Decisione 2010/430/PESC del Consiglio del 26 luglio 2010 che istituisce una rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell’attuazione della strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (la «strategia dell’UE sulle ADM»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure da adottare sia all’interno dell’Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
L’Unione sta attuando attivamente la strategia dell’UE sulle ADM, dando effetto alle misure elencate nel capitolo III della stessa, quale lo sviluppo delle necessarie strutture all’interno dell’Unione.
L’8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato le sue conclusioni ed un documento intitolato «Nuove linee d’azione dell’Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori» (le «nuove linee d’azione»), secondo cui la proliferazione delle ADM continua a costituire una delle maggiori sfide in materia di sicurezza e la politica di non proliferazione costituisce un aspetto essenziale della politica estera e di sicurezza comune.
Nelle nuove linee d’azione il Consiglio invita le formazioni e gli organi competenti del Consiglio, la Commissione, le altre istituzioni e gli Stati membri a dare un seguito concreto a tale documento in vista del raggiungimento degli obiettivi entro la fine del 2010.
Nelle nuove linee d’azione il Consiglio sottolinea che l’azione dell’Unione volta ad impedire la proliferazione potrebbe trarre vantaggio dal supporto fornito da una rete non governativa di non proliferazione, che riunisca le istituzioni di politica estera e i centri di ricerca specializzati nei settori strategici dell’Unione, pur appoggiandosi su reti utili già esistenti. Una siffatta rete potrebbe essere estesa alle istituzioni dei paesi terzi con i quali l’Unione svolge dialoghi specifici connessi alla non proliferazione.
Il 15-16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni (la «strategia dell’UE sulle SALW»), che stabilisce gli orientamenti per l’azione dell’Unione nel settore delle SALW. Secondo la strategia dell’UE sulle SALW l’accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni costituiscono una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.
La strategia dell’UE sulle SALW include tra i suoi obiettivi la necessità di promuovere un multilateralismo efficace per sviluppare i meccanismi internazionali, regionali e all’interno dell’Unione e dei suoi Stati membri contro l’offerta e la diffusione destabilizzante delle SALW e relative munizioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di contribuire all’attuazione rafforzata della strategia dell’UE sulle ADM, fondata sui principi del multilateralismo, della prevenzione e della cooperazione efficaci con i paesi terzi, è istituita una rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
a) incoraggiare il dialogo politico e di sicurezza e le discussioni a lungo termine sulle misure volte a combattere la proliferazione di ADM e i relativi vettori all’interno delle società civili, e più in particolare tra gli esperti, i ricercatori e gli accademici;
b) fornire ai partecipanti dei pertinenti organi preparatori del Consiglio l’opportunità di consultare la rete su questioni attinenti alla non proliferazione e consentire ai rappresentanti degli Stati membri di partecipare alle riunioni della rete presiedute dal rappresentante dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR);
c) costituire una base di partenza utile per l’azione svolta dall’Unione e dalla comunità internazionale in materia di non proliferazione, in particolare fornendo una relazione e/o raccomandazioni al rappresentante dell’AR;
d) contribuire a rafforzare la consapevolezza dei paesi terzi sulle sfide della proliferazione e sulla necessità di agire in cooperazione con l’Unione e nel quadro di consessi multilaterali, in particolare le Nazioni Unite, al fine di prevenire, scoraggiare, bloccare e, se possibile, eliminare i programmi di proliferazione che causano preoccupazione a livello globale.
2. Alla luce della strategia dell’UE sulle SALW, la portata delle attività della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione oggetto della proposta non si limita ad affrontare le questioni relative alle minacce connesse alla proliferazione delle ADM, ma si occupa anche delle questioni relative alle armi convenzionali, comprese le SALW. L’inclusione delle questioni relative alle armi convenzionali nel settore di attività della rete offrirà uno strumento essenziale ai fini del dialogo e della raccomandazione relativa all’azione dell’Unione in questo settore nel quadro dell’attuazione della strategia dell’UE sulle SALW e della politica dell’Unione sulle armi convenzionali.
3.
In questo contesto, i progetti che saranno sostenuti dall’Unione contemplano le seguenti attività specifiche:
a) fornire gli strumenti per l’organizzazione di una riunione di avvio e di una conferenza annuale, in vista della presentazione di una relazione e/o di raccomandazioni al rappresentante dell’AR;
b) fornire gli strumenti finanziari e tecnici per la messa a punto di una piattaforma su Internet che faciliti i contatti e favorisca il dialogo sulla ricerca all’interno della rete dei gruppi di riflessione che analizzano le questioni relative alle ADM e alle armi convenzionali, incluse le SALW.
Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.
Art. 2
1. L’AR è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione sotto il profilo tecnico dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è realizzata dal consorzio dell’UE per la non proliferazione, fondato sulla Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), sul Peace Research Institute Frankfurt (HSFK/PRIF), sull’International Institute for Strategic Studies (IISS) e sullo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Il consorzio dell’UE per la non proliferazione svolge tale compito sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con il consorzio.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è pari a 2182000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con il consorzio dell’UE per la non proliferazione. L’accordo prevede che il consorzio assicuri la visibilità del contributo dell’UE corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell’accordo.
Art. 4
1. L’AR riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dal consorzio dell’UE per la non proliferazione. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2.
La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3.
Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l’entrata in vigore se l’accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010. Per il Consiglio Il presidente S. Vanackere