Decisione della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14) (2010/597/EU)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 128, paragrafo 1,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 16,
L’articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l’articolo 16 dello Statuto del SEBC prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.
Per proteggere l’integrità delle banconote in euro e consentire un’adeguata identificazione dei falsi, le banconote in euro in circolazione devono essere mantenute in buone condizioni in modo tale da assicurare che esse siano sottoposte ad un controllo di autenticità da effettuarsi con facilità e in maniera affidabile, e di conseguenza le banconote in euro devono essere sottoposte al controllo di idoneità. Inoltre, le banconote in euro che si sospettano contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle autorità nazionali competenti.
L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che stabilisce le misure necessarie per la protezione delle banconote in euro contro la contraffazione1, originariamente obbligava gli enti creditizi e le altre istituzioni competenti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote in euro da loro ricevute e che sanno o sospettano essere contraffatte.
Al fine di fissare i requisiti armonizzati per il ricircolo delle banconote in euro, nel 2005 la BCE ha pubblicato il quadro di riferimento per il ricircolo delle banconote, che ha stabilito le regole e procedure comuni del controllo sull’autenticità e sull’idoneità delle banconote in euro2, includendo i requisiti operativi per le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote. Successivamente, la BCE ha adottato procedure comuni affinché le BCN effettuino dei test sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote.
Il Regolamento (CE) n. 1338/2001 è stato modificato3 in maniera tale da rendere la portata dei propri destinatari più ampia, da fare in modo che essi siano ora obbligati ad assicurare che le banconote in euro ricevute e che intendono rimettere in circolazione vengano sottoposte a un controllo di autenticità e da identificare le contraffazioni. A tale riguardo il Regolamento (CE) n. 1338/2001 stabilisce che per le banconote in euro tale controllo debba essere effettuato in linea con le procedure definite dalla BCE. È pertanto opportuno stabilire tali procedure in un atto legale.
Fatta salva la competenza degli Stati membri di irrogare sanzioni in capo alle istituzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 che non adempiano agli obblighi in esso fissati, l’Eurosistema deve essere in grado di adottare le misure amministrative adeguate ad assicurare che le procedure definite dalla BCE siano osservate e che le regole e procedure di cui alla presente decisione non siano aggirate con il conseguente rischio che banconote contraffatte e non idonee non vengano individuate o vengano rimesse in circolazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Ambito di applicazione
La presente decisione detta le regole e procedure comuni relative al controllo dell’autenticità e idoneità e delle banconote in euro al loro ricircolo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1338/2001.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente decisione:
1. per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro.
2. per «soggetti che operano con il contante» si intendono gli enti e gli operatori economici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001.
3. per «ricircolo» si intende l’azione intrapresa dai soggetti che operano con il contante, di rimessa in circolo, direttamente o indirettamente, delle banconote in euro che essi hanno ricevuto dal pubblico come pagamento, o come deposito presso un conto bancario, o da un altro soggetto che opera con il contante.
4. per «apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote» si intende un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela o un dispositivo riservato al personale, come definiti nell’allegato I.
5. per «tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote» si intende un’apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote che può essere distinta da altre apparecchiature per l’accettazione e la selezione delle banconote, come descritto nell’allegato I.
6. per «procedure comuni per i test» si intendono le procedure per i test, come specificato dalla BCE, che le BCN utilizzano per effettuare i test sui tipi di apparecchiature per l’accettazione e la selezione delle banconote.
7. per «personale addestrato» si intendono i dipendenti dei soggetti che operano con il contante che hanno: a) la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote in euro, come specificate e pubblicate dall’Eurosistema, e la capacità di controllarle; e b) la conoscenza dei criteri di selezione elencati nell’allegato IIIb e la capacità di controllare le banconote in euro secondo questi criteri.
8. per «banconote in euro contraffatte» si intendono le banconote come definite all’articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1338/2001.
9. per «cassa prelievo contanti» si intende un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela (self-service) che, tramite l’utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, distribuisce banconote in euro al pubblico con addebito sul conto bancario, come un distributore automatico di contante (ATM). Sono anche considerati casse prelievo contanti i terminali di self-checkout utilizzabili autonomamente dalla clientela (ScoTs) con cui il pubblico può pagare per beni o servizi sia con carta bancaria, sia in contanti o con altri mezzi di pagamento, che abbiano una funzione di prelievo contanti.
10. per «autorità nazionali competenti» si intendono le autorità come definite all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001.
11. per «banconote in euro non idonee alla circolazione» si intendono le banconote in euro che sono ritenute non idonee al ricircolo in seguito al controllo di idoneità di cui all’articolo 6.
12. per «ente creditizio» si intende un ente come definito dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio4.
13. per «banconote in euro» si intendono le banconote che soddisfano i requisiti di cui alla decisione BCE/2013/102 o a eventuali atti giuridici che sostituiscano o modifichino tale decisione e che presentano le specifiche tecniche indicate dal Consiglio direttivo.
Art. 3 Principi generali
1. L’obbligo per i soggetti che operano con il contante di sottoporre le banconote in euro a controllo di autenticità e idoneità è adempiuto nell’osservanza delle procedure stabilite nella presente decisione.
2. Qualora due o più soggetti che operano con il contante siano coinvolti nel ricircolo delle medesime banconote in euro, il soggetto responsabile del controllo di autenticità e idoneità di tali banconote in euro sarà designato in linea con le norme nazionali o, in mancanza, sarà identificato in accordi contrattuali tra i soggetti che operano con il contante pertinenti.
3. Il controllo sull’autenticità e idoneità è effettuato da un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente da una BCN, o manualmente da personale addestrato.
4. Le banconote in euro possono essere rimesse in circolo tramite i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, o tramite casse prelievo contanti esclusivamente se sono state sottoposte a controllo di autenticità e idoneità effettuato mediante un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificato positivamente da una BCN, e sono state classificate come autentiche e idonee. Tuttavia, tale requisito non si applica alle banconote in euro che sono state consegnate direttamente ad un soggetto che opera con il contante da una BCN o da un altro soggetto che opera con il contante che abbia già effettuato il controllo di autenticità e idoneità nella medesima maniera.
5. I dispositivi riservati al personale, quando utilizzati per il controllo dell’autenticità e idoneità, e i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, possono essere messi in funzione dai soggetti che operano con il contante soltanto se sono stati verificati positivamente da una BCN ed elencati nel sito Internet della BCE, come previsto dall’articolo 9, paragrafo 2. I dispositivi sono utilizzati solo per i tagli e per le serie di banconote in euro elencati sul sito Internet della BCE per i dispositivi corrispondenti, secondo le impostazioni normali di fabbrica, inclusi gli eventuali rispettivi aggiornamenti, che siano stati verificati positivamente, a meno che non siano concordate impostazioni più restrittive tra la BCN e il soggetto che opera con il contante.
6. Le banconote in euro che sono state sottoposte al controllo di autenticità e idoneità e classificate come autentiche e idonee da parte del personale addestrato, ma senza l’ausilio di un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificato positivamente da una BCN possono essere rimesse in circolo soltanto tramite operazioni di sportello.
7. La presente decisione non si applica al controllo di autenticità e idoneità delle banconote in euro eseguito dalle BCN.
Art. 4 Classificazione e trattamento delle banconote in euro mediante apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote
1. Le banconote in euro sottoposte a controllo mediante un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela sono classificate e trattate conformemente all’allegato IIa.
2. Le banconote in euro sottoposte a controllo mediante uso di dispositivi riservati al personale sono classificate e trattate conformemente all’allegato IIb.
Art. 5 Individuazione delle banconote in euro false
I soggetti che operano con il contante consegnano alle autorità nazionali competenti o alla BCN, a seconda dei casi, immediatamente, in linea con i regolamenti nazionali e in ogni caso entro un massimo di 20 giorni lavorativi, le banconote in euro che si sospettano essere false e le banconote che non sono state identificate con certezza come autentiche in seguito alla classificazione eseguita ai sensi dell’allegato IIa o IIb, o in seguito al controllo manuale di autenticità eseguito da personale addestrato. Le banconote in euro che si sospettano essere false devono essere consegnate unitamente a tutte le informazioni disponibili relative al titolare del conto.
Art. 6 Individuazione delle banconote in euro non idonee
1. I controlli manuali di idoneità sono eseguiti secondo i requisiti minimi stabiliti nell’allegato III.
2. I controlli automatici di idoneità sono eseguiti per mezzo di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote verificate positivamente secondo i requisiti minimi pubblicati sul sito Internet della BCE e modificati di tanto in tanto.
3. Una BCN può, dopo aver informato la BCE, stabilire requisiti più stringenti per uno o più tagli o serie di banconote in euro, se ciò è giustificato, ad esempio, da un deterioramento nella qualità delle banconote in euro in circolazione all’interno del proprio Stato membro. Tali requisiti più stringenti sono pubblicati sul sito Internet della BCN interessata.
4. Le banconote non idonee sono consegnate a una BCN nel rispetto dei regolamenti nazionali.
Art. 7 Eccezioni
1. Le BCN possono concedere l’autorizzazione a filiali di enti creditizi ubicate in località remote aventi un modesto volume di operazioni di cassa, a che il personale addestrato conduca controlli manuali di idoneità di banconote in euro destinate ad essere rimesse in circolazione attraverso dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o casse prelievo contanti, a condizione che il controllo di autenticità sia effettuato da un tipo di apparecchiatura di selezione e accettazione delle banconote verificato positivamente da una BCN. Per richiedere tale autorizzazione, gli enti creditizi forniscono alla BCN del proprio Stato membro prova dell’ubicazione remota della filiale in questione e del modesto volume di operazioni di cassa. Ciascuna BCN assicura che il volume delle banconote in euro controllate manualmente con tale modalità non ecceda il tetto massimo del 5 % del volume complessivo di banconote in euro distribuite annualmente mediante dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o casse prelievo contanti. Le BCN decidono se il tetto del 5 % sia da applicarsi a livello di ciascun ente creditizio o per tutti gli enti creditizi a livello nazionale.
