Decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell’Ucraina
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,
Le relazioni tra l’Ucraina e l’Unione europea si stanno sviluppando nel quadro della politica europea di vicinato. Nel 2005 la Comunità e l’Ucraina hanno convenuto un piano d’azione per la politica europea di vicinato che stabilisce le priorità a medio termine nelle relazioni UE-Ucraina. Tale piano d’azione è stato sostituito dall’agenda di associazione UE-Ucraina del novembre 2009. Dal 2007 la Comunità e l’Ucraina hanno negoziato un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l’accordo esistente di partenariato e di cooperazione. Il quadro delle relazioni UE-Ucraina è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente.
L’economia ucraina è sempre più colpita dalla crisi finanziaria internazionale, con un calo drammatico della produzione, un deterioramento della posizione di bilancio e un aumento del fabbisogno di finanziamenti esterni.
La stabilizzazione e la ripresa dell’economia ucraina sono sostenute dall’assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). L’accordo di stand-by dell’FMI per l’Ucraina è stato approvato nel novembre 2008.
A seguito di un ulteriore deterioramento della situazione di bilancio dell’Ucraina, gran parte della seconda quota dell’accordo di stand-by dell’FMI e l’importo completo della terza quota sono stati allocati al bilancio dello Stato dell’Ucraina.
L’Ucraina ha chiesto un’assistenza macrofinanziaria dell’Unione a causa dell’aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche.
Dato che nella bilancia dei pagamenti dell’Ucraina permane un fabbisogno residuo di finanziamento nel 2009-2010, l’assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta adeguata alla richiesta dell’Ucraina di sostenere la stabilizzazione economica in collaborazione con il programma in corso dell’FMI. Tale assistenza macrofinanziaria dovrebbe anche contribuire ad alleggerire il fabbisogno di finanziamento esterno del bilancio dello Stato.
L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione può contribuire alla stabilizzazione economica solo se le principali forze politiche in Ucraina garantiscono la stabilità politica e instaurano un ampio consenso sulla rigorosa attuazione delle riforme strutturali necessarie.
L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere prestata all’Ucraina in aggiunta al prestito concesso a norma della decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell’Ucraina2.
L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione non dovrebbe limitarsi a integrare i programmi e le risorse del FMI e della Banca mondiale, ma dovrebbe garantire il valore aggiunto dell’intervento dell’Unione.
La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con le misure adottate nei vari settori dell’azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell’Unione.
Gli obiettivi specifici dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbero rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la documentabilità. Tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione.
Le condizioni sulle quali poggia la fornitura dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbero riflettere i principi e gli obiettivi fondamentali della politica dell’Unione nei confronti dell’Ucraina.
Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione in relazione all’assistenza macrofinanziaria in oggetto, occorre che l’Ucraina adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità connessa a tale assistenza. È altresì necessario che la Commissione provveda agli opportuni controlli e che la Corte dei conti provveda alle opportune verifiche contabili.
La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione lascia impregiudicati i poteri dell’autorità di bilancio.
È opportuno che tale assistenza macrofinanziaria sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Comitato economico e finanziario possano seguire l’attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito all’evoluzione dell’assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.
A norma dell’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell’adozione di tale nuovo regolamento, rimane d’applicazione la decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione3, ad eccezione della procedura di regolamentazione, che non è applicabile,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. L’Unione mette a disposizione dell’Ucraina un’assistenza macrofinanziaria in forma di prestito per un importo massimo di 500 milioni di EUR in conto capitale, per una durata massima di quindici anni, al fine di sostenere la stabilizzazione economica dell’Ucraina e di alleggerire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti e del bilancio individuati nel programma in corso dell’FMI.
2. A tal fine, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito le risorse necessarie per conto dell’Unione.
3. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese concluse tra l’FMI e l’Ucraina e ai principi e agli obiettivi fondamentali di riforma economica fissati nell’agenda di associazione UE-Ucraina. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Comitato economico e finanziario in merito all’evoluzione della gestione dell’assistenza e fornisce loro i documenti pertinenti.
4. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per due anni e sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
Art. 2
1. La Commissione, statuendo in conformità con la procedura di consultazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, ha il potere di negoziare con le autorità ucraine le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, che verranno fissate in un memorandum d’intesa comprendente uno scadenzario per il soddisfacimento di tali condizioni (il «memorandum d’intesa»). Le condizioni sono in linea con gli accordi o le intese conclusi tra l’FMI e l’Ucraina e con i principi e gli obiettivi fondamentali di riforma economica fissati nell’agenda di associazione UE-Ucraina. Tali principi e obiettivi mirano a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la documentabilità dell’assistenza, in particolare i sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Ucraina. I progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell’assistenza sono specificate in dettaglio in un accordo sul prestito che verrà concluso tra la Commissione e le autorità ucraine.
2. Nel corso dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative, dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell’Ucraina che sono rilevanti ai fini dell’assistenza in oggetto e il rispetto del calendario convenuto.
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche dell’Ucraina siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione e che siano rispettate le condizioni di politica economica concordate. La Commissione esercita questo compito in stretto coordinamento con l’FMI e la Banca mondiale e, laddove necessario, il Comitato economico e finanziario.
Art. 3
1. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione dell’Ucraina l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sotto forma di prestito in due rate. L’importo di ciascuna rata è fissato nel memorandum d’intesa.
2. La Commissione decide sul versamento delle rate a condizione che siano adeguatamente soddisfatte le condizioni economiche stabilite nel memorandum d’intesa. Il pagamento della seconda rata non è effettuato prima che siano trascorsi tre mesi dal pagamento della prima rata.
3. I fondi dell’Unione sono versati alla Banca nazionale dell’Ucraina. Fatte salve le disposizioni che saranno stabilite nel memorandum d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al Tesoro dell’Ucraina come beneficiario finale.
Art. 4
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui alla presente decisione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell’Unione cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d’interesse o altri rischi commerciali.
2. La Commissione adotta le misure necessarie, se l’Ucraina lo richiede, per garantire che nelle condizioni del prestito sia inclusa una clausola di rimborso anticipato e che questa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni delle operazioni di prestito.
3. Su richiesta dell’Ucraina, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali o ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non comportano un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data del rifinanziamento e della ristrutturazione.
4. Tutte le spese sostenute dall’Unione per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico dell’Ucraina.
5. Il Parlamento europeo e il Comitato economico e finanziario sono tenuti informati dell’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Art. 5
L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee4, e relative modalità di esecuzione5. In particolare, il memorandum d’intesa e l’accordo sul prestito da concordare con le autorità ucraine prevedono l’attuazione da parte dell’Ucraina di misure specifiche per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e altre irregolarità che interessino l’assistenza. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell’erogazione dei fondi, il memorandum d’intesa e l’accordo sul prestito prevedono inoltre controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, effettuati dalla Commissione e dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode. Essi prevedono parimenti verifiche contabili, all’occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.
Art. 6
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Art. 7
Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica definite nel memorandum d’intesa, i risultati economici e di bilancio dell’Ucraina in corso e la decisione della Commissione di versare le rate dell’assistenza.
Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.
Art. 8
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 7 luglio 2010. Per il Parlamento europeo Il presidente J. Buzek Per il Consiglio Il presidente O. Chastel