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Decisione di esecuzione del Consiglio del 27 settembre 2010 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (2010/580/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 29 gennaio 2010 il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto l’autorizzazione ad applicare misure fiscali particolari nel settore della confezione, autorizzazione concessa precedentemente per un periodo limitato con decisione 2007/740/CE2.

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 25 febbraio 2010, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno dei Paesi Bassi. Con lettera del 2 marzo 2010, la Commissione ha comunicato al Regno dei Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.

La misura autorizzerebbe il Regno dei Paesi Bassi ad applicare nell’industria della confezione un sistema per trasferire l’obbligo di versamento dell’IVA al Tesoro dal subappaltatore all’impresa di confezione (imprenditore principale). Il sistema costituirebbe un meccanismo di inversione contabile limitato alle operazioni a monte della catena commerciale e pertanto non si applicherebbe agli operatori che vendono al consumatore finale. Il meccanismo è volto a combattere le frodi di carattere specifico nel mercato manifatturiero nazionale.

Tali misure si sono dimostrate in passato una forma di prevenzione efficace in un settore in cui la riscossione dell’IVA è resa problematica dalla difficoltà di individuare e controllare le attività dei subappaltatori. La misura richiesta va pertanto considerata un provvedimento in grado di impedire alcuni tipi di evasione ed elusione fiscale nell’industria della confezione.

La scelta del luogo di fabbricazione nel settore della confezione è influenzata dai bassi costi della manodopera e i subappaltatori ricorrono di frequente alla rilocalizzazione da un paese all’altro. La decisione 2007/740/CE ha chiesto pertanto al Regno dei Paesi Bassi di monitorare e valutare l’impatto di tali fattori sull’efficacia della deroga e di trasmettere una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2009.

Da tale relazione risultava che l’incidenza delle frodi è notevolmente diminuita e che il numero di imprese dell’industria della confezione che beneficiano del meccanismo di inversione contabile di cui alla decisione 2007/740/CE, ha registrato un calo costante grazie alla misura di deroga e ai cambiamenti intercorsi sul mercato internazionale. Pertanto, il settore dell’industria della confezione nel Regno dei Paesi Bassi sta gradualmente ritornando a condizioni di stabilità.

Per portare a termine tale processo il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto una proroga della misura per un periodo limitato e al contempo ha dichiarato, che la decisione finale sull’eventuale abolizione del regime di deroga sarà presa nel 2011. È quindi opportuno che la deroga continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012.

Qualora il Regno dei Paesi Bassi consideri necessaria un’ulteriore proroga della deroga oltre il 2012, esso dovrebbe trasmettere entro il 1o aprile 2012 una nuova relazione di valutazione alla Commissione, accompagnata dalla richiesta di deroga in questione.

La deroga non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione europea provenienti dall’IVA, né ha effetti sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad applicare un sistema per trasferire l’obbligo di versamento dell’IVA al Tesoro, nel settore della confezione, dal subappaltatore all’impresa di confezione (imprenditore principale).

Art. 2

Una richiesta di proroga della misura oltre il 2012 è accompagnata dalla trasmissione da parte del Regno dei Paesi Bassi alla Commissione, entro il 1o aprile 2012, di una relazione relativa, in particolare, all’efficacia della misura ed ad eventuali elementi relativi alla rilocalizzazione di subappaltatori nell’industria della confezione verso altri paesi.

Art. 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Art. 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010. Per il Consiglio Il presidente K. Peeters