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Decisione del Consiglio del 10 maggio 2010 relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (2013/40/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 7 maggio 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare con la Repubblica di Corea un accordo quadro («l'accordo»).

I negoziati si sono conclusi e l'accordo è stato siglato il 14 ottobre 2009.

Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, è opportuno che l'accordo sia firmato e applicato a titolo provvisorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

In attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore, l'accordo si applica in via provvisoria, con decorrenza dal primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2010 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton