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Decisione del Consiglio del 3 giugno 2010 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’intesa tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale (2010/343/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

L’Unione ha fra i suoi obiettivi la conclusione di accordi quadro di cooperazione in materia di pesca con parti terze al fine di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle specie di interesse comune e l’accesso dei pescherecci dell’Unione ai porti di parti terze per le operazioni di trasbordo e di sbarco, nonché per scopi logistici.

Il 4 aprile 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Cile per la conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale. I negoziati si sono conclusi con la sigla dell’intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale concordata il 15- 16 ottobre 2008 a Bruxelles e modificata: i) dal dettagliato allegato I dell’intesa, convenuto durante la riunione tecnica bilaterale del 5- 6 ottobre 2009 a New York; ii) dalla nota verbale del Cile del 23 novembre 2009 che designa i porti cileni di Arica, Antofagasta e Punta Arenas per l’accesso da parte dei pescherecci dell’UE dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale, in relazione al punto xi) dell’allegato I; e iii) dall’accordo in base al quale la prima riunione del comitato bilaterale tecnico e scientifico avrà luogo al più tardi il 1o gennaio 2011 (l’"intesa").

È opportuno firmare l’intesa.

Tenuto conto dell’interesse dei pescherecci dell’Unione dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale ad ottenere senza indugio l’accesso ai porti cileni designati, l’intesa dovrebbe essere applicata in via provvisoria in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. È pertanto interesse dell’Unione approvare l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile relativo all’applicazione in via provvisoria dell’intesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Fatta salva la sua conclusione, la firma dell’intesa tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale concordata il 15- 16 ottobre 2008 a Bruxelles e modificata: i) dal dettagliato allegato I dell’intesa, convenuto durante la riunione tecnica bilaterale del 5- 6 ottobre 2009 a New York; ii) dalla nota verbale del Cile del 23 novembre 2009 che designa i porti cileni di Arica, Antofagasta e Punta Arenas per l’accesso da parte dei pescherecci dell’UE dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale, in relazione al punto xi) dell’allegato I; e iii) dall’accordo in base al quale la prima riunione del comitato bilaterale tecnico e scientifico avrà luogo al più tardi il 1o gennaio 2011 (l’"intesa"), è approvata a nome dell’Unione.

Il testo dell’intesa è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione.

