Decisione 2010/231/PESC del Consiglio del 26 aprile 2010 concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia1, in seguito alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 733 (1992), 1356 (2001) e 1425 (2002), concernenti un embargo sulle armi nei confronti della Somalia.
Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/138/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2002/960/PESC2, la quale attua l’UNSCR 1844 (2008) che ha introdotto ulteriori misure restrittive nei confronti di coloro che cercano di impedire o bloccare un processo politico pacifico, o coloro che minacciano le autorità federali transitorie della Somalia o la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) con la forza, o prendono iniziative che compromettono la stabilità in Somalia o nella regione.
Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/126/PESC del Consiglio, che modifica la posizione comune 2009/138/PESC3 e attua l’UNSCR 1907 (2009), la quale esorta tutti gli Stati a ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità nazionali e in conformità della propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati in virtù del generale e completo embargo sulle armi nei confronti della Somalia disposto a norma del paragrafo 5 dell’UNSCR 733 (1992) elaborato e modificato da risoluzioni successive.
Il 19 marzo 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (il «Consiglio di sicurezza») ha adottato l’UNSCR 1916 (2010) che, tra l’altro, ha prorogato il mandato del gruppo di monitoraggio di cui al paragrafo 3 dell’UNSCR 1558(2004) e ha deciso di limitare alcune restrizioni e obblighi previsti dal regime di sanzioni per consentire la fornitura di servizi e assistenza tecnica da parte di organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, nonché per garantire la fornitura tempestiva dell’assistenza umanitaria necessaria e urgente da parte delle Nazioni Unite.
Il 12 aprile 2010 il comitato delle sanzioni istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992) concernente la Somalia (il «comitato delle sanzioni») ha adottato l’elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive.
A fini di chiarezza, le misure imposte dalla posizione comune 2009/138/PESC modificata dalla decisione 2010/126/PESC del Consiglio e le deroghe previste nell’UNSCR 1916 (2010) dovrebbero essere integrate in un unico strumento giuridico.
La posizione comune 2009/138/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata.
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea4, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.
La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
La procedura per la modifica dell’allegato della presente decisione dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone e alle entità designate i motivi dell’inserimento nell’elenco trasmessi dal comitato delle sanzioni, affinché abbiano l’opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona o l’entità interessati.
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare alcune misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, siano essi originari o non originari di tale territorio.
2. È vietata la fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o di formazione relativa ad attività militari, ivi inclusi in particolare la formazione e l’assistenza tecnica connesse alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso degli articoli di cui al paragrafo 1, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari, al governo della Repubblica federale di Somalia, all’esercito nazionale somalo, all’agenzia nazionale per l’intelligence e la sicurezza, alle forze di polizia somale o al corpo degli agenti di custodia somalo; o
b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari, agli Stati membri federali e ai governi regionali della Somalia o alle società di sicurezza private autorizzate che operano in Somalia; la fornitura degli articoli di cui agli allegati II e III e la prestazione di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari sono oggetto dei pertinenti requisiti di approvazione o notifica come segue:
i) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato II agli Stati membri federali e ai governi regionali della Somalia o alle società di sicurezza private autorizzate che operano in Somalia allo scopo di garantire la sicurezza dei locali e del personale internazionali e commerciali in Somalia possono essere effettuati in assenza di decisione negativa del comitato del Consiglio di sicurezza ai sensi della risoluzione 2713 (2023) concernente Al-Shabaab («comitato delle sanzioni»), entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della notifica da parte del governo della Repubblica federale di Somalia;
ii) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III agli Stati membri federali e ai governi regionali della Somalia o alle società di sicurezza private autorizzate che operano in Somalia allo scopo di garantire la sicurezza dei locali e del personale internazionali e commerciali in Somalia sono oggetto di una notifica al comitato delle sanzioni, unicamente a fini informativi, presentata almeno con cinque giorni lavorativi di anticipo da parte del governo della Repubblica federale di Somalia;
c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere il personale delle Nazioni Unite o dell’utilizzo da parte di tale personale, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM) e l’ufficio di sostegno delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOS);
d) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere la missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (ATMIS) e i suoi paesi contributori di truppe e di forze di polizia, come anche i suoi partner strategici, o dell’utilizzo da parte di tali soggetti, che operano unicamente nell’ambito del più recente concetto operativo strategico dell’Unione africana (UA), e in cooperazione e coordinamento con l’ATMIS;
e) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere le attività di formazione e di sostegno dell’Unione europea, la Turchia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o gli Stati Uniti d’America, nonché tutte le altre forze statali con un accordo sullo status delle forze o un memorandum d’intesa con il governo della Repubblica federale di Somalia, purché notifichino al comitato delle sanzioni, unicamente a fini informativi, l’esistenza di tali accordi, o dell’utilizzo da parte di tali soggetti;
f) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione, da contraenti privati nel settore della sicurezza o da operatori umanitari e dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;
g) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento, da parte degli Stati membri o di organizzazioni internazionali, regionali o subregionali, di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo;
h) all’ingresso nei porti somali, per soste temporanee, di navi che trasportano armi o equipaggiamenti militari a fini difensivi, a condizione che tali articoli rimangano sempre a bordo di tali navi.
j)
4 bis.
4 ter.
4. Sono vietati la fornitura, la rivendita, il trasferimento o la messa a disposizione per l’uso di qualsiasi arma o equipaggiamento militare, venduti o forniti conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b), c), d) o e), a qualsiasi persona o entità che non presti servizio presso il destinatario a cui erano venduti o forniti originariamente oppure allo Stato membro o all’organizzazione internazionale, regionale o subregionale, che effettua la vendita o la fornitura.
Art. 1 bis
1.
È vietata l’importazione diretta o indiretta, l’acquisto o il trasporto di carbone di legna dalla Somalia, sia esso originario della Somalia o meno.
L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all’importazione, all’acquisto o al trasporto di carbone di legna dalla Somalia.
Art. 1 ter
Gli Stati membri vigilano sulla fornitura, sulla vendita o sul trasferimento diretti o indiretti alla Somalia di articoli non soggetti alle misure previste all’articolo 1, paragrafo 1, e sulla fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari connesse a tali articoli.
Art. 1 quater
1. Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 3, sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, alla Somalia di componenti di ordigni esplosivi improvvisati che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e sono riportati nell’allegato IV della presente decisione, siano questi originari o meno dei loro territori.
2. La fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia di altri componenti di ordigni esplosivi improvvisati che figurano nell’allegato V della presente decisione sono soggetti all’autorizzazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime non concedono tale autorizzazione se esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali articoli saranno utilizzati, o vi è un rischio notevole che possano essere utilizzati, nella fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati in Somalia.
3. Gli Stati membri informano il governo federale della Repubblica di Somalia, per sua conoscenza, e il comitato delle sanzioni in merito alla vendita, alla fornitura o al trasferimento degli articoli di cui al paragrafo 2 entro 15 giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura o dal trasferimento. Le notifiche contengono tutte le informazioni pertinenti, tra cui l’utilizzo finale degli articoli, l’utilizzatore finale, le specifiche tecniche, la quantità degli articoli da spedire e il luogo di stoccaggio previsto. Garantiscono che il governo federale della Repubblica di Somalia e gli Stati membri federali della Somalia ricevano un’adeguata assistenza finanziaria e tecnica per stabilire adeguate garanzie riguardo allo stoccaggio e alla distribuzione dei materiali.
4. Gli Stati membri promuovono l’esercizio della vigilanza, da parte delle persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione, riguardo alla fornitura, alla vendita o al trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia di precursori e materiali esplosivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati, diversi dagli articoli elencati negli allegati IV e V della presente decisione. Gli Stati membri tengono un registro delle operazioni di cui sono al corrente per quanto riguarda eventuali acquisti sospetti o richieste di informazioni concernenti tali articoli da parte di persone fisiche o giuridiche in Somalia e condividono tali informazioni con il governo federale della Somalia, il comitato delle sanzioni e il gruppo di esperti in conformità della risoluzione 2713 (2023).
Art. 2
1. Le misure restrittive di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal comitato delle sanzioni:
a) che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, tra i quali atti sono ricompresi, senza esservi limitati:
i) la pianificazione, la direzione o l’esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere;
ii) gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia;
iii) gli atti che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o l’ATMIS;
b) che hanno violato l’embargo sulle armi o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi o il divieto di fornire la relativa assistenza di cui all’articolo 1;
c) che impediscono l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia;
d) che sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile;
e) che sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia implicanti attacchi ai civili ivi compresi i bambini e le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati;
f) che sono associate ad Al-Shabaab o ad atti e attività che indicano che una persona o entità è associata ad Al-Shabaab compresi:
i) la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Shabaab;
ii) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso ad Al-Shabaab; e
iii) il reclutamento per Al-Shabaab o qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, o il sostegno in altro modo di atti o attività dello stesso.
2. L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato I.
Art. 3
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire, alle persone o entità di cui all’articolo 2, la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti e indiretti, di armi ed equipaggiamenti militari e la fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o formazione, assistenza finanziaria e di altro tipo, compresi investimenti, servizi d’intermediazione o servizi finanziari di altro tipo connessi con le attività militari o la fornitura, la vendita, il trasferimento, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso di armamenti e attrezzature militari.
Art. 4
1. Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità nazionali e in conformità della propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell’articolo 3.
2. Aeromobili e navi che trasportano carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese hanno l’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in, o esportati da, uno Stato membro.
3. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (distruggendoli o rendendoli inutilizzabili) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell’articolo 3.
Art. 4 bis
Conformemente ai punti da 11 a 21 dell’UNSCR 2182 (2014), gli Stati membri possono ispezionare, nelle acque territoriali della Somalia e in alto mare al largo delle sue coste, fino al Mar Arabico e al Golfo Persico inclusi, su iniziativa nazionale o attraverso partenariati navali multinazionali volontari, quali le “Forze marittime congiunte”, in cooperazione con il governo federale della Somalia, navi dirette in Somalia o provenienti da tale paese riguardo alle quali abbiano fondati motivi di ritenere che:
a) trasportino carbone di legna dalla Somalia in violazione del divieto concernente il carbone di legna;
b) trasportino armi o equipaggiamenti militari direttamente o indirettamente destinati alla Somalia in violazione dell’embargo sulle armi nei confronti della Somalia;
c) trasportino armi o equipaggiamenti militari destinati a persone o entità designate dal comitato delle sanzioni;
d) trasportino componenti di ordigni esplosivi improvvisati (improvised explosive device – IED) individuati nell’allegato C, parte I, della risoluzione 2662 (2022) delle Nazioni Unite in violazione del divieto relativo ai componenti di IED.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 5
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’articolo 2.
2. Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni:
a) stabilisce caso per caso che l’ingresso o il transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;
b) determina caso per caso che una deroga contribuisce in altro modo agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Somalia e di stabilità nella regione.
4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini per i quali è stata concessa e alle persone destinatarie dell’autorizzazione stessa.
Art. 6
1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all’articolo 2 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone ovvero da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, indicate dal comitato delle sanzioni. Le persone e le entità in questione sono indicate nell’allegato I.
2. Nessun fondo, altra attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse economiche che siano:
a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per prestazioni legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati;
d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;
e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all’articolo 2, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.
4. Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, ove opportuno, l’accesso a tali fondi e risorse economiche e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.
5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure
b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,
purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b) da organizzazioni internazionali;
c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.
Art. 7
Il Consiglio redige l’elenco contenuto nell’allegato I e lo modifica sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
Art. 8
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco una persona o un’entità ed abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce nell’allegato I la persona o l’entità in questione. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all’entità la possibilità di dedurre osservazioni.
2. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l’entità.
Art. 9
L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell’allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.
Art. 10
La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, ove opportuno, in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza.
Art. 11
La posizione comune 2009/138/PESC è abrogata.
Art. 12
La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010. Per il Consiglio La presidente C. Ashton