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Decisione della Commissione del 28 settembre 2010 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti e che svincola gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio (2010/577/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

Il 3 settembre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2, l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti («paesi interessati»). Con il regolamento (UE) n. 472/20103 («regolamento provvisorio»), il 1o giugno 2010 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti.

Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 20 luglio 2009 dal comitato per il polietilene tereftalato dell’associazione Plastics Europe («il denunciante») a nome di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso superiore al 50 %, dell’intera produzione UE di alcuni tipi di polietilene tereftalato.

Come indicato al considerando 11 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del PI («periodo in esame»).

Nel parallelo procedimento antisovvenzioni, con il regolamento (UE) n. 473/20104 la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran e degli Emirati arabi uniti.

2. Fase successiva del procedimento

Successivamente alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte relative alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite.

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Sono state esaminate le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e, ove opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare la chiusura del procedimento e il rilascio degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («divulgazione delle conclusioni definitive»). È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni.

Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

3. Parti interessate dal procedimento

Alcune parti interessate hanno affermato che il campione di produttori UE non era rappresentativo ed omogeneo e che pertanto l’analisi del pregiudizio era carente. È stato affermato in particolare che il ricorso al campionamento non era necessario dato che i produttori non erano numerosi. Inoltre è stato dichiarato che separando «artificiosamente» i gruppi di società in singoli soggetti giuridici il campione non avrebbe compreso alcuni dei leader del mercato (Artenius, M&G Polimeri) e che, essendovi inclusi anche due gruppi di società, la metodologia utilizzata per la selezione del campione mancava di coerenza. È stato inoltre affermato che il campione non era rappresentativo poiché non comprendeva produttori che vendessero quantitativi sufficienti a un’impresa collegata di trasformazione del PET. Di conseguenza le istituzioni non avrebbero potuto valutare la capacità di approvvigionamento dell’industria dell’Unione e non avrebbero tenuto conto del conflitto d’interessi della medesima. Inoltre, dato che una società, non avendo fornito tutte le informazioni necessarie, è stata esclusa dal campione, la rappresentatività sarebbe scesa al 28 % della produzione dell’UE. Le stesse parti hanno affermato che il campione selezionato non era statisticamente valido.

A proposito della tesi secondo la quale, non essendo i produttori numerosi, non sarebbe stato necessario eseguire un campionamento, la Commissione ribadisce che nel corso del campionamento si sono manifestati 14 produttori dell’Unione appartenenti a otto gruppi di società. Dato il numero oggettivamente elevato di produttori dell’UE che hanno collaborato, vale a dire 14, è stato applicato il campionamento a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base in considerazione del massimo volume rappresentativo di vendite realizzate che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione selezionato consisteva di cinque singole società (con sei impianti di produzione).

Per quanto riguarda la prima affermazione circa la rappresentatività del campione va rilevato che le istituzioni possono includere singole società che fanno parte di un gruppo compreso nel campione purché siano rappresentative e tengano una contabilità finanziaria separata. Diversamente, esaminare tutti e quattordici i produttori UE appartenenti agli otto gruppi di società avrebbe impedito di concludere l’inchiesta nei tempi previsti. Tuttavia il fatto che due gruppi di società siano stati inclusi nel campione non è incompatibile con la metodologia di campionamento applicata in questo caso, vale a dire il massimo volume rappresentativo di vendite a clienti dell’UE.

Per quanto attiene a Indorama, il gruppo possedeva due diversi impianti di produzione nel PI — uno nei Paesi Bassi e l’altro nel Regno Unito. L’inclusione di questo gruppo nel campione è in linea con la metodologia di campionamento applicata dato che tali impianti costituivano, da un punto di vista giuridico e finanziario, un unico soggetto. Per quanto riguarda Equipolymers, che comprendeva due entità distinte che producevano PET nel PI (una in Italia e un’altra in Germania), la società ha fornito dati consolidati per entrambi gli impianti. Poiché durante la visita effettuata alla sede della società è stato possibile verificare tali dati consolidati, ai fini del presente procedimento è stato deciso di accettare tali dati consolidati e di trattare le società di Equipolymers che producono PET come un unico soggetto. A proposito dell’argomentazione secondo cui Artenius e M&G Polimeri avrebbero dovuto essere incluse nel campione in quanto leader del mercato, va rilevato che nessuna delle loro singole entità apparteneva alle società con il più importante volume di vendite a clienti dell’UE.

