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Decisione del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale (2010/616/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

Il 26 e 27 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

In conformità della decisione 2010/88/PESC/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale («l’accordo») è stato firmato il 30 novembre e il 15 dicembre 2009, con riserva della sua conclusione.

L’accordo non è ancora stato concluso. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, le procedure che l’Unione deve seguire al fine di concludere l’accordo sono previste dall’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

È opportuno approvare l’accordo.

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È approvato a nome dell’Unione l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale1.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, allo scambio degli strumenti di approvazione previsto all’articolo 31, paragrafo 1, dell’accordo, allo scopo di impegnare l’Unione2.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2010. Per il Consiglio Il presidente M. Wathelet