Decisione 2010/447/PESC del Consiglio dell’11 agosto 2010 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 21 luglio 2003 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2003/537/PESC1 che nomina il sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo «RSUE») per il processo di pace in Medio Oriente.
Il 22 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/107/PESC2, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’RSUE fino al 31 agosto 2010.
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a quando il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR»), deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla decisione 2010/107/PESC e porrà fine al mandato.
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 21 del trattato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2010/107/PESC è modificata come segue:
1. L’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea Il mandato del sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a quando il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla presente decisione e porrà fine al mandato.»;
2. L’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Finanziamento 1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2010 al 31 agosto 2010 è pari a 730000 EUR. 2. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2011 è pari a 585000 EUR. 3. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 4. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.»
Art. 2 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010. Per il Consiglio Il presidente S. Vanackere