Decisione del Consiglio del 14 giugno 2010 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2010/614/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20001, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 20052 («l’accordo di Cotonou»), in particolare l’articolo 95, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo di Cotonou è stato concluso per un periodo di vent’anni a decorrere dal 1o marzo 2000, con la possibilità di modificarlo mediante revisione ogni cinque anni.
I negoziati per la prima modifica dell’accordo di Cotonou si sono conclusi a Bruxelles il 23 febbraio 2005. L’accordo modificativo è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2008.
Il 23 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico onde procedere alla seconda modifica dell’accordo di Cotonou.
I negoziati si sono conclusi il 19 marzo 2010 con la sigla, nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri ACP-UE, dei testi che costituiscono la base dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di Cotonou («l’accordo»).
L’accordo, la cui firma è prevista a Ouagadougou il 22 giugno 2010, entrerà in vigore una volta espletate le procedure di ratifica di cui all’articolo 93 dell’accordo di Cotonou.
Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo di Cotonou, il Consiglio dei ministri ACP-UE adotta le eventuali misure transitorie necessarie per il periodo compreso tra la data di firma e la data di entrata in vigore dell’accordo.
L’applicazione provvisoria dell’accordo dovrebbe costituire una misura transitoria necessaria e sufficiente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. unico
La posizione che dev’essere adottata dall’Unione europea in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 («l’accordo»), consiste nell’approvare l’applicazione provvisoria dell’accordo in conformità dell’allegato progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE.
Si possono convenire modifiche formali del progetto di decisione senza che occorra modificare la presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010. Per il Consiglio Il presidente D. López Garrido