Decisione della Commissione del 3 novembre 2010 che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 7499] (2010/670/UE)
Testo vigente
Art. 3 Costi pertinenti
1. Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 3, sono applicabili le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. I costi pertinenti dei progetti dimostrativi CCS sono i costi di investimento sostenuti dal progetto per l’applicazione della CCS al netto del valore netto attualizzato della migliore stima dei profitti e dei costi operativi derivati dall’applicazione della CCS nei primi dieci anni di attività.
3. I costi pertinenti dei progetti dimostrativi FER sono i costi di investimento supplementari sostenuti dal progetto per l’applicazione di una tecnologia innovativa nell’ambito delle energie rinnovabili al netto del valore netto attualizzato della migliore stima dei profitti e dei costi operativi nei primi cinque anni di attività rispetto a una produzione convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva di energia.
4.
I costi di investimento di cui ai paragrafi 2 e 3 devono coprire il costo dell’investimento in terreni, impianti e macchinari.
I costi di investimento possono altresì essere afferenti a investimenti in trasferimenti di tecnologia e licenze operative di know-how (in seguito «attività immateriali»), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le attività immateriali possono essere considerate un elemento patrimoniale ammortizzabile;
b) l’attività immateriale è acquisita a condizioni di mercato al miglior prezzo possibile;
c) l’attività immateriale resta a disposizione del beneficiario per almeno cinque anni.
Qualora l’attività immateriale sia ceduta prima del periodo di cinque anni di cui alla lettera c) del secondo comma, gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi pertinenti.
5. I costi e i benefici operativi netti di cui ai paragrafi 2 e 3 si fondano sulla migliore stima delle spese operative sostenute dal progetto relativamente ai costi di produzione e prendono in considerazione tutti gli eventuali benefici derivati da strumenti di sostegno anche se essi non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, nonché i costi evitati e le misure esistenti di incentivo fiscale.
Art. 4 Ruolo della BEI
La Banca europea per gli investimenti (BEI) svolge le mansioni di cui alla presente decisione su richiesta, in nome e per conto della Commissione. La Commissione è responsabile nei confronti dei terzi.
La BEI è rimborsata per l’esecuzione delle suddette mansioni con gli introiti generati dalla gestione delle entrate.
La Commissione e la BEI concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l’esecuzione delle mansioni da parte della BEI.
Art. 5 Procedura di selezione
1. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2.
Gli Stati membri raccolgono le domande di finanziamento per progetti da attuare sul territorio nazionale.
Se un progetto interessa invece diversi Stati membri (in seguito «progetto transfrontaliero»), lo Stato membro che riceve la domanda di finanziamento ne informa gli altri Stati membri interessati e coopera con gli altri Stati membri al fine di raggiungere una decisione comune sulla presentazione del progetto da parte dello Stato membro che riceve la domanda di finanziamento.
3.
Gli Stati membri valutano se un progetto soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 6. Qualora sia il caso e se lo Stato membro promuove il progetto, esso presenta la proposta alla BEI e ne informa la Commissione.
All’atto della presentazione delle domande di finanziamento, lo Stato membro fornisce, per ogni progetto, le seguenti informazioni:
a) i costi pertinenti, in euro, di cui all’articolo 2, paragrafo 3;
b) la domanda complessiva di finanziamento pubblico in euro, corrispondente ai costi pertinenti dai quali è dedotto il contributo del gestore a tali costi;
c) la migliore stima del valore netto attuale dei benefici supplementari derivati da strumenti di sostegno calcolati conformemente all’articolo 3, paragrafo 5;
d) per i progetti dimostrativi CCS, la quantità complessiva prevista di CO2 stoccata nei primi dieci anni di attività o, per i progetti dimostrativi FER, la quantità complessiva prevista di energia prodotta nei primi cinque anni di attività.
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi finanziamento di progetto che comporti un aiuto di Stato, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, per consentire il coordinamento della procedura di selezione con la valutazione dell’aiuto di Stato.
4.
Sulla base delle proposte presentate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, la BEI esegue una valutazione dell’efficienza finanziaria e della fattibilità tecnica dei progetti (obbligo di diligenza tecnica e finanziaria), conformemente all’articolo 7.
Qualora la valutazione abbia esito positivo, la BEI formula alla Commissione raccomandazioni di assegnazione, conformemente all’articolo 8.
5. Sulla base delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4 e previa consultazione supplementare degli Stati membri interessati per confermare, ove opportuno, il valore e la struttura del finanziamento pubblico complessivo, nonché del comitato sui cambiamenti climatici ai sensi dell’articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio3, la Commissione adotta le decisioni di assegnazione destinate agli Stati membri interessati menzionando l’importo in euro del finanziamento concesso ai progetti.
Art. 6 Criteri di ammissibilità
1. Un progetto è ammissibile al finanziamento se soddisfa i seguenti criteri:
a) il progetto deve rientrare in una delle categorie elencate nella parte A dell’allegato I;
b) il progetto deve soddisfare i requisiti fissati nella parte B dell’allegato I;
c) i progetti elencati nella parte A.II dell’allegato I devono essere di natura innovativa. Le tecnologie esistenti e sperimentate non sono ammissibili.
2. Qualora uno Stato membro non sia in grado di presentare proposte di progetti che rientrano in una delle sottocategorie elencate nella parte A.II dell’allegato I e che soddisfano le relative soglie BEI conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, lo Stato membro può presentare progetti inferiori alle soglie pertinenti che sono considerati ammissibili al finanziamento in deroga al paragrafo 1.
Art. 7 Diligenza finanziaria e tecnica
La BEI esegue la valutazione di diligenza di ciascun progetto presentato, conformemente alle specifiche indicate negli inviti a presentare proposte di cui all’articolo 5, paragrafo 1, che ha per oggetto almeno i seguenti aspetti:
1) campo di applicazione tecnico;
2) costi;
3) finanziamento;
4) attuazione;
5) attività;
6) impatto ambientale;
7) procedure d’appalto.
Art. 8 Selezione dei progetti
1.
Si finanziano otto progetti che rientrano nella parte A.I dell’allegato I e un progetto per ciascuna sottocategoria elencata nella parte A.II dell’allegato I.
Se tuttavia le risorse lo consentono, possono essere finanziati ulteriori progetti mantenendo l’equilibrio tra progetti dimostrativi CCS e FER.
Qualora siano proposti non oltre due progetti per una data sottocategoria, la Commissione valuta gli eventuali impatti sulla concorrenza del numero limitato ai fini della selezione di cui alla presente decisione e può decidere, ove opportuno, di posticipare al secondo ciclo di inviti a presentare proposte le decisioni di assegnazione della sottocategoria interessata.
2.
I progetti sono classificati in ordine crescente di costo per prestazione unitaria. I progetti CCS sono elencati in un unico gruppo. I progetti FER sono classificati secondo ciascuna delle sottocategorie specificate nella parte A.II dell’allegato I.
Ai fini del primo comma, il costo per prestazione unitaria è calcolato come la somma degli importi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), divisa per la quantità complessiva prevista di CO2 stoccata nei primi dieci anni di attività per i progetti dimostrativi CCS oppure per la quantità complessiva prevista di energia prodotta nei primi cinque anni di attività per i progetti dimostrativi FER.
Qualora gli Stati membri interessati confermino ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, che esiste un finanziamento pubblico sufficiente per i progetti dimostrativi CCS, sono selezionati i progetti ai posti più in alto della classifica, purché siano rispettati tutti i criteri seguenti:
a) siano selezionati almeno un progetto e al massimo tre per ogni categoria di progetto;
b) siano selezionati almeno tre progetti con stoccaggio in giacimenti di idrocarburi; e
c) siano selezionati almeno tre progetti con stoccaggio in acquiferi salini.
Qualora tali criteri non siano soddisfatti, il progetto in questione non è selezionato ed è preso in considerazione il successivo progetto meglio classificato. La procedura è iterata fino alla selezione degli otto progetti.
