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Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran1, che ha attuato la risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1737 (2006).

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/246/PESC2 che ha attuato la UNSCR 1747 (2007).

Il 7 agosto 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/652/PESC3 che ha attuato la UNSCR 1803 (2008).

Il 9 giugno 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza») ha adottato la UNSCR 1929 (2010), che ha ampliato la portata delle misure restrittive imposte dalle UNSCR 1737 (2006), UNSCR 1747 (2007) e UNSCR 1803 (2008) e ha introdotto misure restrittive aggiuntive nei confronti dell'Iran.

Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha sottolineato le sue crescenti preoccupazioni riguardo al programma nucleare dell'Iran e si è compiaciuto dell'adozione dell'UNSCR 1929 (2010). Il Consiglio europeo, rammentando la sua dichiarazione dell'11 dicembre 2009, ha invitato il Consiglio ad adottare misure che attuino quelle contenute nell'UNSCR 1929 (2010), insieme alle misure di accompagnamento, nell'obiettivo di contribuire alla risoluzione negoziale di tutte le rimanenti preoccupazioni riguardo allo sviluppo da parte dell'Iran di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleare e missilistico. Tali misure dovrebbero essere incentrate sul settore commerciale, sul settore finanziario, sul settore dei trasporti iraniano, sui settori chiave dell'industria del gas naturale e del petrolio e su ulteriori indicazioni riguardanti in particolare il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC).

L'UNSCR 1929 (2010) vieta investimenti da parte dell'Iran, di suoi cittadini e di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti l'estrazione dell'uranio o la produzione o l'uso di materiali e tecnologie nucleari.

L'UNSCR 1929 (2010) estende le restrizioni finanziarie e sui viaggi imposte dall'UNSCR 1737 (2006) ad altre persone ed entità, incluse persone e entità appartenenti all'IRGC nonché entità dell'Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL).

In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicati ad altre persone e entità, oltre a quelle indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito a norma del punto 18 dell'UNSCR 1737 (2006) (in prosieguo: il «comitato»), usando gli stessi criteri applicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.

In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, è opportuno vietare la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran di altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, oltre a quelli indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, ovvero ad altri programmi relativi ad armi di distruzione di massa. Tale divieto dovrebbe applicarsi ai prodotti e alle tecnologie a duplice uso.

In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, gli Stati membri dovrebbero porre limitazioni allorché sottoscrivono nuovi impegni a breve termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'Iran al fine di ridurre gli importi insoluti, in particolare per evitare qualsiasi sostegno finanziario che contribuisca ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, e dovrebbero vietare impegni a medio e lungo termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'Iran.

L'UNSCR 1929 (2010) esorta tutti gli Stati a ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010).

L'UNSCR 1929 (2010) rileva inoltre che gli Stati membri, nel rispetto del diritto internazionale e in particolare del diritto del mare, possono chiedere ispezioni di navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010).

Secondo l'UNSCR 1929 (2010), gli Stati membri delle Nazioni Unite devono sequestrare e smaltire i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010) in un modo che non sia in contrasto con gli obblighi derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e convenzioni internazionali applicabili.

L'UNSCR 1929 (2010) stabilisce inoltre che gli Stati membri delle Nazioni Unite devono vietare la prestazione, da parte dei propri cittadini o a partire dal proprio territorio, di servizi di bunkeraggio o di altri servizi di assistenza alle navi dell'Iran, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi stiano trasportando prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010).

In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, gli Stati, in accordo con le autorità giuridiche e la legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale e, in particolare, i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, dovrebbero adottare le misure necessarie per impedire l'accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli cargo provenienti dall'Iran ad eccezione dei voli misti cargo e passeggeri.

Dovrebbe essere inoltre vietata la prestazione di servizi tecnici e di manutenzione da parte di cittadini di Stati membri o dal territorio degli Stati membri a aeromobili cargo iraniani, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che tali aeromobili stiano trasportando prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010).

L'UNSCR 1929 (2010) esorta inoltre tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a impedire la prestazione di servizi finanziari, inclusi i servizi di assicurazione e di riassicurazione, o il trasferimento di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran da, verso e attraverso il proprio territorio, o a favore o da parte di propri cittadini o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio.

In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, gli Stati membri dovrebbero vietare la prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione al governo dell'Iran, a entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o a persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti.

Dovrebbero inoltre essere vietati la vendita, l'acquisto, l'intermediazione o l'assistenza all'emissione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche verso o da governo dell'Iran, Banca centrale dell'Iran o banche iraniane, succursali e filiali incluse, e enti finanziari controllati da persone o entità domiciliate in Iran.

In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo e al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UNSCR 1929 (2010), dovrebbero essere vietati l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche iraniane nel territorio degli Stati membri e la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà da parte di banche iraniane in banche rientranti sotto la giurisdizione degli Stati membri. Inoltre gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per vietare alle istituzioni finanziarie nel loro territorio o sotto la loro giurisdizione di aprire uffici di rappresentanza o filiali o conti bancari in Iran.

L'UNSCR 1929 (2010) prevede inoltre che gli Stati impongano ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione o alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare una vigilanza quando entrano in relazione d'affari con entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione, se hanno fondati motivi di ritenere che tale relazione d'affari possa contribuire ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o a violazioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010).

L'UNSCR 1929 (2010) rileva il potenziale collegamento tra le entrate dell'Iran risultanti dal suo settore dell'energia e il finanziamento di attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione e rileva inoltre che le apparecchiature e i materiali per processi chimici necessari all'industria petrolchimica hanno molti elementi in comune con quelli necessari per attività sensibili del ciclo del combustibile nucleare.

In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, gli Stati membri dovrebbero vietare la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran di attrezzature e tecnologie, nonché la relativa assistenza tecnica e finanziaria, che potrebbero essere utilizzate in settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre vietare nuovi investimenti in detti settori in Iran.

La procedura volta a modificare gli allegati I e II della presente decisione dovrebbe includere la comunicazione alle persone e alle entità indicate dei motivi di inserimento nell'elenco per dare loro la possibilità di formulare osservazioni. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente la persona o l'entità interessate.

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Capo 1. Restrizioni alle esportazioni e alle importazioni

Art. 1

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, dei seguenti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano tali prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie originari o meno del loro territorio:

  1. a) prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico;

  2. b) altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, che potrebbero contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari;

  3. c) armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e pezzi di ricambio per tali armi e materiale connesso. Tale divieto non si applica ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Iran;

  4. d) alcuni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione;

  5. e) altri prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e non contemplati nella lettera a) del presente paragrafo, tranne per quanto riguarda alcuni prodotti elencati nella categoria 5, parti 1 e 2, dell’allegato I, parte VII, di tale regolamento.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai trasferimenti diretti o indiretti all’Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, con transito nel territorio degli Stati membri dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) dell’UNSCR 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviati prima del dicembre 2006.

3. Sono inoltre vietati:

  1. a) la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran;

  2. b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la fornitura di formazione tecnica, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran;

  3. c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b).

4. È vietato l'approvvigionamento, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 in Iran, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.

Art. 2

1. La fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante le navi o aeromobili sotto la loro giurisdizione, dei prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, non contemplati dall'articolo 1, che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso sono soggetti all'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

2. La fornitura di:

  1. a) assistenza o formazione tecnica, servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per l'uso in Iran;

  2. b) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti ovvero la fornitura di formazione tecnica, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran.

è soggetta anch'essa ad un’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di esportazione.

3. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie di cui al paragrafo 1, se risulta loro che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione o la fornitura del servizio in questione contribuirebbero alle attività di cui al paragrafo 1.

Art. 3

1. Le misure imposte dall’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e paragrafo 3 non si applicano, ove opportuno, se il comitato determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell’assistenza non potrebbero manifestamente contribuire allo sviluppo delle tecnologie iraniane a sostegno delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell’Iran, anche quando tali prodotti o assistenza siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o, riguardano prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio2, o riguardano la prestazione di assistenza tecnica o finanziaria pertinente a prodotti e tecnologie elencati in tale allegato, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione di cui al regolamento (UE) 2021/821, sono necessari alle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, per scopi ufficiali in Iran, a condizione che:

  1. a) i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali, nonché

  2. b) l'Iran si sia impegnato a non utilizzare i prodotti in questione in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

2.

