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Decisione 2010/585/PESC del Consiglio del 27 settembre 2010 sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (la «strategia»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione e che devono essere prese sia all’interno dell’Unione sia nei paesi terzi.

L’Unione sta attivamente attuando la strategia nonché le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull’universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori1. Tale posizione comune chiede, tra l’altro, la promozione della conclusione degli accordi di salvaguardia globali dell’AIEA e dei protocolli addizionali e impegna l’Unione ad adoprarsi per fare del protocollo addizionale e degli accordi di salvaguardia globali la norma per il sistema di verifica dell’AIEA.

Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/495/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nell’ambito del piano per la sicurezza nucleare e della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa2.

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/574/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa3.

Il 12 giugno 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/418/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa4.

Il 14 aprile 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/314/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa5.

Il rafforzamento del controllo delle sorgenti radioattive ad alta attività, in conformità della dichiarazione del G8 e del piano d’azione sulla sicurezza delle sorgenti radioattive, adottato nel 2003 al vertice di Evian, permane un obiettivo importante per l’Unione, che sarà perseguito attraverso contatti con paesi terzi.

Nel luglio 2005 gli Stati parte e la Comunità europea dell’energia atomica hanno convenuto per consenso di modificare la convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare (CPPNM) al fine di ampliarne la portata e ricomprendervi l’uso e lo stoccaggio nazionali per scopi pacifici di materiali e installazioni nucleari nonché il trasporto degli stessi, e di obbligare gli Stati parte ad assoggettare le violazioni a sanzioni penali.

Nel settembre 2005 è stata aperta alla firma la convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare. All’entrata in vigore, essa imporrà agli Stati parte di dotarsi di leggi per rendere le violazioni in questione penalmente rilevanti.

L’AIEA persegue obiettivi identici a quelli esposti nei considerando da 3 a 10. Ciò avviene mediante l’attuazione del suo piano per la sicurezza nucleare, finanziato interamente tramite contributi volontari al fondo per la sicurezza nucleare dell’AIEA medesima.

Il 12-13 aprile 2010 l’Unione europea ha partecipato al vertice sulla sicurezza nucleare convocato dal presidente degli Stati Uniti d’America e si è impegnata ad adoperarsi ulteriormente per rafforzare la sicurezza nucleare e assistere i paesi terzi al riguardo.

Al fine di contribuire ad affrontare le sfide specifiche nei settori della sicurezza nucleare e della non proliferazione nei paesi asiatici, in particolare a causa del numero crescente di applicazioni nucleari in tale regione, anche nel campo della medicina, dell’agricoltura e dell’acqua, nonché della ricerca nucleare, la presente decisione dovrebbe sostenere in modo specifico le attività dell’AIEA nell’Asia sudorientale. A tal fine si terrà conto del ruolo crescente dell’Asia in quanto partner dell’Unione nel campo della sicurezza. Particolare rilievo dovrebbe essere dato al rafforzamento della sicurezza e della protezione nucleari nelle applicazioni nucleari non legate all’energia nei paesi ammissibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell’Unione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (la «strategia»), l’UE sostiene le attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari per conseguire i seguenti obiettivi:

  1. a) realizzare progressi nell’universalizzazione degli strumenti internazionali in materia di non proliferazione e di sicurezza nucleare, accordi di salvaguardia globali e protocollo addizionale compresi;

  2. b) potenziare la protezione dei materiali e delle attrezzature sensibili sotto il profilo della proliferazione e relativa tecnologia, fornendo assistenza legislativa e regolamentare nel settore della sicurezza e della salvaguardia nucleari;

  3. c) rafforzare le attività di individuazione del traffico illecito di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e la relativa risposta.

2.

I progetti dell’AIEA che corrispondono a misure della strategia sono progetti volti a:

  1. a) rafforzare l’impianto legislativo e regolamentare nazionale per l’attuazione dei pertinenti strumenti internazionali nel settore della sicurezza e della verifica nucleare, accordi di salvaguardia globali e protocollo addizionale compresi;

  2. b) assistere gli Stati nel potenziamento della sicurezza e del controllo dei materiali nucleari e altri materiali radioattivi;

  3. c) potenziare la capacità degli Stati di individuare il traffico illecito di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e di rispondervi.

I suddetti progetti sono realizzati nei paesi che necessitano di assistenza in tali settori, dopo una prima valutazione da parte del gruppo di esperti.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l’«AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. I progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2 sono realizzati dall’AIEA, ente incaricato dell’attuazione. Essa svolge tale compito sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le modalità necessarie con l’AIEA.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 9966000 EUR, a carico del bilancio generale dell’Unione.

2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1, che assumono la forma di sovvenzione. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con l’AIEA. L’accordo di finanziamento dispone che l’AIEA deve assicurare la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Art. 4

L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dall’AIEA. Tali rapporti formano la base della valutazione del Consiglio. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa termina 24 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento concluso tra la Commissione e l’AIEA o 12 mesi dopo la data della sua adozione qualora entro tale data non sia stato concluso alcun accordo di finanziamento.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010. Per il Consiglio Il presidente K. Peeters