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Decisione 2010/452/PESC del Consiglio del 12 agosto 2010 sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

Il 15 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia1 (in prosieguo «missione»). Tale azione comune scade il 14 settembre 2010.

Il 28 maggio 2010 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato di prorogare la missione per altri 12 mesi fino al 14 settembre 2011.

La struttura di comando e controllo della missione dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità contrattuale del capomissione nei confronti della Commissione per l’esecuzione del bilancio della missione.

Per tale missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell’ambito del segretariato generale del Consiglio.

La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati dall’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Missione

1. La missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (in prosieguo «EUMM Georgia» o «missione»), istituita dall’azione comune 2008/736/PESC, è prorogata a decorrere dal 15 settembre 2010 fino al 14 settembre 2011.

2. L’EUMM Georgia opera conformemente al mandato della missione di cui all’articolo 2 e svolge i compiti previsti all’articolo 3.

Art. 2 Mandato della missione

1. L’EUMM Georgia effettua una vigilanza civile sulle azioni delle parti, anche per quanto riguarda il pieno rispetto dell’accordo in sei punti e delle successive misure di attuazione attraverso la Georgia, operando in stretto coordinamento con i partner, in particolare le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e coerentemente con le altre attività dell’Unione, al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia.

2. Gli obiettivi specifici della missione sono i seguenti:

  1. a) contribuire alla stabilità a lungo termine in tutta la Georgia e nella regione circostante;

  2. b) a breve termine, la stabilizzazione della situazione con un rischio ridotto di ripresa delle ostilità, nel pieno rispetto dell’accordo in sei punti e delle successive misure di attuazione.

Art. 3 Compiti della missione

Ai fini della missione, l’EUMM Georgia svolgerà i seguenti compiti:

  1. 1) Stabilizzazione: Vigilare, analizzare e riferire sulla situazione riguardante il processo di stabilizzazione, concentrandosi in particolare sul pieno rispetto dell’accordo in sei punti, compreso il ritiro delle truppe, sulla libertà di movimento, sulle azioni di boicottaggio e sulle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

  2. 2) Normalizzazione: Vigilare, analizzare e riferire sulla situazione riguardante il processo di normalizzazione della governance civile, concentrandosi sullo Stato di diritto, su strutture efficaci di applicazione della legge e su un ordine pubblico adeguato. La missione vigila altresì sulla sicurezza dei collegamenti di trasporto, sulle infrastrutture e sui servizi energetici e sugli aspetti politici e di sicurezza inerenti al ritorno degli sfollati interni e dei profughi.

  3. 3) Rafforzamento della fiducia: Contribuire a ridurre le tensioni attraverso l’instaurazione di collegamenti, l’agevolazione dei contatti tra le parti e altre misure miranti a rafforzare la fiducia.

  4. 4) Contribuire ad informare la politica europea e contribuire all’impegno futuro dell’Unione.

Art. 4 Struttura della missione

1. L’EUMM Georgia è strutturata come segue:

  1. a) comando: il comando è costituito dall’ufficio del capomissione e dal personale del comando, che svolgono tutte le necessarie funzioni di comando e controllo e di sostegno alla missione. Il comando è ubicato a Tbilisi;

  2. b) antenne sul campo: le antenne distribuite sul campo su base geografica svolgono compiti di vigilanza ed assolvono le necessarie funzioni di sostegno alla missione;

  3. c) componente di sostegno: la componente di sostegno è ubicata presso il segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 sono circostanziati dalle ulteriori disposizioni particolareggiate del piano operativo (OPLAN).

Art. 5 Comandante civile dell’operazione

1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante civile dell’EUMM Georgia.

2. Il comandante dell’operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EUMM Georgia.

3. Il comandante civile dell’operazione assicura un’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine o dell’istituzione dell’Unione interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell’operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità.

5. Il comandante civile dell’operazione assume la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto.

6. Se necessario, il comandante civile dell’operazione e il rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) si consultano.

Art. 6 Capomissione

1. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

1 bis. Il capomissione è il rappresentante della missione; può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.

2. Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell’operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

3. Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione, in questo caso anche alla componente di sostegno a Bruxelles, per la condotta efficace dell’EUMM Georgia a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana e secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell’operazione.

4.

5. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale o dall’istituzione dell’Unione interessata.

6. Il capomissione rappresenta l’EUMM Georgia nella zona delle operazioni e assicura l’adeguata visibilità della stessa.

7. Il capomissione assicura il coordinamento, se opportuno, con altri attori dell’Unione sul terreno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall’RSUE.

Art. 7 Personale

1. L’EUMM Georgia è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’Unione. Ogni Stato membro o istituzione dell’Unione sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

2. La missione può assumere anche personale civile internazionale e personale locale, ove necessario, su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

3. Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell'Unione per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidategli nell'esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio2.

Art. 8 Status della missione e del personale

1. Lo status della missione e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 37 del trattato.

2. Lo Stato o l’istituzione dell’Unione che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l’istituzione dell’Unione in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente distaccato.

3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l'EUMM Georgia e i membri del personale interessati.

Art. 9 Catena di comando

1. L’EUMM Georgia dispone di una catena di comando unificata, in quanto operazione di gestione delle crisi.

2. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EUMM Georgia.

3. Il comandante civile dell’operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’AR, è il comandante dell’EUMM Georgia a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4. Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio tramite l’AR.

5. Il capomissione esercita il comando e il controllo dell’EUMM Georgia a livello di teatro e risponde direttamente al comandante civile dell’operazione.

Art. 10 Controllo politico e direzione strategica

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e modificare il concetto di operazioni (CONOPS) e l’OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell’operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

Art. 11 Partecipazione di Stati terzi

1. Fermi restando l’autonomia decisionale dell’Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Georgia, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della missione.

2. Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.

3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti ed a istituire un comitato dei contributori.

4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell’articolo 37 del trattato e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l’Unione e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito della missione.