prezzo inferiore o con la possibilità di realizzare un margine maggiore.
In terzo luogo, poiché il denaro è fungibile, i ricavi di tale attività potevano essere reinvestiti nell’UE. In alternativa, il sostegno finanziario ricevuto sgravava WAM SpA dall’onere delle spese legate alla penetrazione dei mercati esteri, consentendole di utilizzare le risorse così risparmiate per consolidare la propria posizione sul mercato UE per altri scopi27. Inoltre, una volta avvenuta l’esportazione verso tali mercati, i ricavi di tale attività potevano essere reinvestiti nell’UE.
In tal caso, l’aiuto ricevuto dall’azienda avrebbe quindi avuto un impatto sul mercato dell’UE e un effetto distorsivo nei confronti dei concorrenti di WAM SpA nell’UE.
Analogamente, secondo giurisprudenza costante, «allorché un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi all’interno dell’UE, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto»28. Dal momento che — come si è già spiegato — l’aiuto concesso dall’Italia a WAM SpA ha rafforzato la posizione di tale impresa rispetto ai suoi concorrenti UE sia effettivi che potenziali, detto aiuto ha anche inciso sugli scambi all’interno dell’UE.
Riguardo all’ammontare dell’aiuto, la Corte di giustizia ha stabilito, nelle cause Philip Morris contro Commissione29 e Francia contro Commissione30 che l’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri. Sulla base dello stesso ragionamento, nella causa Het Vlaamse Gewest contro Commissione31 il Tribunale di primo grado ha stabilito che «anche un aiuto di entità relativamente esigua può incidere sugli scambi fra Stati membri qualora […] il settore nel quale opera l’impresa che ne fruisce sia altamente concorrenziale». Inoltre, nella causa Heiser32 la Corte di giustizia ha stabilito che non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano stati pregiudicati.
Nel caso in esame, pertanto, l’entità relativamente esigua degli aiuti non contraddice la conclusione che questi possano avere inciso sugli scambi all’interno dell’UE e sulla concorrenza. Per quanto l’importo dell’aiuto sia piuttosto esiguo, in considerazione dell’intensa concorrenza, sia effettiva che potenziale, presente nel settore in cui WAM SpA è attiva, è perlomeno probabile che potesse insorgere un pericolo di distorsione della concorrenza e di alterazione degli scambi all’interno dell’UE.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si può concludere che sia quantomeno probabile che l’aiuto concesso a WAM SpA dall’Italia incida sugli scambi e provochi una distorsione della concorrenza nel mercato interno.
In conclusione, il sostegno pubblico a WAM SpA costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Norme applicabili
In conformità del principio tempus regit actum, salvo esplicita disposizione contraria, occorre applicare agli aiuti non notificati le norme procedurali in vigore al momento in cui deve essere adottata la decisione33.
Dal momento che le norme di esenzione (comprese le norme «de minimis») esentano determinate misure di aiuto dall’obbligo di notifica e sostituiscono inoltre il sistema centralizzato di controllo degli aiuti di Stato con il sistema di controllo decentrato, dette norme sono considerate per loro natura procedurali.
Nella fattispecie, sebbene nella decisione di apertura del procedimento di indagine formale la Commissione abbia espresso dubbi quanto al fatto che l’aiuto potesse beneficiare di una deroga ai sensi dei regolamenti della Commissione (CE) n. 69/2001 e (CE) n. 70/2001, occorre applicare le norme corrispondenti in vigore al momento dell’adozione della decisione, ovverossia il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione34. Analogamente, il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato35 (in appresso: il regolamento di esenzione per categoria del 2008) si applica ai singoli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, se l’aiuto soddisfa tutte le condizioni stabilite dal regolamento stesso, fatta eccezione per l’articolo 9.
Legittimità dell’aiuto
Le autorità italiane hanno dichiarato, nella loro lettera dell’11 ottobre 1999, che la base giuridica degli aiuti concessi a WAM SpA, costituita dalla legge 29 giugno 1981, n. 394, era stata notificata alla Commissione e all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ai sensi dell’articolo 25 dell’accordo sulle sovvenzioni e misure compensative (OMC-GATT 1994)36.
La Commissione osserva che così facendo, le autorità italiane intendono definire come notifica la comunicazione di alcuni dati, estremamente sintetici, relativi al regime, in una tabella trasmessa alla Commissione o ai fini di trasmissione al comitato sovvenzioni dell’OMC (WTO Subsidies Committee) o nel quadro della relazione annuale sugli aiuti di Stato nell’Unione europea, a partire almeno dalla sesta relazione (1996). La Commissione è stata inoltre informata dell’esistenza del regime nell’ambito della sua indagine sui regimi nazionali di sostegno agli investimenti esteri diretti al di fuori dell’Unione europea in vigore negli Stati membri.
Tali tipi di comunicazione, tuttavia, non si possono ritenere conformi a quanto previsto dall’allora articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, oggi articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, che stabilisce che «alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti».
Non essendo stato notificato preventivamente alla Commissione per quanto riguarda la sua compatibilità con le regole in materia di aiuti di Stato, il summenzionato regime di aiuti è entrato in vigore in violazione dell’allora articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, oggi articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ed è di conseguenza illegittimo. Poiché l’aiuto a WAM SpA è stato concesso nel quadro di tale regime, fatta eccezione per l’aiuto eventualmente esentato in base ad un’esenzione per categoria, è anch’esso da considerarsi illegittimo.
Aiuti esentati ai sensi delle norme «de minimis» e compatibilità dell’aiuto con l’articolo 107 del TFUE
La Commissione deve verificare se vi sono aiuti concessi a WAM SpA che possano essere esentati ai sensi delle norme «de minimis».
Analogamente, avendo concluso che le misure in esame costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, di tali aiuti va valutata la compatibilità alla luce delle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato.
Primo prestito concesso a WAM SpA
Il governo italiano ha fornito elementi di prova secondo i quali, al momento della concessione del primo prestito (1995), WAM SpA rispondeva ai requisiti per poter essere considerata una PMI ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese37. In particolare, WAM SpA era un’impresa di media grandezza, poiché impiegava 163 persone, aveva un fatturato annuo di 16,8 milioni di EUR ed un bilancio patrimoniale totale di 20,1 milioni di EUR. Era controllata da due società finanziarie, esse stesse PMI ai sensi della summenzionata raccomandazione.
Nella fattispecie, la Commissione basa la sua analisi sulle spese effettive prese in considerazione per la concessione del prestito (cfr. la tabella al considerando 44).
Se si tiene presente che l’obiettivo del contratto di finanziamento mediante il prestito era appunto il sovvenzionamento di un programma di penetrazione commerciale e, in particolare, il sovvenzionamento di imprese esportatrici in un’ottica di programmi di penetrazione commerciale da realizzare al di fuori dell’Unione europea, gli aiuti in esame devono essere classificati come aiuti all’esportazione, cioè aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, nel senso che sono direttamente legati alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione. Allo stesso modo, l’obiettivo ultimo del programma di penetrazione del mercato era la vendita dei prodotti di Wam SpA sul mercato giapponese. Pertanto, questo è anche il motivo per cui tali aiuti non possono essere considerati legati a investimenti esteri diretti.
Il regolamento (CE) n. 1998/2006 esclude dal proprio campo di applicazione gli aiuti alle esportazioni. L’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1998/2006, stabilisce infatti che il regolamento stesso non si applica agli «aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione».
In ogni caso, l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006 stabilisce che gli aiuti che non soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 1 del medesimo regolamento saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.
Poiché l’aiuto è stato concesso nel 1995, quando era in vigore la disciplina sulle PMI del 1992, va applicata tale disciplina38. Gli aiuti all’esportazione non sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della disciplina sulle PMI del 1992. Tuttavia, poiché nella fattispecie una parte di aiuto supera la soglia «de minimis» ammessa (50000 EUR), l’intero aiuto va ritenuto non rientrante nell’esenzione «de minimis» e per questo motivo considerato aiuto di Stato39.
Avendo stabilito che la misura costituisce aiuto di Stato, occorre valutare se essa possa essere considerata compatibile con il mercato interno ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.
L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria del 2008 stabilisce che qualsiasi aiuto concesso prima dell’entrata in vigore del regolamento, che non soddisfi né le condizioni di cui al regolamento né le condizioni stabilite nei regolamenti Commissione (CE) n. 68/200140, (CE) n. 70/2001, (CE) n. 2204/200241 e (CE) n. 1628/200642 è valutato dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni in vigore alla data in cui è stato concesso.
Nella fattispecie, il regolamento di esenzione per categoria del 2008 non si applica, poiché introduce un nuovo elemento — la verifica dell’effetto di incentivazione di un progetto o di un’attività prima che prenda inizio — che l’Italia non ha effettuato. Pertanto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di esenzione per categoria del 2008, l’intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del regolamento. Inoltre, le spese di cui alla tabella del considerando 44 ed elencate al considerando 118 non possono rientrare nelle esenzioni per categoria in base ai regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 70/2001, (CE) n. 2204/2002 o (CE) n. 1628/2006, in quanto le condizioni previste in tali regolamenti non sono soddisfatte.
Poiché nessuno di tali strumenti giustifica la compatibilità dell’aiuto, questa va valutata alla luce della disciplina sulle PMI del 1992, che conteneva le norme sostanziali in vigore alla data in cui l’aiuto è stato concesso nel 199543.
Secondo tale disciplina, singole parti dell’aiuto possono essere considerate compatibili con il mercato interno. In particolare, gli aiuti ai servizi di consulenza (29,43 milioni di ITL) e per le ricerche di mercato (40,95 milioni di ITL) possono essere ritenuti compatibili in quanto risultano conformi al punto 4.3 della disciplina («Aiuti per la consulenza aziendale, per la formazione e per la diffusione delle conoscenze»). Gli aiuti per la partecipazione a fiere ed esposizioni (12,19 milioni di ITL) possono essere considerati compatibili con le disposizioni della disciplina sulle PMI del 1992, in particolare in conformità del punto 4.5 («Aiuti con altre finalità»), in quanto possono essere considerati aiuti a favore di altre modalità di promozione delle PMI, per esempio misure di incoraggiamento alla cooperazione. Il resto degli aiuti (cfr. tabella al considerando 44) non può essere ritenuto compatibile in quanto non era diretto a sostenere investimenti produttivi né alcun altro obiettivo ammissibile stabilito dalla disciplina sulle PMI del 1992; non si trattava infatti di aiuti agli investimenti in generale al di fuori delle aree assistite oggetto di programmi nazionali di sviluppo o al loro interno, aiuti agli investimenti per la difesa dell’ambiente o aiuti per la ricerca e sviluppo.
Di conseguenza, la Commissione ritiene che la maggior parte dei costi ammissibili relativi alla costituzione di strutture permanenti all’estero, presi in considerazione dal governo italiano per concedere il primo prestito agevolato a WAM nel 1995, non possano in alcun modo essere considerati diretti a sostenere investimenti produttivi; al contrario, essa è del parere che gli aiuti che sovvenzionano tali costi debbano essere classificati come aiuti al funzionamento. Tali costi ammissibili — cioè: l’affitto di locali, assicurazioni e utenze varie (122,56 milioni di ITL), costi di funzionamento come quelli per il personale, gli arredi e le attrezzature dei locali (556,94 milioni di ITL) — sono costi che l’impresa avrebbe dovuto sostenere da sola; lo stesso dicasi per i modelli da esposizione e per i pezzi di ricambio per l’assistenza post-vendita ai clienti (38,23 milioni di ITL). Allo stesso modo, per quanto riguarda i costi ammissibili a sostegno della promozione commerciale, il costo del magazzinaggio delle merci (456,28 milioni di ITL) non è conforme, secondo la Commissione, alla disciplina sulle PMI, poiché non è considerato un investimento iniziale, così come non risultano conformi le spese per la pubblicità (94,39 milioni di ITL) e i viaggi di lavoro (7,52 milioni di ITL).
Sulla base di tale valutazione, la Commissione conclude pertanto che:
a) la parte di aiuto relativa agli aiuti per i servizi di consulenza (29,43 milioni di ITL) e per gli studi di mercato (40,95 milioni di ITL), come pure agli aiuti per la partecipazione a fiere ed esposizioni (12,19 milioni di ITL) costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi della disciplina sulle PMI del 1992; la parte di aiuto non menzionata al punto a) (cfr. considerando 118) costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
Secondo prestito concesso a WAM SpA
Al momento della concessione del secondo aiuto, nel 2000, WAM SpA era, per ammissione delle stesse autorità italiane, un’impresa di grandi dimensioni. Inoltre, essa era ubicata in una regione non assistita.
Il prestito concesso nel 2000 può essere considerato anch’esso un aiuto all’esportazione a favore di WAM SpA, dal momento che perseguiva lo stesso obiettivo del prestito del 1995 ed è stato inoltre realizzato per penetrare i mercati esteri e di esportare su tali mercati (più precisamente sul mercato cinese). È evidente che gli aiuti per l’assistenza tecnica, per i locali e per il personale all’estero (un direttore delle vendite, un direttore generale, quattro impiegati e sei tecnici) possono essere difficilmente considerati destinati ad attività diverse dalle attività commerciali. Di conseguenza, al prestito accordato nel 2000 può essere applicato lo stesso ragionamento relativo al prestito del 1995.
Inoltre, nel redigere il contratto di concessione dell’aiuto nel 2000, è stata utilizzata la stessa formulazione che qualifica il primo prestito a WAM SpA come un incentivo per programmi di penetrazione commerciale. Va inoltre osservato che lo specifico programma avrebbe dovuto essere realizzato congiuntamente da WAM SpA e dall’impresa locale WAM Bulk Handling Machinery Shangai Co Ltd, una controllata di proprietà al 100 % di WAM SpA, fatto che testimonia la presenza consolidata della stessa WAM SpA su quello specifico mercato.
Poiché gli aiuti in questione sono aiuti all’esportazione, come affermato in precedenza, il regolamento (CE) n. 1998/2006 non si applica.
È necessario quindi procedere alla valutazione dell’aiuto con il mercato interno. La Commissione ritiene che le norme procedurali in vigore alla data di adozione della decisione, il regolamento di esenzione per categoria del 2008, non possano applicarsi nemmeno al caso in oggetto. Tale regolamento introduce infatti un nuovo elemento — la verifica dell’effetto di incentivazione di un progetto o di un’attività prima che prenda inizio — che l’Italia non ha effettuato. Pertanto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, di tale regolamento, l’intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del regolamento di esenzione per categoria del 2008. Ne consegue che, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria del 2008, va valutata la compatibilità dell’aiuto con i regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 70/2001, (CE) n. 2204/2002 e (CE) n. 1628/2006.
La Commissione ritiene che le spese di formazione riportate dettagliatamente nella lettera del 22 luglio 2003 (25240 EUR, rispetto all’importo complessivo del prestito di 1,8 milioni di EUR) (cfr. tabella al considerando 65) possano essere esentate ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 68/2001 e che risultino pertanto compatibili con il mercato interno ai sensi dell’allora articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, oggi articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, indipendentemente dal fatto che la valutazione sia basata sull’articolo 4, paragrafo 2 (formazione specifica) o sull’articolo 4, paragrafo 3 (formazione generale).
Tuttavia, il resto dell’aiuto in questione non può essere ritenuto compatibile ai sensi dei regolamenti (CE) n. 70/2001, (CE) n. 2204/2002 e (CE) n. 1628/2006 o in virtù di altre basi giuridiche, in quanto non promuove alcun altro obiettivo orizzontale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, come la ricerca e sviluppo, l’occupazione, l’ambiente o il salvataggio e la ristrutturazione, ai sensi delle discipline, degli orientamenti e dei regolamenti pertinenti.
Si deve pertanto concludere che — dal momento che le attività connesse all’esportazione non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 e che nessuna base giuridica ha permesso di stabilirne la compatibilità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE — gli aiuti concessi tramite il secondo prestito non sono compatibili con il mercato interno, fatta eccezione per la citata parte compatibile degli aiuti alla formazione.
Osservazioni di carattere generale
Per quanto riguarda la modifica del tasso di interesse durante il periodo di rimborso dei prestiti, le autorità italiane sostengono che nell’ambito del quadro giuridico italiano esistevano effettivamente norme generali che consentivano tale riduzione. Tuttavia, il decreto ministeriale del 31 marzo 2000, che è l’unica base giuridica fornita a tale effetto, si applica solo alle iniziative finanziate con le leggi 394/81 e 304/1990, e risulta di conseguenza molto restrittivo. Inoltre, va sottolineato che non sono state fornite ulteriori prove del fatto che il tasso di interesse sia stato modificato riguardo all’aiuto in questione44.
Riguardo a entrambi i prestiti, le autorità italiane sostengono inoltre che il costo della garanzia bancaria obbligatoria richiesta prima della concessione dei prestiti debba essere detratto dall’importo degli aiuti. La Commissione osserva, in primo luogo, che una tale garanzia, o il suo equivalente, sarebbe stata normalmente richiesta anche da un istituto di credito privato che concede prestiti secondo il principio dell’investitore che opera in un’economia di mercato. In secondo luogo, essa osserva che dalle specifiche allegate al contratto emerge che non è ammessa la sovrapposizione di aiuti rispetto allo stesso programma, tranne che per gli aiuti connessi alla garanzia, che di conseguenza è considerata a sua volta ammissibile ad aiuti.
