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Decisione della Commissione del 17 giugno 2010 che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere la febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2004 e 2005 [notificata con il numero C(2010) 3804] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (2010/418/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

Nel 2004 e 2005 si sono manifestati in Spagna focolai di febbre catarrale degli ovini. L’insorgere di tale malattia ha costituito un grave pericolo per il patrimonio zootecnico dell’Unione.

La decisione 2005/650/CE della Commissione, del 13 settembre 2005, riguardante un contributo finanziario della Comunità nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2004 e nel 20052, ha concesso alla Spagna un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate nel 2004 e 2005 per combattere la febbre catarrale degli ovini.

Tale decisione ha concesso un primo anticipo di 2500000 EUR, con riserva dei risultati delle ispezioni in loco effettuate dalla Commissione.

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione, il saldo del contributo finanziario dell’Unione va versato sulla base della richiesta presentata entro 60 giorni da detta decisione. La Spagna ha presentato tale richiesta l’11 novembre 2005.

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2005/650/CE, il saldo del contributo finanziario dell’Unione va fissato tramite una decisione della Commissione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 40 della decisione 2009/470/CE.

I risultati delle ispezioni effettuate dalla Commissione in conformità all’articolo 7 della decisione 2005/650/CE e le condizioni per la concessione di un contributo finanziario dell’Unione non consentono di riconoscere come ammissibile l’intero importo delle spese dichiarate.

Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati alla Spagna in una lettera datata 1o luglio 2009.

In considerazione di quanto precede, occorre fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione e della sorveglianza della febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2004 e 2005.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Contributo finanziario dell’Unione alla Spagna

Il contributo finanziario totale dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2004 e 2005, in conformità alla decisione 2005/650/CE, è fissato a 2850183,00 EUR.

Art. 2 Modalità di pagamento

Il saldo del contributo finanziario dell’Unione è fissato a 350183,00 EUR.

Art. 3 Destinatario

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2010. Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione