Decisione 2010/461/PESC del Consiglio del 26 luglio 2010 a sostegno delle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (la «strategia»), il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere attuate sia nell’Unione europea sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
L’Unione sta attivamente attuando la strategia e realizzando le misure elencate nel relativo capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali il segretariato tecnico provvisorio dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO).
Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull’universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori1. Tale posizione comune sollecita, in particolare, la promozione della firma e della ratifica del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT).
Gli Stati firmatari del CTBT hanno deciso di istituire una commissione preparatoria che sia dotata di capacità giuridica e abbia il rango di organizzazione internazionale, al fine di dare efficace attuazione al CTBT, in attesa della creazione della CTBTO.
La rapida entrata in vigore e l’universalizzazione del CTBT ed il rafforzamento del sistema di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO sono obiettivi importanti della strategia. A questo proposito, gli esperimenti nucleari effettuati dalla Repubblica democratica popolare di Corea nell’ottobre 2006 e nel maggio 2009 hanno ulteriormente sottolineato l’importanza di una rapida entrata in vigore del CTBT e la necessità di accelerare lo sviluppo e il potenziamento del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT.
La commissione preparatoria della CTBTO è impegnata ad individuare in che modo il suo sistema di verifica potrebbe essere rafforzato al meglio, anche tramite lo sviluppo di capacità di monitoraggio dei gas nobili e gli sforzi volti a coinvolgere pienamente gli Stati firmatari nell’attuazione del regime di verifica.
Nell’ambito dell’attuazione della strategia il Consiglio ha adottato tre azioni comuni sul sostegno alle attività della commissione preparatoria della CTBTO: l’azione comune 2006/243/PESC2, nel settore della formazione e dello sviluppo di capacità a fini di verifica e le azioni comuni 2007/468/PESC3 e 2008/588/PESC4, al fine di potenziare le capacità di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria.
È opportuno che tale sostegno dell’Unione prosegua.
È opportuno affidare alla commissione preparatoria della CTBTO l’attuazione tecnica della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di assicurare l’attuazione costante e pratica di alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (la «strategia»), l’Unione sostiene le attività svolte dalla commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per conseguire i seguenti obiettivi:
rafforzare le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT, anche nel campo del rilevamento dei radionuclidi,
rafforzare le capacità degli Stati firmatari del CTBT di adempiere i propri obblighi di verifica nel quadro del CTBT e di beneficiare pienamente della partecipazione al regime del CTBT.
2.
I progetti sostenuti dall’Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:
a) migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO;
b) rafforzare le capacità di verifica della commissione preparatoria della CTBTO nei settori delle ispezioni in loco, nonché del monitoraggio e della verifica dei gas nobili ai fini del rilevamento e dell’individuazione di eventuali esplosioni nucleari;
c) fornire assistenza tecnica ai paesi dell’Africa, dell’America Latina e dei Caraibi al fine di integrare pienamente gli Stati firmatari nel sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT.
Tali progetti sono svolti a beneficio di tutti gli Stati firmatari del CTBT.
Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla commissione preparatoria della CTBTO.
3. La commissione preparatoria della CTBTO assolve i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con la commissione preparatoria della CTBTO.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 5280000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione europea vigila sul corretto impiego del contributo dell’Unione di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con la commissione preparatoria della CTBTO. L’accordo di finanziamento dispone che la commissione preparatoria della CTBTO assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione europea si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
Art. 4
L’AR riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche elaborate dalla commissione preparatoria della CTBTO. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione europea fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all’articolo 3, paragrafo 3.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa cessa di produrre effetti diciotto mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010. Per il Consiglio Il presidente S. Vanackere