Decisione della Commissione del 2 luglio 2010 relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini in forza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2010/376/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),
La direttiva 2001/95/CE stabilisce che le norme europee siano elaborate dagli organismi europei di normalizzazione. Tali norme devono assicurare che i prodotti soddisfino il requisito generale di sicurezza di cui alla direttiva.
A norma della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee.
Nel 2006 la Commissione europea ha commissionato uno studio2 per valutare la sicurezza di una serie di articoli di puericultura comunemente utilizzati per la cura di neonati e bambini di età compresa tra 0 e 5 anni. Lo studio è stato condotto in collaborazione con autorità nazionali, organismi nazionali di normalizzazione, associazioni dei consumatori, organizzazioni operanti in materia di sicurezza dei prodotti, operatori economici e laboratori di prova.
Lo studio raccoglie le statistiche degli infortuni e delle lesioni registrati nell’Unione e nel mondo in rapporto a tali prodotti e fornisce una valutazione completa dei rischi in base all’individuazione dei principali rischi e all’analisi degli scenari di esposizione.
Per il follow-up dello studio sono stati individuati cinque tipi di prodotti, comunemente utilizzati nell’ambiente di sonno dei neonati e dei bambini piccoli: si tratta dei materassi per lettini, dei paracolpi per lettini, delle amache per bambini piccoli, dei piumini da letto per bambini e dei sacchi nanna per bambini.
I neonati dormono una media di almeno 16 ore al giorno, mentre i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni di età dormono ancora 11-13 ore al giorno. Nel corso dei primi cinque anni di vita i neonati e i bambini piccoli trascorrono almeno metà della giornata o più in un ambiente di sonno, considerati anche i periodi di veglia. I prodotti impiegati in tale ambiente devono essere sicuri, visto che è questo il luogo in cui i neonati e i bambini piccoli vengono di norma lasciati soli più a lungo senza sorveglianza di giorno e di notte.
Dalla banca dati UE sugli infortuni (IDB) risulta che tra il 2005 e il 2007 nell’Unione europea i bambini di età compresa tra gli 0 e i 4 anni sono stati vittime di 17000 infortuni verificatisi nei lettini3. Secondo la Consumer Product Safety Commission (CPSC — commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo) degli USA, gli infortuni connessi ai lettini e ai prodotti correlati provocano tra i bambini piccoli un numero di morti maggiore di quello provocato da qualsiasi altro prodotto di puericultura4.
Alcuni modelli di paracolpi per lettini e di sacchi nanna per bambini sono stati oggetto di notifiche attraverso RAPEX, il sistema comunitario di scambio rapido di informazioni, per i rischi di soffocamento per inalazione o ingestione e per ostruzione delle vie aeree che essi comportavano e nei loro confronti sono stati di conseguenza adottati provvedimenti di ritiro dal mercato o di richiamo. Nel 1992 la Commission de la Sécurité des Consommateurs (commissione per la sicurezza dei consumatori) francese ha raccomandato interventi per informare i consumatori e migliorare la sicurezza dei piumini da letto per bambini, dati i rischi di infiammabilità, surriscaldamento e soffocamento5. Nel 2002, 2007 e 2008 la CPSC degli Stati Uniti ha disposto il richiamo di alcuni modelli di materassi per lettini per rischi di intrappolamento e per affermazioni pubblicitarie prive di fondamento6.
Ove non sicuri o forniti senza le avvertenze essenziali in materia di sicurezza, i paracolpi e i materassi per lettini e i piumini da letto per bambini possono far aumentare l’incidenza della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS — sudden infant death syndrome) a causa del rischio di surriscaldamento e asfissia7.
Le ricerche hanno contemporaneamente dimostrato che i sacchi nanna per bambini possono avere un effetto protettivo nei confronti della SIDS8 in quanto riducono l’incidenza di assunzione della posizione prona ed evitano che il bambino si trovi nel sonno con il viso e la testa sotto le coperte. Se si vuole incoraggiarne l’uso sulla base di questi motivi, è necessario garantire la sicurezza di questi prodotti in rapporto ad altri rischi, quali il soffocamento per inalazione o ingestione di piccole parti e l’intrappolamento.
Non esistono norme europee per i cinque tipi di prodotti sopracitati. È necessario pertanto stabilire requisiti specifici a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/95/CE, nella prospettiva di richiedere agli organismi di normalizzazione di elaborare norme atte a ridurre i rischi associati all’utilizzo di questi prodotti.
Tali norme devono essere definite conformemente alla procedura stabilita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione9. Il riferimento delle norme adottate deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE.
Una volta che le norme in questione saranno disponibili e a condizione che la Commissione decida di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale secondo la procedura stabilita dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, è opportuno che i materassi per lettini, i paracolpi per lettini, le amache per bambini piccoli, i piumini da letto per bambini e i sacchi nanna per bambini fabbricati nel rispetto di tali norme godano di una presunzione di conformità al requisito generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE limitatamente ai requisiti di sicurezza disciplinati dalle norme medesime.
La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
— «materasso per lettino»: prodotto che offre appoggio ai neonati e ai bambini che riposano in un lettino. Misura di norma 60 × 120 cm o 70 × 140 cm, ha uno spessore compreso tra 6 e 15 cm e può anche essere pieghevole,
— «paracolpi per lettino»: accessorio imbottito per lettino fissato all’interno dello stesso, utilizzato di solito per garantire un maggiore benessere del bambino. Copre almeno una sponda del letto,
— «amaca per bambini piccoli»: lettino o culla spesso con un fondo non rigido o altra superficie piana, sospesi con corde, cinghie o fasce a uno o più punti di ancoraggio. Vi si adagiano i neonati che non siano in grado di stare in ginocchio o seduti da soli,
— «piumino da letto per bambini»: sacco di tessuto con morbida imbottitura da utilizzare nei lettini per garantire un maggior benessere nel sonno ed evitare l’ipotermia,
— «sacco nanna per bambini»: sacco della lunghezza del corpo provvisto di una calda fodera o imbottitura. Vi si infila il bambino e serve a evitare l’ipotermia e il soffocamento quando il bambino dorme o è disteso nel lettino.
Art. 2 Requisiti
I requisiti specifici di sicurezza ai quali le norme europee concernenti i prodotti di cui all’articolo 1 devono conformarsi in forza dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE sono illustrati nell’allegato della presente decisione.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso