Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,
Il regolamento (CE) n. 428/20092 ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza, efficacia ed efficienza è opportuno procedere alla sua rifusione.
Il presente regolamento mira a garantire che, nel settore dei prodotti a duplice uso, l’Unione e i suoi Stati membri tengano pienamente conto di tutte le considerazioni pertinenti. Tra le considerazioni pertinenti figurano gli obblighi e gli impegni internazionali, gli obblighi nell’ambito delle pertinenti sanzioni, le considerazioni di politica estera e sicurezza nazionale, comprese quelle contenute nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio3, tra cui i diritti umani, e le considerazioni relative all’uso finale previsto e al rischio di diversione. Attraverso il presente regolamento l’Unione dimostra il suo impegno a mantenere solidi obblighi giuridici per quanto riguarda i prodotti a duplice uso, nonché a rafforzare lo scambio di informazioni pertinenti e una maggiore trasparenza. Per quanto riguarda i prodotti di sorveglianza informatica, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero considerare in particolare il rischio che siano utilizzati in relazione alla repressione interna o per commettere gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
Il presente regolamento mira inoltre a rafforzare gli orientamenti da fornire agli esportatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), per quanto riguarda le pratiche responsabili, senza tuttavia pregiudicare la competitività globale degli esportatori di prodotti a duplice uso o di altre industrie o università associate residenti o stabiliti in uno Stato membro.
La risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 28 aprile 2004, ha stabilito che tutti gli Stati devono adottare e applicare misure efficaci per istituire controlli interni volti a prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori, anche introducendo controlli adeguati sui materiali, le apparecchiature e le tecnologie connessi. I controlli sono altresì imposti da accordi internazionali in materia, quali la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione, dell’immagazzinaggio e dell’uso di armi chimiche e sulla loro distruzione («convenzione sulle armi chimiche» o «CWC») e la Convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione («convenzione sulle armi biologiche e tossiche» o «BWC») e in linea con gli impegni concordati nell’ambito di regimi multilaterali di controllo delle esportazioni.
È pertanto necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri e dell’Unione, in particolare in materia di non proliferazione, pace, sicurezza e stabilità regionali e rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale.
La strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa del 12 dicembre 2003 («strategia dell’Unione sulle ADM») sottolinea l’impegno dell’Unione a favore di rigorosi controlli delle esportazioni coordinati a livello nazionale e internazionale.
Il contributo degli esportatori, degli intermediari, dei fornitori di assistenza tecnica o di altre parti interessate all’obiettivo generale dei controlli sugli scambi è fondamentale. Affinché essi possano agire in conformità del presente regolamento, la valutazione dei rischi connessi alle operazioni oggetto del presente regolamento deve essere eseguita mediante misure di controllo delle operazioni, note anche come principio della dovuta diligenza, nell’ambito di un programma interno di conformità (Internal Compliance Programme — ICP). A tale riguardo, devono essere prese in considerazione in particolare le dimensioni e la struttura organizzativa degli esportatori nell’elaborazione e nell’attuazione degli ICP.
Al fine di affrontare il rischio che determinati prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi esportati dal territorio doganale dell’Unione possano essere utilizzati impropriamente da parte di persone che, in qualità di complici o responsabili, ordinano o perpetrano gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale, è opportuno sottoporre a controllo le esportazioni di detti prodotti. I rischi associati riguardano, in particolare, i casi in cui i prodotti di sorveglianza informatica sono appositamente progettati per consentire l’intrusione o l’ispezione approfondita di pacchetti nei sistemi di informazione e telecomunicazioni al fine di effettuare una sorveglianza dissimulata di persone fisiche attraverso il monitoraggio, l’estrazione, la raccolta o l’analisi di dati, compresi i dati biometrici, da tali sistemi. I prodotti utilizzati per applicazioni puramente commerciali come la fatturazione, il marketing, i servizi di qualità, la soddisfazione degli utenti o la sicurezza della rete sono generalmente considerati esenti da rischi di questo tipo.
Al fine di rafforzare il controllo efficace delle esportazioni di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi, è necessario armonizzare ulteriormente l’applicazione di controlli onnicomprensivi in tale settore. A tal fine, gli Stati membri si impegnano a sostenere tali controlli condividendo informazioni tra loro e con la Commissione, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi tecnologici dei prodotti di sorveglianza informatica, e vigilando nell’applicazione di tali controlli per promuovere uno scambio a livello di Unione.
Per consentire all’Unione di reagire rapidamente al grave uso improprio delle tecnologie esistenti o ai nuovi rischi associati alle tecnologie emergenti, è opportuno introdurre un meccanismo che consenta agli Stati membri di coordinare le loro risposte quando è individuato un nuovo rischio. Tale coordinamento dovrebbe essere seguito da iniziative volte a introdurre controlli equivalenti a livello multilaterale al fine di ampliare la risposta al rischio individuato.
Anche la trasmissione di software e di tecnologie a duplice uso mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso destinazioni al di fuori del territorio doganale dell’Unione dovrebbe essere sottoposta a controllo. Al fine di limitare gli oneri amministrativi a carico degli esportatori e delle autorità competenti degli Stati membri, è opportuno prevedere licenze generali o globali o interpretazioni armonizzate delle disposizioni per talune trasmissioni, come le trasmissioni a un cloud.
Alla luce dell’importante ruolo delle autorità doganali nell’applicazione dei controlli delle esportazioni, i termini utilizzati nel presente regolamento dovrebbero essere coerenti, nella misura del possibile, con le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 («codice doganale dell’ Unione»).
Possono essere coinvolte nelle esportazioni di prodotti a duplice uso varie categorie di persone, comprese persone fisiche quali fornitori di servizi, ricercatori, consulenti e persone che trasmettono prodotti a duplice uso mediante mezzi elettronici. È essenziale che tutte queste persone siano consapevoli dei rischi connessi all’esportazione e alla fornitura di assistenza tecnica per quanto riguarda i prodotti sensibili. In particolare, gli istituti accademici e di ricerca si trovano ad affrontare sfide distinte nel controllo delle esportazioni a causa, tra l’altro, del loro impegno generale a favore del libero scambio di idee, del fatto che le loro attività di ricerca spesso comportano tecnologie all’avanguardia, delle loro strutture organizzative e della natura internazionale dei loro scambi scientifici. Gli Stati membri e la Commissione, ove necessario, dovrebbero sensibilizzare la comunità accademica e della ricerca e fornirle orientamenti su misura per affrontare tali sfide distinte. In linea con i regimi multilaterali di controllo delle esportazioni, l’applicazione dei controlli dovrebbe prevedere, per quanto possibile, un approccio comune per quanto riguarda talune disposizioni, in particolare per quanto riguarda le note di cessazione dei controlli relative al mondo accademico «ricerca scientifica di base» e «pubblico dominio».
La definizione del termine «intermediario» dovrebbe essere rivista per includere le persone giuridiche e i consorzi non residenti o stabiliti in uno Stato membro e che forniscono servizi di intermediazione dal territorio doganale dell’Unione.
Il trattato di Lisbona chiarisce che la fornitura di servizi di assistenza tecnica che comporta un movimento transfrontaliero è di competenza dell’Unione. È pertanto opportuno introdurre una definizione di assistenza tecnica e specificare i controlli applicabili alla sua fornitura. Inoltre, per motivi di efficacia e coerenza, i controlli sulla fornitura di assistenza tecnica dovrebbero essere armonizzati.
Come nel regolamento (CE) n. 428/2009, dovrebbe essere possibile per le autorità degli Stati membri vietare il transito di prodotti a duplice uso non unionali in determinate circostanze qualora, in base ad intelligence o ad altre fonti, abbiano fondati motivi di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari in un paese soggetto a embargo sulle armi o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori.
Le condizioni e i requisiti per il rilascio delle licenze dovrebbero essere armonizzati, se del caso, per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l’applicazione coerente ed efficace dei controlli in tutto il territorio doganale dell’Unione. A tal fine, è altresì necessario che le autorità competenti degli Stati membri siano chiaramente identificate in tutte le situazioni di controllo. La responsabilità delle decisioni in merito alle autorizzazioni di esportazione specifiche, globali o generali nazionali, alle autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica, al transito di prodotti a duplice uso non unionali, nonché alle autorizzazioni per il trasferimento entro il territorio doganale dell’Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell’allegato IV spetta alle autorità nazionali.
Dovrebbero essere introdotti orientamenti per i programmi interni di conformità al fine di contribuire ad assicurare condizioni di parità tra gli esportatori e potenziare l’applicazione efficace dei controlli. Tali orientamenti dovrebbero tenere conto delle differenze in termini di dimensioni, risorse, settori di attività e altre caratteristiche e condizioni degli esportatori e delle loro filiali, come le strutture e le norme di conformità intragruppo, evitando così l’approccio di un «modello unico per tutti» e aiutando ciascun esportatore a trovare le proprie soluzioni per la conformità e la competitività. Gli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali dovrebbero attuare un ICP, a meno che l’autorità competente non lo ritenga superfluo a causa di altre circostanze di cui ha tenuto conto nel trattare la domanda di autorizzazione di esportazione globale presentata dall’esportatore.
Dovrebbero essere introdotte autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione supplementari al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico di imprese, in particolare PMI, e autorità, assicurando al contempo un livello adeguato di controllo dei pertinenti prodotti verso le pertinenti destinazioni. Ove necessario, gli Stati membri possono fornire orientamenti agli esportatori per quanto riguarda l’applicazione delle autorizzazioni generali. Gli Stati membri possono inoltre introdurre autorizzazioni generali nazionali di esportazione per le esportazioni a basso rischio qualora lo ritengano necessario. È altresì opportuno introdurre un’autorizzazione per grandi progetti al fine di adattare le condizioni per il rilascio delle licenze alle particolari esigenze del settore.
La Commissione, in stretta consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, dovrebbe sviluppare orientamenti e/o raccomandazioni per migliori prassi a sostegno dell’applicazione pratica dei controlli. Nell’elaborare gli orientamenti e/o le raccomandazioni, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle esigenze di informazione delle PMI.
Elenchi comuni di prodotti a duplice uso, di destinazioni e di orientamenti sono elementi essenziali per un regime di controllo delle esportazioni efficace.
Gli Stati membri che istituiscono elenchi nazionali di controllo a norma del presente regolamento dovrebbero informarne la Commissione e gli altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero altresì informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutte le decisioni di rifiutare un’autorizzazione di esportazione per la quale è richiesta un’autorizzazione sulla base di un elenco nazionale di controllo.
Al fine di consentire all’Unione di adeguarsi prontamente al mutare delle circostanze concernenti la valutazione della sensibilità delle esportazioni nel quadro delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione oltre che agli sviluppi tecnologici e commerciali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica degli allegati I, II e IV del presente regolamento. Le decisioni relative all’aggiornamento dell’elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui all’allegato I dovrebbero essere conformi agli obblighi e agli impegni che gli Stati membri o l’Unione hanno assunto in quanto membri dei pertinenti accordi internazionali di non proliferazione e in quanto membri dei regimi multilaterali in materia di controllo delle esportazioni oppure a seguito della ratifica dei pertinenti trattati internazionali. Nel caso in cui la modifica dell’allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche nell’allegato II o IV, tali allegati dovrebbero essere modificati di conseguenza. Le decisioni relative all’aggiornamento degli elenchi comuni di prodotti e destinazioni di cui alle sezioni da A ad H dell’allegato II dovrebbero essere adottate in considerazione dei criteri di valutazione di cui al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20165. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
La Commissione dovrebbe pubblicare gli aggiornamenti all’allegato I mediante atti delegati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
La Commissione dovrebbe pubblicare e tenere aggiornata una raccolta degli elenchi di controllo nazionali in vigore negli Stati membri in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
Le disposizioni e le decisioni nazionali relative alle esportazioni di prodotti a duplice uso dovrebbero essere adottate nell'ambito della politica commerciale comune, in particolare del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio6. L'applicazione efficace e coerente dei controlli in tutto il territorio doganale dell'Unione dovrebbe essere garantita tramite adeguati scambi di informazioni e consultazioni sulle disposizioni e sulle decisioni nazionali.
L'esistenza di un sistema comune di controllo rappresenta un presupposto indispensabile per la libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno del territorio doganale dell'Unione.
A norma ed entro i limiti dell'articolo 36 TFUE e conformemente con gli obblighi internazionali assunti, gli Stati membri mantengono il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all'interno del territorio doganale dell'Unione al fine di salvaguardare l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. L'elenco dei prodotti soggetti a controlli sui trasferimenti all'interno dell'Unione di cui all'allegato IV dovrebbe essere periodicamente riesaminato tenendo conto dell'ulteriore evoluzione degli obblighi internazionali sottostanti, nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali per quanto riguarda la valutazione della sensibilità dei trasferimenti. Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui all'allegato IV dovrebbero essere prese in relazione all'articolo 36 TFUE, vale a dire agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Il 22 settembre 1998 gli Stati membri e la Commissione hanno firmato protocolli aggiuntivi ai rispettivi accordi di salvaguardia conclusi tra gli Stati membri, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che, tra altre misure, obbligano gli Stati membri a fornire informazioni sui trasferimenti delle attrezzature e delle materie non nucleari specificate. I controlli sui trasferimenti all'interno dell'Unione dovrebbero consentire all'Unione e ai suoi Stati membri di adempiere ai loro obblighi a norma di detti accordi.
Al fine di conseguire un'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'Unione, è opportuno ampliare la portata della consultazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione e introdurre strumenti volti a sostenere lo sviluppo di una rete comune per il controllo delle esportazioni nell'Unione, ad esempio procedure elettroniche di rilascio delle licenze, gruppi di esperti tecnici e un meccanismo di coordinamento dell'applicazione. È di particolare importanza garantire che gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e le altre parti interessate dal presente regolamento, incluse le organizzazioni dell'industria e della società civile, siano consultati, ove appropriato, dal gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e dai gruppi di esperti tecnici.
Sebbene le autorità doganali condividano determinate informazioni con le altre autorità doganali utilizzando un sistema di gestione del rischio conformemente alla normativa doganale dell'Unione, è altresì opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali.
È opportuno chiarire che il trattamento e lo scambio di informazioni, nella misura in cui riguardano dati personali, dovrebbero rispettare la normativa applicabile sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento di dati personali e sulla libera circolazione di tali dati conformemente ai regolamenti (UE) 2016/6797 e (UE) 2018/17258 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione delle informazioni riservate, in conformità, in particolare, delle decisioni (UE, Euratom) 2015/4439 e (UE, Euratom) 2015/44410 della Commissione e dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea11. Ciò comprende, in particolare, l'obbligo di non declassare o declassificare informazioni classificate senza il previo consenso scritto dell'originatore. Tutte le informazioni di natura sensibile non classificate o le informazioni che sono fornite a titolo riservato dovrebbero essere trattate come tali dalle autorità.
Le attività di sensibilizzazione rivolte al settore privato, in particolare alle PMI, e la trasparenza sono elementi essenziali per un efficace regime di controllo delle esportazioni. È pertanto opportuno prevedere lo sviluppo continuo di orientamenti, ove necessario, a sostegno dell'applicazione del presente regolamento, come pure la pubblicazione di una relazione annuale dell'Unione sull'attuazione dei controlli.
La relazione annuale dell'Unione sull'attuazione dei controlli dovrebbe includere informazioni pertinenti sulla concessione di licenze e sull'esecuzione dei controlli a norma del presente regolamento, nel debito rispetto della necessità di garantire la tutela della riservatezza di taluni dati, in particolare quando la pubblicazione dei dati relativi alle licenze potrebbe incidere sulle preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale sollevate dagli Stati membri o compromettere la riservatezza commerciale e consentire ai fornitori extra Unione di ridurre le decisioni restrittive in materia di licenze adottate dagli Stati membri.
Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare misure intese a conferire adeguati poteri alle autorità competenti.
Conformemente con la strategia dell'Unione sulle ADM, ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. È altresì opportuno introdurre disposizioni volte a sostenere l'applicazione efficace dei controlli, tra l'altro attraverso un meccanismo di coordinamento dell'applicazione.
Il codice doganale dell'Unione stabilisce, tra l'altro, le disposizioni relative all'esportazione e alla riesportazione di merci. Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti e derivanti dal codice doganale dell'Unione e dalle relative disposizioni di applicazione.
I controlli sulle esportazioni contribuiscono alla sicurezza internazionale e incidono sul commercio con i paesi terzi. È pertanto opportuno sviluppare un dialogo e una cooperazione con i paesi terzi al fine di favorire condizioni di parità a livello globale e rafforzare la sicurezza internazionale. In particolare, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero aumentare il loro contributo alle attività dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre sostenere tali regimi nello sviluppo di solidi controlli delle esportazioni come base globale e modello per le migliori pratiche internazionali, nonché come strumento importante per garantire la pace e la stabilità internazionali. I contributi dovrebbero essere forniti quando tutti gli Stati membri individuano un nuovo rischio nel settore dei prodotti di sorveglianza informatica al fine di garantire parità di condizioni a livello multilaterale.
Il presente regolamento si applica fatta salva la decisione delegata della Commissione del 15 settembre 2015 che integra la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12, che stabilisce norme specifiche per il controllo delle esportazioni di prodotti per il servizio pubblico regolamentato nell'ambito del programma Galileo.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Oggetto e definizioni
Art. 1
Il presente regolamento istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.
Art. 2
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari;
2) «esportazione»:
a) un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269 del codice doganale dell'Unione;
b) una riesportazione ai sensi dell'articolo 270 del codice doganale dell'Unione; si ha riesportazione anche se, durante un transito attraverso il territorio doganale dell'Unione ai sensi del punto 11) del presente articolo, deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita in quanto la destinazione finale dei prodotti è stata modificata;
c) un regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'articolo 259 del codice doganale dell'Unione; o
d) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione; comprende la messa a disposizione in formato elettronico di tali software e tecnologie a persone fisiche o giuridiche o a consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione; include anche la trasmissione orale della tecnologia quando la tecnologia è descritta su un supporto di trasmissione vocale;
3) «esportatore»:
a) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di riesportazione o di una dichiarazione sommaria di uscita; e, qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
b) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione o di mettere tali software e tecnologie a disposizione, in forma elettronica, di persone fisiche o giuridiche o consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona residente o stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione;
c) se la lettera a) o b) non è applicabile, qualsiasi persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso da esportare se tali prodotti a duplice uso sono contenuti nel bagaglio personale della persona ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 19, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione13.
4) «dichiarazione di esportazione» è un atto con il quale qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di vincolare un prodotto a duplice uso di cui al punto 1) ad una procedura di esportazione;
5) «dichiarazione di riesportazione» è un atto ai sensi dell'articolo 5, punto 13), del codice doganale dell'Unione;
6) «dichiarazione sommaria di uscita» è un atto ai sensi dell'articolo 5, punto 10), del codice doganale dell'Unione;
7) «servizi di intermediazione»:
a) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o
b) la vendita o l'acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.
Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa da questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o la riassicurazione, o la pubblicità generica o la promozione;
8) «intermediario» è qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che fornisca servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione verso il territorio di un paese terzo;
9) «assistenza tecnica» è qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma, tra l'altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, anche mediante mezzi elettronici nonché per telefono o qualsiasi altra forma orale di assistenza;
10) «fornitore di assistenza tecnica»:
a) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che forniscano servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione verso il territorio di un paese terzo;
b) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio residenti o stabiliti in uno Stato membro che forniscano assistenza tecnica entro il territorio di un paese terzo; o
c) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio residenti o stabiliti in uno Stato membro dell'Unione che forniscano assistenza tecnica a un residente di un paese terzo temporaneamente presente nel territorio doganale dell'Unione;
11) «transito» è il trasporto di prodotti a duplice uso non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano con una destinazione esterna al territorio doganale dell'Unione stessa, laddove tali prodotti:
a) sono vincolati a un regime di transito esterno ai sensi dell'articolo 226 del codice doganale dell'Unione e si limitano ad attraversare il territorio doganale dell'Unione;
b) sono trasbordati all'interno di una zona franca o direttamente riesportati da una zona franca;
c) sono in custodia temporanea e direttamente riesportati da una struttura di custodia temporanea; o
d) sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione a bordo della stessa nave o dello stesso aeromobile che li trasporterà al di fuori di tale territorio senza operazioni di scarico;
12) «autorizzazione di esportazione specifica» è un'autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso;
13) «autorizzazione globale di esportazione» è un'autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici;