Per quanto riguarda l’affermazione che il campione non era rappresentativo in quanto non vi era incluso un produttore la cui produzione è destinata in gran parte a soddisfare il fabbisogno interno, va rilevato che la capacità di approvvigionamento può essere esaminata, se richiesto, nel quadro dell’analisi dell’interesse dell’Unione e a tale scopo il consumo vincolato può essere dedotto dal volume di produzione. Di conseguenza non è necessario che un siffatto produttore sia incluso nel campione al fine di esaminare determinati fattori del pregiudizio. In secondo luogo anche il duplice interesse di una società derivante dalla sua posizione in qualità di produttore e contemporaneamente di impresa di trasformazione dell’UE può essere valutato nell’ambito dell’analisi dell’interesse dell’Unione. La posizione di una società che svolge attività di produzione e trasformazione non è collegata con l’andamento dell’industria dell’Unione, per cui si prendono come riferimento le vendite effettuate ad acquirenti indipendenti nell’UE. L’obiezione è stata pertanto respinta.

Riguardo all’obiezione circa la rappresentatività globale del campione va ricordato che la riduzione del campione a quattro società ha fatto scendere la rappresentatività dal 65 % al 47 % delle vendite di tutti i produttori che hanno collaborato. Tali quattro società rappresentavano il 52 % della produzione dell’Unione. Si ritiene che questo sia un campione rappresentativo dei produttori UE in termini di vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione.

Per quanto riguarda l’obiezione secondo cui il campione selezionato non era statisticamente valido, si sottolinea che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base prevede che, in alternativa a un campione «statisticamente valido», si possa ricorrere a un campione basato sul massimo volume rappresentativo di vendite che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

In assenza di altre osservazioni sui risultati, si confermano i considerando da 3 a 10 del regolamento provvisorio.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

Si ricorda che al considerando 12 del regolamento provvisorio il prodotto in esame viene definito come polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, originario dei paesi interessati e attualmente classificato al codice NC 39076020.

Inoltre il considerando 14 del regolamento provvisorio indica che dall’inchiesta è emerso che il PET prodotto e venduto nell’Unione dall’industria UE e il PET prodotto e venduto sui mercati nazionali dei paesi interessati ed esportato nell’Unione sono prodotti simili.

Dato che il prodotto oggetto dell’inchiesta è stato considerato un prodotto omogeneo, non è stato ulteriormente suddiviso in diversi tipi di prodotto ai fini del calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio.

Un produttore esportatore ha dichiarato che il PET dovrebbe essere suddiviso in diversi tipi di prodotto a seconda del coefficiente di viscosità, essendo tale coefficiente essenziale per determinare le diverse applicazioni dei tipi di PET prodotti. Si è considerato opportuno accogliere tale affermazione e la metodologia per calcolare i margini di dumping e di pregiudizio è stata adeguata di conseguenza.

C. DUMPING

Come spiegato al considerando 20, la metodologia per calcolare il margine di dumping è stata adeguata e tale margine relativo a ogni paese interessato è ora calcolato separatamente per ogni tipo di prodotto.

1. Iran

1.1. Valore normale

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata ai considerando da 16 a 18 del regolamento provvisorio.

1.2. Prezzo all’esportazione

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata al considerando 19 del regolamento provvisorio.

1.3. Confronto

Il considerando 23 del regolamento provvisorio indicava che l’esportatore iraniano non era stato in grado di quantificare il presunto impatto delle sanzioni contro l’Iran in modo suffragabile da prove. Nelle sue osservazioni al regolamento provvisorio, la società ha affermato che è compito dell’autorità inquirente e non dell’esportatore garantire un confronto equo. A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, un adeguamento può tuttavia essere ugualmente effettuato per differenze relative ad altri fattori se è dimostrato che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare che gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori. Poiché spetta al produttore esportatore dimostrare l’esistenza di altri fattori, l’obiezione è respinta e si conferma la metodologia di cui ai considerando da 20 a 23 del regolamento provvisorio.

1.4. Margine di dumping

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata ai considerando 24 e 25 del regolamento provvisorio.

Il margine di dumping definitivo per l’Iran, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è del 26,8 %.

2. Pakistan

2.1. Valore normale

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata ai considerando da 27 a 29 del regolamento provvisorio.

2.2. Prezzo all’esportazione

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata al considerando 30 del regolamento provvisorio.

2.3. Confronto

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata ai considerando 31 e 32 del regolamento provvisorio.

2.4. Margine di dumping

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata al considerando 33 del regolamento provvisorio.

Il margine di dumping definitivo per la Novatex Limited, unico produttore esportatore pakistano, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è dell’0,6 %, ovvero inferiore a quello minimo di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

Non vanno istituite misure definitive visto che in Pakistan non vi sono altri produttori del prodotto in esame.

3. Emirati arabi uniti

3.1. Valore normale

In seguito al cambiamento di metodologia di cui ai considerando 20 e 21, i risultati realizzati nel corso di normali operazioni commerciali, di cui ai considerando 37 e 38 del regolamento provvisorio, sono cambiati per quanto concerne alcuni tipi di prodotto. Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava al massimo l’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o se la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto.

