Decisione n. 1/2010 del Consiglio di associazione UE-Algeria del 3 agosto 2010 recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (2010/566/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,
visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 6,
L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 61 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra2 (in prosieguo: l'«accordo»), consente a determinate condizioni la restituzione dei dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente o l'esenzione dagli stessi fino al 31 dicembre 2009.
Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell'accordo, a decorrere dal 1o gennaio 2010.
È opportuno inoltre adeguare le aliquote dei dazi doganali attualmente applicabili in Algeria per uniformarle a quelle in vigore nell'Unione europea.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 6 dell'accordo.
Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2009, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2010,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal seguente: «7. In deroga al paragrafo 1, l'Algeria può applicare, eccetto che per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni: a) ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale del 4 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria; b) ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale dell'8 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria. Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2012 e può essere riveduto di comune accordo.»
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2010. Per il Consiglio di associazione UE-Algeria La presidente C. Ashton