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Decisione del Consiglio del 12 luglio 2010 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto UE-Messico con riguardo all’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (2010/479/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

la dichiarazione comune V1 della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico2 istituito dall’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra, firmato a Bruxelles l’8 dicembre 19973 (in prosieguo: «decisione n. 2/2000») prevede che il comitato misto UE-Messico istituito da tale accordo valuti la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l’applicazione delle norme d’origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’appendice II bis dell’allegato III della decisione n. 2/2000.

Il 22 marzo 2004 e il 14 giugno 2007 il comitato misto ha adottato le decisioni n. 1/20044 e n. 1/20075 che prorogavano l’applicazione delle norme d’origine di cui alle suddette note, rispettivamente, fino al 30 giugno 2006 e al 30 giugno 2009.

In conformità dell’analisi delle condizioni economiche pertinenti eseguita conformemente alla dichiarazione comune V, si considera opportuno prorogare nuovamente, a titolo provvisorio, l’applicazione delle norme d’origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’appendice II bis dell’allegato III della decisione n. 2/2000, assicurando in tal modo la continuità dell’applicazione dei vantaggi reciproci previsti nell’ambito di tale decisione.

La proroga dell’applicazione delle norme d’origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’appendice II bis dell’allegato III della decisione n. 2/2000, concessa con la decisione n. 1/2007 del comitato misto, è scaduta il 30 giugno 2009; per non perturbare le condizioni economiche esistenti si ritiene pertanto opportuno applicare retroattivamente, a decorrere dal 1o luglio 2009, la decisione proposta relativa a una nuova proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione deve adottare in seno al comitato misto UE-Messico con riguardo all’allegato III della decisione n. 2/2000 figura nell’accluso progetto di decisione del comitato misto.

Art. 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2010. Per il Consiglio La presidente S. Laruelle