Decisione del Consiglio del 7 giugno 2010 che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell'Unione europea, la convenzione sul lavoro nella pesca — 2007, dell’Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 188) (2010/321/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l’articolo 48, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo1,
La convenzione n. 188 dell’Organizzazione internazionale del lavoro («la convenzione» e, rispettivamente, «l’OIL») sul lavoro nel settore della pesca è stata adottata il 14 giugno 2007 dalla Conferenza internazionale del lavoro dell’OIL, riunita a Ginevra, alla quale le delegazioni di tutti gli Stati membri dell’Unione europea ne hanno votato l’adozione.
Nel settore della pesca la convenzione è un importante contributo a livello internazionale per promuovere condizioni di lavoro dignitose per i pescatori e più eque condizioni di concorrenza per i proprietari delle navi da pesca ed è dunque auspicabile che quanto essa dispone sia attuato nel più breve tempo possibile.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione promuovono la ratifica di convenzioni internazionali del lavoro, classificate dall’OIL come aggiornate, in quanto contributo agli sforzi dell’Unione europea per promuovere la dignità del lavoro per tutti, all’interno e all’esterno dell'Unione.
Conformemente alla costituzione dell’OIL, l’adozione di una convenzione o di una raccomandazione da parte della Conferenza o la ratifica di una convenzione da parte di un membro in nessun caso può influire su una legge, una sentenza, una consuetudine o un accordo che garantisca condizioni più favorevoli ai lavoratori interessati di quelle previste nella convenzione o nella raccomandazione.
Alcune disposizioni della convenzione rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione relativa al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.
Poiché solo gli Stati possono essere parti della convenzione, l'Unione non può ratificarla.
Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri, vincolati alle norme dell'Unione sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale di cui all’articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a ratificare la convenzione nell’interesse dell'Unione, alle condizioni fissate dalla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare, per le parti di esclusiva competenza dell'Unione, la convenzione sul lavoro nella pesca — 2007, dell’Organizzazione internazionale del lavoro, adottata il 14 giugno 2007.
Art. 2
Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di adottare tutte le misure necessarie a depositare quanto prima, e preferibilmente entro il 31 dicembre 2012, i loro strumenti di ratifica della convenzione presso il direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro. Il Consiglio esaminerà lo stato di avanzamento della procedura di ratifica prima del mese di gennaio 2012.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 2010. Per il Consiglio Il presidente C. Corbacho