Decisione del Consiglio del 24 giugno 2010 relativa alla conclusione dello statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) da parte dell’Unione europea (2010/385/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2 e l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
Il 23 novembre 2009, a nome dell’Unione europea è stato firmato, in conformità della decisione del Consiglio del 19 ottobre 2009, lo Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)1 (lo «Statuto»).
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
È opportuno che l’Unione aderisca allo Statuto.
Sia l’Unione che i suoi Stati membri hanno competenza nelle materie contemplate dallo Statuto.
L’articolo VI, paragrafo C, dello Statuto prevede che le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che divengono membri dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili («IRENA») dichiarino la portata della loro competenza nei settori disciplinati dallo Statuto.
È opportuno che l’Unione adotti tale dichiarazione di competenza.
L’Unione dovrebbe versare un contributo annuo a IRENA previsto dal programma Energia intelligente — Europa («IEE»),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La dichiarazione di competenza, il cui testo è accluso alla presente decisione, è adottata a nome dell’Unione.
2. Lo Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) (lo «Statuto»), il cui testo è accluso alla presente decisione, è approvato a nome dell’Unione europea.
Art. 2
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di ratifica presso il governo della Repubblica federale di Germania, in quanto depositario dello Statuto a norma dell’articolo XIX e dell’articolo XX, paragrafo A, dello Statuto, per esprimere il consenso dell’Unione all’adesione.
2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a depositare, a nome dell’Unione, la dichiarazione di competenza contenuta nell’allegato, a norma dell’articolo VI, paragrafo C, dello Statuto.
Art. 3
L’Unione europea versa un contributo annuale all’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010. Per il Consiglio Il presidente J. Blanco López