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Decisione di esecuzione del Consiglio del 27 settembre 2010 che autorizza la Repubblica francese e la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale in deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2010/582/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

Con lettere protocollate dal segretariato generale della Commissione, rispettivamente il 19 giugno e il 19 novembre 2009, l’Italia e la Francia hanno chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura fiscale speciale relativa al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza dell’attuale tunnel stradale del Colle di Tenda, nonché alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del nuovo tunnel, che correrà parallelo a quello già esistente (la «misura»).

In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera datata 14 dicembre 2009, delle richieste presentate dalla Francia e dall’Italia. Con lettera del 17 dicembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Francia e all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

Il tunnel stradale del Colle di Tenda è un collegamento stradale permanente tra Francia e Italia. L’accordo del 12 marzo 2007 tra i due Stati membri citati ha designato l’Italia come responsabile per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza del tunnel esistente, nonché per la costruzione, il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza del nuovo tunnel che, una volta completato, accoglierà il traffico diretto in senso opposto rispetto a quello che sarà utilizzato nell’attuale tunnel.

Mediante la misura l’intero sito occupato dal tunnel già esistente nonché il perimetro e il cantiere del nuovo tunnel saranno considerati come parte del territorio italiano ai fini della fornitura di beni e della prestazione di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle importazioni destinate alle operazioni connesse alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza di entrambi i tunnel. In assenza di una tale misura, sarebbe necessario, secondo il principio della territorialità, verificare per ogni fornitura se il luogo d’imposizione si trova in Francia o in Italia.

La misura è quindi intesa a semplificare la procedura di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto relativa al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel esistente e, contemporaneamente, alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del nuovo tunnel.

La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica francese e la Repubbblica italiana sono autorizzate a considerare l’intero sito dell’attuale tunnel stradale del Colle di Tenda e il cantiere del nuovo tunnel stradale del Colle di Tenda, che correrà parallelo al primo, come situati sul territorio italiano ai fini della fornitura di beni e della prestazione di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle importazioni connesse alla costruzione e, successivamente, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del nuovo tunnel, nonché ai fini del funzionamento, della manutenzione e della sicurezza del tunnel attuale.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della notifica.

Art. 3

La Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010. Per il Consiglio Il presidente K. Peeters