2. Laddove si verifichi una circostanza eccezionale in conseguenza della quale la fornitura di banconote in euro in uno Stato membro sia pregiudicata in maniera significativa, il personale addestrato dei soggetti che operano con il contante può, su base temporanea, e fatto salvo il consenso della BCN in questione circa l’eccezionalità della circostanza, condurre manualmente controlli di autenticità e idoneità di banconote in euro destinate ad essere rimesse in circolazione attraverso dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o casse prelievo contanti.
Art. 8 Impegni dell’Eurosistema
1. Come specificato dall’Eurosistema, le informazioni sulle banconote in euro e sulle loro caratteristiche di sicurezza verificabili meccanicamente sono fornite ai fabbricanti dall’Eurosistema prima dell’emissione delle nuove serie di banconote così da poter consentire loro in seguito di fabbricare apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote che siano in grado di superare le procedure di test comuni e adattarsi ai nuovi requisiti.
2. Come specificato dall’Eurosistema, le informazioni sulle banconote in euro e sulle loro caratteristiche di sicurezza pubbliche sono fornite dall’Eurosistema ai soggetti che operano con il contante prima dell’emissione di una nuova serie di banconote così da consentire in seguito al loro personale di poter usufruire della formazione necessaria.
3. L’Eurosistema offre sostegno alla formazione offerta dai soggetti che operano con il contante al proprio personale al fine di assicurare che questo acquisti le competenze atte ad effettuare i controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro.
4. I soggetti che operano con il contante sono informati dall’Eurosistema dei rischi di contraffazione, laddove opportuno, e l’Eurosistema può richiedere che essi intraprendano determinate azioni, ivi inclusa l’imposizione del divieto temporaneo di rimettere in circolazione il taglio ovvero i tagli di banconote in euro delle serie interessate.
5. I fabbricanti di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono informati dall’Eurosistema dei rischi di contraffazione, laddove opportuno.
Art. 9 Procedure di verifica comuni dell’Eurosistema per le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote
1. Le BCN devono verificare i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote conformemente alle procedure di test comuni.
2. Tutti i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote verificati positivamente sono elencati sul sito Internet della BCE durante il periodo di validità dei risultati dei relativi test, come indicato nel paragrafo 3. Un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote che non sia più in grado, durante tale periodo, di individuare tutte le banconote in euro contraffatte conosciute all’Eurosistema è rimosso dall’elenco secondo una procedura specificata dalla BCE.
3. Se un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote è verificato positivamente, i risultati del test sono validi nell’intera area dell’euro per un anno a partire dalla fine del mese in cui il test è stato svolto, purché la sua capacità di individuare tutte le banconote contraffatte conosciute all’Eurosistema permanga durante tale periodo.
4. L’Eurosistema non è tenuto responsabile se un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente non è in grado di classificare e trattare le banconote in euro ai sensi degli allegati IIa o IIb.
Art. 10 Attività di monitoraggio dell’Eurosistema e misure correttive
1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto nazionale, le BCN sono autorizzate i) a condurre ispezioni sul luogo, incluse quelle senza preavviso, presso le sedi dei soggetti che operano con il contante, al fine di monitorare le loro apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, in particolare la loro capacità di effettuare i controlli di autenticità e idoneità, nonché al fine di ricondurre al titolare del conto le banconote in euro sospette d’essere contraffatte e quelle non identificate con certezza come autentiche; e ii) a verificare le procedure che disciplinano l’operatività e il controllo delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, il trattamento delle banconote in euro sottoposte a controllo e qualunque controllo di autenticità e idoneità effettuato manualmente.
2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto nazionale, le BCN sono autorizzate a prelevare campioni di banconote in euro trattate per sottoporle a controllo nella propria sede.
3. Quando una BCN individui casi di inosservanza delle disposizioni della presente decisione da parte di un soggetto che opera con il contante, può richiedere che questi adotti misure correttive entro un termine specificato. Finché non sia stato posto rimedio all’inosservanza, la BCN che formula la richiesta può, per conto della BCE, vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote in euro delle serie interessate. Nel caso in cui l’inosservanza sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, ciò potrebbe comportare la sua rimozione dalla lista di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
4. Se un soggetto che opera con il contante non collabora con una BCN in relazione a un’ispezione, tale comportamento costituisce inosservanza.
Art. 11 Obblighi di segnalazione
Perché la BCE e le BCN monitorino l’osservanza della presente decisione da parte dei soggetti che operano con il contante e per vigilare sugli sviluppi del ciclo del contante, le BCN: i) sono informate dai soggetti che operano con il contante in forma scritta, da intendersi anchestrumenti elettronici, prima che un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote sia resa operativa; e ii) ricevono le informazioni di cui all’allegato IV da parte dei soggetti che operano con il contante.