14) «autorizzazione per grandi progetti» è un'autorizzazione di esportazione specifica o un'autorizzazione globale di esportazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala;
15) «autorizzazione generale di esportazione dell'Unione» è un'autorizzazione all'esportazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che rispettino le condizioni e i requisiti elencati nelle sezioni da A ad H dell'allegato II;
16) «autorizzazione generale di esportazione nazionale» è un'autorizzazione all'esportazione definita dalla legislazione nazionale conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, e alla sezione C dell'allegato III;
17) «territorio doganale dell'Unione» è il territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'articolo 4 del codice doganale dell'Unione;
18) «prodotti a duplice uso non unionali» sono i prodotti che hanno lo status di merci non unionali ai sensi dell'articolo 5, punto 24), del codice doganale dell'Unione;
19) «embargo sugli armamenti» è un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o da una posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), o un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
20) «prodotti di sorveglianza informatica» sono prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione;
21) «programma interno di conformità» o «ICP» si riferisce a politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del presente regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma del presente regolamento, comprese, tra l'altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti per gli utenti finali e gli usi finali;
22) «operazione sostanzialmente identica» è un'operazione che riguarda prodotti con parametri o caratteristiche tecniche sostanzialmente identici e coinvolge lo stesso utilizzatore finale o destinatario di un'altra operazione.
Capo II. Ambito di applicazione
Art. 3
1. L'esportazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione.
2. Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma dell'articolo 4, 5, 9 o 10, anche l'esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I.
Art. 4
1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
a) ad un uso collegato allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
b) a scopi militari se il paese acquirente o il paese di destinazione è soggetto a un embargo sugli armamenti; ai fini della presente lettera, per «scopi militari» si intende:
i) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
ii) l'uso di apparecchiature di produzione, prova o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri; o
iii) l'uso di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
c) ad un uso come parti o componenti di prodotti militari, figuranti nell'elenco nazionale dei materiali di armamento, che sono stati esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.
2. Se un esportatore è a conoscenza che i prodotti a duplice uso che propone di esportare, non elencati nell'allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.
3. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Uno Stato membro che, a norma dei paragrafi 1, 2 o 3, subordini ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto ne informa immediatamente le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali pertinenti e fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione informazioni pertinenti sull'obbligo di autorizzazione in questione, in particolare riguardo ai prodotti e ai relativi utilizzatori finali, a meno che non ritenga che ciò non sia opportuno alla luce della natura dell'operazione o del carattere sensibile delle informazioni interessate.
5. Gli Stati membri tengono in debita considerazione le informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 e ne informano le proprie autorità doganali e altre autorità nazionali pertinenti.
6. Al fine di consentire un esame di tutti i dinieghi validi da parte degli Stati membri, l'articolo 16, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, si applica ai casi relativi ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I.
7. Tutti gli scambi di informazioni richiesti a norma del presente articolo avvengono nel rispetto degli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, di informazioni commercialmente sensibili o di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. Tali scambi di informazioni sono effettuati mediante mezzi elettronici sicuri, compreso il sistema di cui all'articolo 23, paragrafo 6.
8. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/479.
Art. 5
1. L'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso connesso alla repressione interna e/o all'attuazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale.
2. Se un esportatore è a conoscenza, stando ai risultati della dovuta diligenza, che prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare, non elencati nell'allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre l'esportazione interessata ad autorizzazione. La Commissione e il Consiglio mettono a disposizione degli esportatori gli orientamenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1.
3. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Uno Stato membro che, a norma del paragrafo 1, 2 o 3, subordini ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto, ne informa immediatamente le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali pertinenti e fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione informazioni pertinenti sull'obbligo di autorizzazione in questione, in particolare riguardo ai prodotti e alle entità interessate, a meno che non ritenga che ciò non sia opportuno alla luce della natura dell'operazione o del carattere sensibile delle informazioni in questione.
5. Gli Stati membri tengono in debita considerazione le informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 e le riesaminano alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni lavorativi. Essi informano le loro autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti. In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro può chiedere la proroga del termine di 30 giorni. Tuttavia la proroga non supera i 30 giorni lavorativi.
6. Se tutti gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione che è opportuno imporre un obbligo di autorizzazione per operazioni sostanzialmente identiche, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le informazioni relative ai prodotti di sorveglianza informatica e, se del caso, le destinazioni soggette agli obblighi di autorizzazione quali notificati dagli Stati membri a tal fine.
7. Gli Stati membri riesaminano le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 6 almeno una volta all'anno, sulla base delle informazioni e delle analisi pertinenti fornite dalla Commissione. Se tutti gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione che è opportuno modificare o rinnovare la pubblicazione di un obbligo di autorizzazione, la Commissione modifica o rinnova tempestivamente di conseguenza le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 6 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
8. Al fine di consentire un esame di tutti i dinieghi validi da parte degli Stati membri, l'articolo 16, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, si applica ai casi relativi ai prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I.
9. Tutti gli scambi di informazioni richiesti a norma del presente articolo avvengono nel rispetto degli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, di informazioni commercialmente sensibili o di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. Tali scambi di informazioni sono effettuati mediante mezzi elettronici sicuri, compreso il sistema di cui all'articolo 23, paragrafo 6.
10. Gli Stati membri valutano la possibilità di sostenere l'inclusione dei prodotti pubblicati a norma del paragrafo 6 del presente articolo negli opportuni regimi internazionali di non proliferazione o negli accordi in materia di controllo delle esportazioni al fine di estendere i controlli. La Commissione fornisce analisi dei dati pertinenti raccolti a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 26, paragrafo 2.
11. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/479.
Art. 6
1. La fornitura di servizi di intermediazione per prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'intermediario sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Se un intermediario propone di fornire servizi d'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I ed è a conoscenza che tali prodotti sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre i suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione.
3. Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.
4. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di servizi di intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
5. L'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, si applica alle misure nazionali di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
Art. 7
1. Il transito di prodotti a duplice uso non unionali compresi negli elenchi di cui all'allegato I può essere vietato in qualsiasi momento dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono ubicati i prodotti nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2.
Prima di decidere se vietare o no il transito, l'autorità competente può, in singoli casi, subordinare ad autorizzazione il transito specifico di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Se il transito avviene attraverso il territorio di più Stati membri, l'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato può vietare tale transito sul proprio territorio.
L'autorità competente può imporre l'obbligo di autorizzazione alla persona fisica o giuridica o al consorzio che è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha il potere di decidere l'invio dei prodotti che transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione.
Se la persona fisica o giuridica o il consorzio non è residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione, l'autorità competente può imporre l'obbligo di autorizzazione:
a) al dichiarante ai sensi dell'articolo 5, punto 15), del codice doganale dell'Unione;
b) al trasportatore ai sensi dell'articolo 5, punto 40), del codice doganale dell'Unione; o
c) alla persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso in transito se tali prodotti a duplice uso sono contenuti nei bagagli personali della stessa.
3. Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.
4. L'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, si applica alle misure nazionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Art. 8
1. La fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Se un fornitore di assistenza tecnica propone di fornire assistenza tecnica per prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I ed è a conoscenza che tali prodotti sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta assistenza tecnica ad autorizzazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se l'assistenza tecnica:
a) è fornita entro o nel territorio di un paese che figura nell'elenco di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, o verso un residente di un paese che figura nell'elenco di cui all'allegato II, sezione A, parte 2;
b) assume la forma di un trasferimento di informazioni che sono di dominio pubblico o fanno parte della ricerca scientifica di base ai sensi della nota generale sulla tecnologia o della nota sulla tecnologia nucleare di cui all'allegato I;
c) è fornita da autorità o agenzie di uno Stato membro nell'ambito dei loro compiti ufficiali;
d) è fornita per le forze armate di uno Stato membro sulla base dei compiti loro assegnati;
e) è fornita per una finalità citata nelle eccezioni per i prodotti del regime di non proliferazione nel settore missilistico (Missile Technology Control Regime – tecnologia MTCR) di cui all'allegato IV; o
f) è il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione di quei prodotti per i quali è stata emessa un'autorizzazione di esportazione;
4. Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.
5. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica qualora un fornitore di assistenza tecnica che propone di fornire assistenza tecnica per prodotti a duplice uso abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
6. L'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, si applica alle misure nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
Art. 9
1. Per motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani, uno Stato membro può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I o imporre per gli stessi un obbligo di autorizzazione.
2. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, indicandone con precisione i motivi. Se la misura consiste nell'istituzione di un elenco nazionale di controllo, gli Stati membri informano anche la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla descrizione dei prodotti controllati.
3. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, incluse eventuali modifiche ai propri elenchi nazionali di controllo.
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi dei paragrafi 2 e 3. La Commissione pubblica separatamente, senza ritardo e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, una raccolta degli elenchi di controllo nazionali in vigore negli Stati membri. Su notifica da parte di uno Stato membro di modifiche del proprio elenco nazionale di controllo, la Commissione pubblica senza ritardo e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione un aggiornamento della raccolta degli elenchi nazionali di controllo in vigore negli Stati membri.
Art. 10
1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione se un altro Stato membro impone un obbligo di autorizzazione per l'esportazione di tali prodotti sulla base di un elenco nazionale di controllo di prodotti adottato da tale Stato membro a norma dell'articolo 9 e pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e se l'esportatore è stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un utilizzo che desta preoccupazione nell'ambito della pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti terroristici, o in relazione a considerazioni in materia di diritti umani.
2. Uno Stato membro che rifiuti un'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1 informa anche la Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione.
3. Uno Stato membro che, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, subordini all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell'elenco di cui all'allegato I, ne informa senza ritardo le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti e, se del caso, fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni pertinenti, in particolare riguardo ai prodotti e agli utenti finali interessati. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e ne informano le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti.
Art. 11
1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato IV è richiesta un'autorizzazione. I prodotti a duplice elencati nell'allegato IV, parte 2, non sono oggetto di un'autorizzazione generale.
2. Uno Stato membro può imporre un obbligo di autorizzazione per il trasferimento di altri prodotti a duplice uso dal suo territorio verso un altro Stato membro se al momento del trasferimento:
a) all'operatore o all'autorità competente consta che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
b) l'esportazione a norma dell'articolo 3, 4, 5, 9 o 10 dei prodotti verso detta destinazione finale è soggetta ad obbligo di autorizzazione nello Stato membro dal quale i prodotti devono essere trasferiti e tale esportazione direttamente dal suo territorio non è consentita da un'autorizzazione generale o globale; e
c) i prodotti non devono essere sottoposti a trasformazione o lavorazione quale definita all'articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione nello Stato membro verso il quale devono essere trasferiti.
3. L'autorizzazione di trasferimento di cui ai paragrafi 1 e 2 è richiesta nello Stato membro dal quale i prodotti a duplice uso devono essere trasferiti.
4. Nei casi in cui la successiva esportazione dei prodotti a duplice uso sia già stata accettata dallo Stato membro dal quale i prodotti devono essere trasferiti, nell'ambito delle procedure di consultazione di cui all'articolo 14, è immediatamente rilasciata all'operatore l'autorizzazione di trasferimento, a meno che le circostanze non siano cambiate significativamente.
5. Gli Stati membri che adottano disposizioni che impongono un obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 2 informano senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
6. L'applicazione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non implica alcun controllo alle frontiere interne al territorio doganale dell'Unione, ma unicamente controlli effettuati nell'ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio in tutto il territorio doganale dell'Unione.
7. L'applicazione di misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non deve in nessun caso avere come conseguenza che i trasferimenti di un determinato prodotto da uno Stato membro a un altro siano subordinati a condizioni più restrittive di quelle imposte per le esportazioni dello stesso prodotto verso paesi terzi.
8. Uno Stato membro può prescrivere nella legislazione nazionale che per i trasferimenti intraunionali da detto Stato membro di prodotti elencati nell'allegato I, categoria 5, parte 2, e che non sono elencati nell'allegato IV debbano essere fornite alle autorità competenti dello Stato stesso informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.
9. I documenti commerciali pertinenti relativi a trasferimenti all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dal territorio doganale dell'Unione. Tra i documenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell'ordine, fatture e avvisi di spedizione.