VII. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
La Commissione osserva che le deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettere da a) a c)45, del TFUE non si applicano ai prestiti in questione, poiché essi non perseguono nessuno degli obiettivi elencati in detto articolo, né il governo italiano ha sostenuto che così fosse.
I prestiti non erano diretti a favorire lo sviluppo economico delle regioni o promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, né a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio. La Commissione ritiene pertanto che ai prestiti in esame non sia applicabile né l’articolo 107, paragrafo 3, lettera a)46, né l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b)47 del TFUE, né l’articolo 107, paragrafo 3, lettera d)48, del TFUE.
VIII. CONCLUSIONI
Entrambi i prestiti sono stati concessi a WAM SpA senza che fossero stati preventivamente notificati alla Commissione. Il prestito del 1995 è stato concesso il 24 novembre 1995 e il prestito del 2000 è stato concesso il 9 novembre del 2000. Pertanto, la Commissione conclude che, fatta eccezione per la parte dell’aiuto che rientra nell’esenzione per categoria, nella misura in cui detti prestiti sono stati attuati in violazione dell’allora articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, oggi articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, essi sono stati concessi illegittimamente al beneficiario.
Primo prestito concesso a WAM SpA
L’aiuto che l’Italia ha concesso a WAM SpA il 24 novembre 1995 sotto forma di misura di aiuto sui tassi d’interesse costituisce un aiuto di Stato. La parte corrispondente ai costi ammissibili relativi a servizi di consulenza, partecipazione a fiere ed esposizioni e studi di mercato costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.
Per quanto riguarda l’equivalente sovvenzione complessivo dello specifico aiuto, è stato considerato che il prestito è stato reso disponibile al beneficiario in tre rate (versate il 24 aprile 1996, il 23 luglio 1997 e il 24 aprile 1998) e che il periodo di tolleranza risultava quindi variabile da 2 anni a zero. È stato inoltre preso in considerazione il tasso di interesse stabilito nel contratto di prestito (4,4 %) rispetto al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione49 in vigore al momento della concessione del prestito (11,35 %). L’elemento di aiuto è quindi calcolato come la differenza tra il tasso d’interesse stabilito nel contratto e il tasso di riferimento in vigore alla data in cui è stato concesso il prestito. In base a tale calcolo, l’equivalente sovvenzione, attualizzato alla data del 24 aprile 1996 (data in cui è stata pagata a WAM SpA la prima rata del prestito), risulta pari a 108165,10 EUR.
Tuttavia, tale importo di aiuto deve essere rettificato in base alla parte compatibile di aiuto di Stato.
Poiché una parte del prestito in questione è stata considerata compatibile, essa deve essere detratta dalla componente di aiuto di Stato relativa al prestito del 1995, che era pari a 108165,10 EUR. Vista l’impossibilità di stabilire un legame diretto fra una determinata rata del prestito e determinate spese specifiche, è stata applicata a tale equivalente sovvenzione complessivo la stessa percentuale rappresentata dagli elementi compatibili rispetto al prestito complessivo (82,57 milioni di ITL su 1358,51 milioni di ITL, cioè il 6 %). Poiché il 6 % di 108165,10 EUR corrisponde a 6489,906 EUR, si ritiene che quest’ultimo importo costituisca la parte compatibile dell’aiuto.
Pertanto, l’equivalente sovvenzione della parte di aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno è quantificabile in 101675,194 EUR.
Secondo prestito concesso a WAM SpA
Gli aiuti concessi a WAM SpA nel 2000, tranne per la parte compatibile a sostegno delle attività di formazione, equivalente a 25240 EUR di spese ammissibili, sono incompatibili con il mercato interno.
In questo caso, il prestito è stato reso disponibile a WAM SpA in cinque rate (versate il 12 febbraio 2001, il 28 settembre 2001, il 26 aprile 2002, il 27 settembre 2002 e il 22 gennaio 2003); di conseguenza, come nel primo aiuto, il periodo di tolleranza varia da 2 anni a zero. Analogamente, per il calcolo dell’equivalente sovvenzione, la Commissione ha preso in considerazione il tasso di interesse stabilito nel contratto di prestito (2,32 %) rispetto al tasso di riferimento, periodicamente fissato dalla Commissione, in vigore al momento della concessione del prestito in questione (5,70 %). Il rimborso complessivo, comprensivo del capitale e degli interessi, avrebbe dovuto concludersi il 20 febbraio 2008. Pertanto, l’equivalente sovvenzione della componente di aiuto dell’intero prestito attualizzato alla data del 12 febbraio 2001 (data in cui la prima rata del prestito specifico è stata versata a WAM SpA) è di 182550,80 EUR, nell’ipotesi che i rimborsi siano stati eseguiti conformemente al calendario del rimborso.
Per quanto riguarda la parte compatibile del prestito, in questo caso va detratta dall’equivalente sovvenzione dell’aiuto la percentuale della parte del prestito compatibile rispetto al prestito totale, che risulta pari all’1,35 %. Se i rimborsi sono stati eseguiti secondo il calendario di rimborso, l’equivalente sovvenzione del secondo prestito risulta quindi pari a 180086,36 EUR (182550,80 EUR-2464,44 EUR).
È prassi consolidata della Commissione, in virtù dell’articolo 107 del TFUE, chiedere al beneficiario il recupero dell’aiuto che, conformemente allo stesso articolo, sia stato illegittimamente concesso e risulti incompatibile con il mercato interno, a condizione che l’aiuto non rientri nel campo di applicazione delle norme «de minimis». Tale prassi è stata confermata dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.
In base all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, all’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base ad un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegittimo è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data di recupero, per il periodo in cui esso è rimasto a disposizione dell’impresa.
Le modalità di applicazione del tasso di interesse sono illustrate al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE50 [in appresso: il regolamento (CE) n. 794/2004] e nel regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE51 [in appresso: il regolamento (CE) n. 271/2008].
La Commissione precisa che la presente decisione non pregiudica la compatibilità del quadro nazionale rappresentato dalla legge 394/81, che è la base giuridica dell’aiuto di Stato concesso a WAM SpA, riguardo al quale la Commissione, in linea con la giurisprudenza del Tribunale di primo grado52, non ha ritenuto necessario, nel presente caso, avviare un procedimento. Essa non esclude tuttavia la possibilità di avviare un procedimento in una fase successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli aiuti concessi a WAM SpA a norma della legge 394/81 rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Detti aiuti non sono stati preventivamente notificati alla Commissione, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, oggi articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e costituiscono pertanto aiuti illegittimi, fatta eccezione per la parte di aiuto esentato in base ad un’esenzione per categoria.
Art. 2
1.
L’aiuto di importo pari a 108165,10 EUR che l’Italia ha concesso a WAM SpA il 24 novembre 1995 sotto forma di misura di aiuto sui tassi d’interesse costituisce un aiuto di Stato. La parte di tale aiuto corrispondente ai costi ammissibili relativi a servizi di consulenza, partecipazione a fiere ed esposizioni e studi di mercato, equivalente a 6489,906 EUR costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.
L’Italia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario, WAM SpA, l’importo di aiuto incompatibile, equivalente a 101675,194 EUR.
2.
L’aiuto di importo pari a 182550,80 EUR che l’Italia ha concesso a WAM SpA il 9 novembre 2000 sotto forma di misura di aiuto sui tassi di interesse costituisce un aiuto di Stato. La parte di tale aiuto corrispondente ai costi ammissibili relativi a misure di formazione, equivalente a 2464,44 EUR, costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.
L’Italia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario, WAM SpA, l’importo di aiuto incompatibile, equivalente a 180086,36 EUR.
3. Gli interessi sugli importi da recuperare in base alla presente decisione sono calcolati dalla data in cui gli aiuti di Stato incompatibili sono stati messi a disposizione del beneficiario, WAM SpA, fino all’effettivo recupero.
4. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
Art. 3
1. Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2 è immediato ed effettivo.
2. L’Italia garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica alle autorità italiane.
Art. 4
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a) l’importo complessivo (capitale più interessi) da recuperare presso il beneficiario, WAM SpA;
b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;
c) i documenti attestanti che al beneficiario, WAM SpA, è stato ingiunto di rimborsare l’aiuto.
2. L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Art. 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2010. Per la Commissione Joaquín Almunia Vicepresidente