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Decisione del Consiglio del 13 luglio 2010 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (2010/412/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 88, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

Con decisione dell’11 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell’Unione europea, per un accordo tra l’Unione e gli Stati Uniti che metta a disposizione del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento.

A norma della decisione 2010/411/UE del Consiglio, del 28 giugno 20101, l’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi («l’accordo») è stato firmato il 28 giugno 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

È opportuno concludere l’accordo.

L’accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all’articolo 47. L’accordo dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi («l’accordo»)2.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

La Commissione è invitata a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’accordo, un quadro giuridico e tecnico per l’estrazione di dati sul territorio UE.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo la Commissione è invitata a presentare una relazione sui progressi nello sviluppo del sistema UE equivalente con riguardo all’articolo 11 dell’accordo.

Se cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell’accordo non è stato istituito il sistema UE equivalente, l’Unione valuta se rinnovare l’accordo a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, dello stesso.

Art. 3

Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, allo scambio degli strumenti di approvazione di cui all’articolo 23 dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal medesimo.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.