Decisione 2010/573/PESC del Consiglio del 27 settembre 2010 concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
Il 25 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/160/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova1. Mediante la decisione 2010/105/PESC del Consiglio2, tali misure restrittive sono state prorogate fino al 27 febbraio 2011, ma la loro applicazione è stata sospesa sino al 30 settembre 2010.
In base ad un riesame della posizione comune 2008/160/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 settembre 2011.
Tuttavia, per incoraggiare i progressi verso una soluzione politica del conflitto transnistriano, risolvendo gli ultimi problemi delle scuole che insegnano in caratteri latini e ripristinando la libera circolazione delle persone, le misure restrittive dovrebbero essere sospese fino al 31 marzo 2011. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesaminerà le misure restrittive alla luce degli sviluppi intervenuti, soprattutto nei settori di cui sopra. Il Consiglio può decidere di ripristinare o sospendere le restrizioni ai viaggi in qualsiasi momento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio alle persone responsabili di aver ideato e attuato la campagna di intimidazione con la chiusura di scuole moldove che insegnano in caratteri latini nella regione transdnestriana della Repubblica moldova, elencate nell’allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:
i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;
ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
iii) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità, o
iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
4. Il paragrafo 3 si applica anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella Repubblica moldova.
7. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.
Art. 2
Tenuto conto degli sviluppi pertinenti nella Repubblica moldova, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell’elenco riportato nell’allegato.
Art. 2 bis
1. Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato;
b) per quanto riguarda l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), per la preparazione di modifiche dell'allegato.
2. Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tali persone o misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.
3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio1, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
Art. 3
È abrogata la decisione 2010/105/PESC del Consiglio.
Art. 4
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2026. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
3.
Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010. Per il Consiglio Il presidente K. Peeters