Se non esistevano vendite remunerative di un determinato tipo di prodotto, si è ritenuto che tale prodotto fosse venduto in quantità insufficienti affinché il prezzo praticato sul mercato interno potesse essere utilizzato in modo adeguato come base per determinare il valore normale.

Quando non è stato possibile utilizzare i prezzi di un particolare tipo di prodotto praticati dai produttori esportatori sul mercato interno per determinare il valore normale, esso è stato costruito come disposto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

Per costruire il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, gli importi corrispondenti alle spese di vendita, alle spese generali e alle spese amministrative e ai profitti sono stati stabiliti, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, a partire dai dati reali riguardanti la produzione e le vendite nell’ambito di normali operazioni commerciali del prodotto simile da parte del produttore esportatore oggetto dell’inchiesta.

3.2. Prezzo all’esportazione

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata al considerando 39 del regolamento provvisorio.

3.3. Confronto

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata ai considerando 40 e 41 del regolamento provvisorio.

3.4. Margine di dumping

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata al considerando 42 del regolamento provvisorio.

Il margine di dumping definitivo per la JBF RAK LLC, unico produttore esportatore degli EAU, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è dello 0,6 %, ovvero inferiore a quello minimo di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

Poiché non vi sono altri produttori del prodotto in esame negli EAU, non è opportuno istituire misure definitive.

D. PREGIUDIZIO

1. Produzione dell’Unione, industria dell’Unione e consumo dell’Unione

Non sono pervenute osservazioni in merito alla produzione dell’Unione, all’industria dell’Unione e al consumo dell’Unione. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 45 a 50 del regolamento provvisorio.

2. Importazioni dai paesi interessati

2.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

Va ricordato che, come indicato al considerando 52 del regolamento provvisorio, dato che il margine di dumping riscontrato per il Pakistan è minimo, si ritiene impossibile valutare l’effetto di queste importazioni insieme a quello delle importazioni oggetto di dumping dall’Iran e dagli EAU.

Dato che l’ulteriore inchiesta ha mostrato che il margine di dumping riscontrato per gli EAU è minimo, si ritiene impossibile valutare l’effetto di queste importazioni insieme a quello delle importazioni oggetto di dumping dall’Iran. Di conseguenza, non si effettua una valutazione cumulativa delle importazioni.

2.2. Volume delle importazioni in esame

Il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame nell’UE registrava un livello relativamente basso nel 2006 per poi aumentare gradualmente fino al PI, quando ha raggiunto il livello di 55500 tonnellate. Più in particolare, le importazioni dall’Iran sono più che raddoppiate tra il 2006 e il 2007, per poi aumentare ulteriormente di 100 punti percentuali nel 2008 rispetto al 2007 e ancora di 130 punti percentuali tra il 2008 e il PI.

Tabella 1

200620072008PI
Volume delle importazioni dall’Iran oggetto di dumping (in tonnellate)11752266244010155500
Indice (2006 = 100)100227341472
Quota di mercato delle importazioni dall’Iran oggetto di dumping0,4 %0,9 %1,4 %1,9 %

2.3. Quota di mercato delle importazioni in esame

La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dall’Iran, pari allo 0,4 % nel 2006, è progressivamente aumentata di quasi 1,5 punti percentuali durante il periodo in esame. Più precisamente è salita di 0,5 punti percentuali tra il 2006 e il 2007, di altri 0,5 punti percentuali tra il 2007 e il 2008 e di 0,5 punti percentuali tra il 2008 e il PI quando la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dall’Iran è stata del 1,9 %.

2.4. Prezzi

i) Andamento dei prezzi

Il prezzo medio delle importazioni si è ridotto dell’11 % nel periodo in esame, subendo il calo maggiore tra il 2008 e il PI; più precisamente, il prezzo medio si è mantenuto stabile nel 2007, è sceso del 2 % nel 2008 per poi calare di altri 9 punti percentuali nel corso del PI.

Tabella 2

200620072008PI
Prezzo delle importazioni dall’Iran (EUR/t)103310341008920
Indice1001009889

ii) Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, l’esportatore iraniano ha osservato che il suo margine di pregiudizio era stato sovrastimato, poiché la media ponderata del prezzo di vendita unitario era sottostimata a causa del calcolo errato dell’adeguamento per tenere conto dello stadio commerciale. Tuttavia, non è stata proposta alcuna quantificazione alternativa dell’adeguamento per tenere conto dello stadio commerciale. L’adeguamento relativo allo stadio commerciale utilizzato nel calcolo provvisorio era un importo fisso per tonnellata pari alla commissione applicata dall’agente importatore che ha collaborato la quale rappresenta circa l’1 % del prezzo cif medio. Non essendo disponibili altre informazioni relative a tale adeguamento, l’obiezione è stata respinta. La stessa parte ha inoltre affermato che l’aliquota del 2 % applicata per i costi successivi all’importazione appare sottostimata. A questo proposito va ricordato che non vi è stato alcun importatore che abbia collaborato all’inchiesta e che non è stato possibile verificare i reali costi successivi all’importazione. In assenza di altre informazioni disponibili è stata quindi applicata l’aliquota utilizzata per i procedimenti precedenti.