Le misure imposte dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 3 non si applicano se l'autorità competente dello Stato membro in questione determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell'assistenza non potrebbero manifestamente contribuire allo sviluppo delle tecnologie iraniane a sostegno delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche quando tali prodotti o assistenza siano destinati a scopi medici o altri scopi umanitari, a condizione che:

  1. a) i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali, nonché

  2. b) l'Iran si sia impegnato a non utilizzare i prodotti in questione in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle deroghe respinte.

3.

Le misure imposte dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 3 non si applicano se l’autorità competente dello Stato membro in questione determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell’assistenza riguardano prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 267/2012 o la prestazione di assistenza tecnica o finanziaria pertinente a prodotti e tecnologie elencati in tale allegato, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione di cui al regolamento (UE) 2021/821, sia necessario alle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, per scopi specifici in Iran.

Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

Art. 3 bis

1.

Sono vietati l’importazione, l’acquisto o il trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani.

Art. 3 ter

1.

Sono vietati l’importazione, l’acquisto o il trasporto di prodotti petrolchimici iraniani.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di prodotti petrolchimici iraniani.

Art. 3 quater

1. I divieti di cui all’articolo 3 bis non pregiudicano l’esecuzione fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025, o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, da concludere ed eseguire entro il 1o gennaio 2026.

2. I divieti di cui all’articolo 3 bis non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025, o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.

Art. 3 quinquies

1. I divieti di cui all’articolo 3 ter non pregiudicano l’esecuzione fino al 1o gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025, o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, da concludere ed eseguire entro il 1o gennaio 2026.

2. I divieti di cui all’articolo 3 ter non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025, o da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di prodotti petrolchimici o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.

Art. 3 sexies

1.

Sono vietati l’importazione, l’acquisto o il trasporto di gas naturale iraniano.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione pertinenti all'assicurazione e alla riassicurazione, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di gas naturale iraniano.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione dei contratti per la fornitura di gas naturale di uno Stato diverso dall'Iran a uno Stato membro dell'UE.

Art. 4

1.

Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran, o ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell'Iran, siano esse originarie o meno di detto territorio:

  1. a) raffinazione;

  2. b) gas naturale liquefatto;

  3. c) esplorazione;

  4. d) produzione.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

2. È vietato fornire le seguenti prestazioni ad imprese in Iran operanti nei settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran di cui al paragrafo 1, ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell'Iran:

  1. a) la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave descritte al paragrafo 1;

  2. b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie chiave descritte al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.

3. È vietato partecipare, consapevolmente o intenzionalmente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 4 bis

1.

Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie fondamentali per l'industria petrolchimica in Iran, o ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran, siano esse originarie o meno di detto territorio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2. È vietato fornire le seguenti prestazioni ad imprese in Iran operanti nell'industria petrolchimica iraniana ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran:

  1. a) assistenza tecnica o formazione e altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1;

  2. b) finanziamento o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.

3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 4 ter

1. Il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non pregiudica l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di obblighi relativi alla consegna di merci previsti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025.

2. I divieti di cui all’articolo 4 non pregiudicano l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima di quest’ultima data da imprese stabilite negli Stati membri.

3. Il divieto di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, non pregiudica l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di obblighi relativi alla consegna di merci previsti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025.

4. I divieti di cui all’articolo 4 bis non pregiudicano l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima di tali date da imprese stabilite negli Stati membri.

5. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione e a condizione che l'esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

6. I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione e a condizione che l'esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

Art. 4 quater

Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione - diretti o indiretti - di oro e metalli preziosi nonché di diamanti a, da o per conto del governo dell'Iran, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici, della Banca centrale dell'Iran, nonché a, da o per conto di persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da essi possedute o controllate.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.