Decisione di esecuzione del Consiglio del 27 settembre 2010 che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo ad applicare una misura di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2010/579/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
Con lettere protocollate dal segretariato generale della Commissione rispettivamente il 15 ottobre e il 18 novembre 2009, la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo hanno chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per il rinnovamento e la manutenzione di un ponte di confine.
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 25 febbraio 2010 la Commissione ha informato gli altri Stati membri delle richieste presentate dalla Repubblica federale di Germania e dal Granducato di Lussemburgo. Con lettera del 2 marzo 2010 la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania e al Granducato di Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.
Scopo della misura è considerare interamente situati sul territorio del Granducato di Lussemburgo, in conformità a un accordo tra i due paesi, un ponte di confine sulla Mosella e il relativo cantiere ai fini della fornitura di beni, della prestazione di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle importazioni di beni destinati al rinnovamento e alla successiva manutenzione del ponte stesso.
In assenza di tale misura, sarebbe necessario stabilire se il luogo di imposizione sia la Repubblica federale di Germania o il Granducato di Lussemburgo. I lavori eseguiti sul ponte di confine in territorio tedesco sarebbero soggetti all’imposta sul valore aggiunto in Germania, mentre quelli eseguiti nel Granducato di Lussemburgo sarebbero soggetti all’imposta sul valore aggiunto in Lussemburgo. Il ponte attraversa inoltre un territorio a gestione congiunta (condominio) e i lavori effettuati in tale zona non potrebbero essere attribuiti esclusivamente al territorio di uno dei due Stati membri per la determinazione di un singolo luogo di fornitura o di prestazione.
La misura è quindi intesa a semplificare la procedura di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sul rinnovamento e sulla manutenzione del ponte in oggetto.
La deroga non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo sono autorizzati a considerare che il ponte di confine sul fiume Mosella, che collega la strada tedesca B 419 con la strada N1 del Lussemburgo tra Wellen e Grevenmacher, e il relativo cantiere siano interamente situati sul territorio del Granducato di Lussemburgo ai fini delle forniture di beni, delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle importazioni di beni destinati al rinnovamento e alla successiva manutenzione del ponte.
Art. 2
La Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010. Per il Consiglio Il presidente K. Peeters