Alla luce di quanto precede, si conferma in via definitiva che i prezzi di vendita sul mercato UE dei prodotti originari dell’Iran ed oggetto di pratiche di dumping erano del 3,2 % inferiori a quelli dell’industria dell’UE.

3. Situazione dell’industria dell’Unione

Alcune parti interessate hanno sostenuto che non sussisteva pregiudizio in quanto il campione era stato selezionato erroneamente e di conseguenza non era possibile ricavare risultati per l’industria dell’Unione nel suo insieme. È stato affermato a titolo di esempio che il fatto che una società (non compresa nel campione) avesse indicato che utilizzava più del 100 % della propria capacità sarebbe una chiara conferma dell’assenza di pregiudizio. Va rilevato che tale dato, estrapolato dalle informazioni presentate da tale società alle autorità di borsa di un paese terzo, non è verificato e non concorda con le informazioni contenute nel fascicolo. Ad ogni modo l’utilizzo degli impianti di un solo produttore dell’UE non può modificare le conclusioni sul pregiudizio concernenti quasi tutti gli altri indicatori di pregiudizio relative ai produttori dell’UE inseriti nel campione e agli altri produttori dell’UE.

In assenza di altre argomentazioni o osservazioni, si confermano i considerando da 63 a 82 del regolamento provvisorio.

4. Conclusioni relative al pregiudizio

In assenza di osservazioni specifiche, si confermano le conclusioni relative al pregiudizio di cui ai considerando da 83 a 85 del regolamento provvisorio.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

L’incremento del volume delle importazioni oggetto di dumping dall’Iran, quasi quintuplicato tra il 2006 e il PI e della corrispondente quota di mercato dell’Unione, pari a 1,5 punti percentuali, nonché la sottoquotazione riscontrata (3,2 % nel PI), hanno generalmente coinciso con il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione. Si può quindi concludere che le importazioni oggetto di dumping dall’Iran hanno avuto un effetto sul pregiudizio accertato subito dall’industria dell’Unione.

È importante sottolineare che nel parallelo procedimento antisovvenzioni le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dal Pakistan, dagli EAU e dall’Iran sono risultate arrecare un pregiudizio grave all’industria dell’Unione.

D’altra parte, dati i rilevanti volumi e i prezzi bassi delle importazioni dalla Corea e dal Pakistan, si conferma, come indicato ai considerando 94 e 96 del regolamento provvisorio, che tali importazioni hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, sebbene si sia trattato solo di un’incidenza limitata.

Dal presente procedimento è risultato inoltre che considerevoli importazioni dagli EAU (150000 t) avevano prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.

Allo stesso tempo la quota di mercato delle importazioni iraniane era inferiore all’1 % nel 2006 e nel 2007, e nel PI rimaneva intorno al 2 % (55000 t).

Si ricorda inoltre che la differenza di prezzi stabilita per il produttore iraniano era inferiore a quella riscontrata nel caso di importazioni non oggetto di dumping dagli EAU.

2. Conclusioni in merito al nesso di causalità

In conclusione, mentre dalla precedente analisi emerge che le importazioni oggetto di dumping provenienti dall’Iran hanno avuto un effetto negativo sulla situazione dell’industria dell’Unione, tale incidenza non era di per sé sufficiente per essere considerata materiale a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Dall’inchiesta è emerso che le importazioni del prodotto in esame dal Pakistan e dagli EAU non erano vendute a prezzi di dumping. Di conseguenza, è opportuno chiudere il procedimento riguardante il Pakistan e gli EAU senza l’istituzione di misure.

Dall’inchiesta è emerso che le importazioni del prodotto in esame dall’Iran erano vendute a prezzi di dumping e hanno contribuito in misura limitata al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

Come indicato al considerando 59, tuttavia, è emerso che l’effetto negativo delle importazioni iraniane sulla situazione dell’industria dell’Unione non era di per sé sufficiente da essere considerato materiale.

Alla luce di quanto sopra e considerando l’assenza di un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’Iran, si conclude che il procedimento deve essere chiuso senza l’istituzione di misure anche per quanto concerne l’Iran.

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio imposto a norma del regolamento (UE) n. 472/2010 vanno svincolati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È chiuso il procedimento antidumping concernente le importazioni di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 39076020 e originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti.

Art. 2

Il regolamento (UE) n. 472/2010 è abrogato. Sono svincolati gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (UE) n. 472/2010 sulle importazioni di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 39076020 e originario dell’Iran e degli Emirati arabi uniti.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2010. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso