DECISIONE DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2010 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione (2011/27/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114, 168, 169, 172, 173, paragrafo 3, 188 e 192, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma
vista la proposta della Commissione europea,
Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra1, riguardante un accordo quadro sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione («il protocollo»).
Tali negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
È opportuno firmare il protocollo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
L’articolo 10 del protocollo prevede l’applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell’Unione, il protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione («il protocollo»). Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il protocollo si applica in via provvisoria dalla data della firma, in attesa della sua conclusione in una data successiva.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2010. Per il Consiglio La presidente S. LARUELLE