Art. 3

È approvato, a nome dell’Unione europea, l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile relativo all’applicazione provvisoria dell’intesa.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Art. 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare, a nome dell’Unione, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione in via provvisoria dell’intesa.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2010. Per il Consiglio Il presidente A. Pérez Rubalcaba -------------------------------------------------- Intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale 1. Il presente documento sostituisce l’accordo provvisorio del 25 gennaio 2001 ("l’accordo del 2001") e trasforma l’accordo interinale in un impegno definitivo a cooperare per la conservazione e la gestione a lungo termine degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale. 2. L’intesa è volta a risolvere in via amichevole le controversie attualmente esistenti nel settore della pesca del pesce spada [1] fra il Cile e la Comunità europea [ora sostituita dall’Unione europea (UE)] presso il Tribunale internazionale per il diritto del mare ("ITLOS") e l’Organizzazione mondiale del commercio ("OMC"). 3. Le parti confermano espressamente che la presente intesa costituirà il quadro di riferimento per la conservazione del pesce spada nel Pacifico sudorientale, per la gestione di tale specie e per la cooperazione ad essa associata. 4. Il comitato bilaterale tecnico e scientifico UE/Cile ("CBTS") continuerà a costituire il punto di contatto necessario per le questioni di interesse comune relative alla conservazione del pesce spada e, per potenziare al massimo gli sforzi in materia di cooperazione tecnico-scientifica, avrà il seguente mandato: a) offrire una sede per lo scambio di informazioni sugli stock di pesce spada e sulle attività di pesca dell’UE e del Cile e di qualsiasi altra informazione necessaria per adottare decisioni in materia di conservazione e di gestione; b) valutare periodicamente lo stato degli stock, sorvegliare le tendenze delle attività di pesca e valutarne le ripercussioni sulle specie non bersaglio e sull’ecosistema marino; c) riesaminare le misure di conservazione esistenti e fornire consulenze su nuove misure possibili, inclusi regolamenti sulle catture accessorie; d) identificare le priorità di ricerca nel quadro del programma di lavoro ed elaborare eventuali programmi supplementari, inclusi protocolli sulla raccolta dei dati; e) provvedere allo scambio di informazioni e promuovere l’uso di attrezzi da pesca sicuri per l’ambiente ed efficaci sul piano dei costi; f) provvedere, precedentemente alla riunione del CBTS, allo scambio dei dati sulle catture e sullo sforzo di pesca relativi a tutti i segmenti delle rispettive flotte presenti nel Pacifico sudorientale; g) prendere in considerazione altri mezzi di cooperazione in ambito scientifico, tecnico o amministrativo. 5. Il CBTS verrà convocato in sessione straordinaria (CALENDARIO) per dare inizio ai lavori del suo mandato, tenendo conto dei seguenti obiettivi e principi concordati dalle parti: a) le rispettive attività di pesca del pesce spada verranno svolte mantenendo livelli di cattura corrispondenti o prossimi al rendimento massimo sostenibile degli stock, compatibilmente con l’obiettivo di garantire la sostenibilità di queste risorse nonché la salvaguardia dell’ecosistema marino; b) la distribuzione, la struttura spaziale e le dinamiche degli stock verranno monitorate da pescherecci cileni e dell’UE le cui osservazioni scientifiche rispettino parametri di ricerca concordati, atti ad elaborare valutazioni consistenti e a generare successivamente soluzioni di gestione adeguate; c) i sistemi per la raccolta dei dati creati dovranno essere affidabili, rapidi e compatibili con le esigenze e con la portata delle attività di pesca del pesce spada; d) le parti mantengono il loro attuale livello di pesca del pesce spada, quale espresso dal numero attuale di pescherecci o dal massimo storico di pescherecci operanti nel Pacifico sudorientale, al fine di garantire la sostenibilità degli stock di pesce spada. 6. Le parti mantengono l’impegno di sviluppare ulteriormente il legame fra questa cooperazione bilaterale e la consultazione multilaterale patrocinata dall’UE e dal Cile. 7. La consultazione multilaterale attualmente in corso dovrebbe includere tutti coloro che partecipano alla pesca del pesce spada nel Pacifico sudorientale nonché gli osservatori invitati da organizzazioni esistenti con un interesse legittimo nella pesca del pesce spada. 8. L’UE e il Cile mantengono l’impegno di promuovere efficacemente la cooperazione multilaterale per la conservazione e la gestione di questi stock nel loro habitat ed ecosistema e lungo tutto il loro percorso di migrazione. 9. Le parti riservano la dovuta attenzione alle misure adottate a livello multilaterale e si sforzano di promuovere iniziative analoghe di conservazione e gestione nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui sono membri per garantire uno sviluppo sostenibile della pesca del pesce spada. 10. A questo proposito, le parti si sforzano di promuovere l’applicazione, da parte di altri partecipanti alla pesca del pesce spada, dei principi e degli obiettivi sopra menzionati, soprattutto in relazione al mantenimento degli attuali livelli di pesca. 11. In conformità dei principi sopra menzionati, e nel quadro del programma di lavoro svolto dal CBTS, le parti definiscono un protocollo generale per analizzare, trattare e valutare le informazioni raccolte dai loro pescherecci. Tale protocollo deve tentare di identificare la condizione dello stock, in termini spaziali e temporali, studiandone la composizione e le caratteristiche biologiche ed esplorandone gli habitat per migliorare le conoscenze delle parti, prendendo altresì in considerazione le potenziali ripercussioni della pesca sui suoi componenti di ecosistema, le specie associate o dipendenti e i requisiti per la mitigazione dell’impatto ambientale e degli effetti nocivi sugli uccelli, le tartarughe e gli squali, nonché sulle catene alimentari e sull’ambiente fisico del Pacifico sudorientale. 12. Le parti dichiarano che, in virtù della presente intesa, i loro pescherecci non saranno vincolati da misure di conservazione specifiche che prescrivano una taglia minima per le specie catturate. 13. Esse applicheranno tuttavia un approccio precauzionale che tenga conto di tutte le caratteristiche biologiche delle catture e, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, si sforzeranno di sviluppare e applicare ulteriori misure alternative volte a garantire che le attività di pesca non presentino il rischio di creare impatti inaccettabili su habitat sensibili dell’ambiente marino. 14. Le parti confermano che i loro pescherecci sono soggetti ai seguenti obblighi: a) utilizzare un sistema VMS operativo collegato in permanenza allo Stato di bandiera; b) fornire regolarmente dati sul tipo di nave, sulle catture e sullo sforzo di pesca, per zona e per periodi, che le parti devono scambiarsi prima delle riunioni del CBTS; c) fornire e scambiare informazioni su attrezzi da pesca sicuri per l’ambiente ed efficaci sul piano dei costi; d) raccogliere i dati richiesti per le valutazioni del CBTS circa le dinamiche e la situazione della pesca del pesce spada nel Pacifico sudorientale e qualunque informazione pertinente a fini di conservazione e di gestione. 15. Le parti accettano che venga consentito l’accesso ai porti cileni designati alle navi dell’UE dedite alla cattura del pesce spada in conformità con gli obiettivi contenuti nella presente intesa con riguardo agli attuali livelli dello sforzo di pesca e al mantenimento di livelli di cattura degli stock corrispondenti o prossimi al rendimento massimo sostenibile, compatibilmente con l’obiettivo di garantire la sostenibilità delle risorse e nel rispetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e scambio di informazioni. 16. Le procedure di accesso per lo sbarco e il trasbordo nei porti cileni designati figurano nell’allegato I della presente intesa. 17. Le parti provvedono a notificare congiuntamente all’ITLOS che, a seguito del raggiungimento di un accordo, hanno accettato di sospendere il procedimento (causa ITLOS n. 7) e chiedono al Tribunale di ordinare l’archiviazione del caso e di disporne presso la cancelleria la radiazione dall’elenco delle cause. Poiché le parti hanno accettato di sospendere il procedimento dell’ITLOS come conseguenza diretta del raggiungimento di un accordo sulla controversia, esse chiedono inoltre al Tribunale di mettere agli atti questa circostanza e di indicare nel rispettivo ordine di sospensione, o di allegare al medesimo, i termini dell’accordo. 18. Le parti informano inoltre il direttore generale dell’OMC che la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie avviata nell’ambito dell’ITLOS (causa n. 7) è stata sospesa e gli comunicano i termini dell’accordo raggiunto, rendendo nota la loro decisione di non riaprire la procedura di risoluzione delle controversie prevista dall’intesa dell’OMC sulla risoluzione delle controversie con riguardo alla causa DS 193, relativa all’applicazione degli articoli pertinenti del GATT al transito, al trasbordo e all’accesso commerciale ai porti cileni da parte delle navi dell’UE dedite alla pesca del pesce spada. 19. Le parti accettano di applicare alla presente intesa le disposizioni in materia di prevenzione e composizione delle controversie definite al titolo VIII dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, entrato in vigore il 1o febbraio 2003. 20. La presente intesa entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure all’uopo necessarie. 21. Le parti accettano di applicare in via provvisoria il precedente punto 15 a partire dal momento della firma e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009. 22. Le notifiche sono trasmesse al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, depositario della presente intesa. 23. A partire dalla data di entrata in vigore, la presente intesa sostituisce l’accordo provvisorio firmato dalle parti il 25 gennaio 2001. Per l’Unione europea Per la Repubblica del Cile [1] Causa ITLOS n. 7 e WTO DS 19. --------------------------------------------------