Qualora gli Stati membri interessati confermino ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, che esiste un finanziamento pubblico sufficiente per i progetti dimostrativi FER, è selezionato il progetto primo classificato di ciascuna sottocategoria. Qualora in nessuno dei cicli di inviti a presentare proposte in una o più sottocategorie vi siano progetti fattibili sotto l’aspetto finanziario e tecnico, si finanzia un numero corrispondente di progetti supplementari appartenenti ad altre sottocategorie della medesima categoria di progetto. I dettagli sono specificati negli inviti a presentare proposte di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
I progetti dimostrativi CCS selezionati costituiscono collettivamente «il gruppo CCS» e i progetti dimostrativi FER selezionati costituiscono collettivamente «il gruppo FER».
3.
In deroga al paragrafo 1, ove la domanda complessiva di finanziamento nel quadro della presente decisione sia superiore ai fondi disponibili, il numero di progetti selezionati è ridotto, in modo che la domanda di finanziamento sia ridotta proporzionalmente in ciascuno dei gruppi di cui al paragrafo 2, terzo e quinto comma.
Per ciascuno dei gruppi, il progetto che rappresenta il costo maggiore per prestazione unitaria è scartato per primo, seguito dal progetto che rappresenta il maggiore costo per prestazione unitaria in un’altra categoria. La procedura è ripetuta fino a quando le domande di finanziamento corrispondono ai fondi disponibili.
4.
Subordinatamente alla disponibilità di proposte presentate alla BEI ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, e raccomandate dalla BEI alla Commissione ai fini delle decisioni di assegnazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, sono selezionati almeno uno e non più di tre progetti per il medesimo Stato membro.
Il primo comma non si applica tuttavia ai progetti transfrontalieri.
Art. 9 Decisioni di assegnazione
Le decisioni di assegnazione sono subordinate all’ottenimento di tutte le autorizzazioni nazionali necessarie, conformemente alle relative norme del diritto dell’Unione, all’approvazione di qualsiasi aiuto di Stato da parte della Commissione relativamente a un progetto che sta per essere selezionato e all’adozione delle decisioni finali di investimento da parte dei promotori, entro 48 mesi dall’adozione delle decisioni di assegnazione.
Per quanto riguarda i progetti dimostrativi CCS con stoccaggio in acquiferi salini, le decisioni di assegnazione sono subordinate all’ottenimento di tutte le autorizzazioni nazionali necessarie, conformemente alle relative norme del diritto dell’Unione, all’approvazione di qualsiasi aiuto di Stato da parte della Commissione relativamente a un progetto che sta per essere selezionato e all’adozione delle decisioni finali di investimento da parte dei promotori, entro 60 mesi dall’adozione delle decisioni di assegnazione.
Le decisioni di assegnazione cessano di avere effetti giuridici se le condizioni di cui al primo o secondo comma non sono soddisfatte.
Art. 10 Monetizzazione delle quote e gestione delle entrate
1. Ai fini della monetizzazione delle quote e della gestione delle entrate che ne derivano, la Commissione agisce per conto degli Stati membri.
2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché i 300 milioni di quote di cui all’articolo 2, paragrafo 1, siano trasferiti alla BEI per la monetizzazione e la gestione delle entrate.
3.
La BEI vende le quote corrispondenti a tale ciclo di inviti a presentare proposte prima che siano adottate le decisioni di assegnazione per ogni ciclo di inviti a presentare proposte di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
La BEI gestisce le entrate e le trasferisce agli Stati membri, ai fini dell’erogazione di cui all’articolo 11.
Art. 11 Erogazione delle entrate e uso delle entrate non erogate
1.
Gli Stati membri versano le entrate ai promotori del progetto sulla base di strumenti giuridicamente vincolanti che stabiliscano almeno i seguenti punti:
a) il progetto e il finanziamento concesso in euro;
b) la data di entrata in esercizio;
c) i requisiti per la condivisione delle conoscenze ai sensi dell’articolo 12;
d) i requisiti relativi all’erogazione delle entrate ai sensi dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo;
e) i requisiti per la relazione di cui all’articolo 13;
f) l’informazione relativa alle condizioni di applicabilità della decisione di cui all’articolo 9.
Per il primo ciclo di inviti a presentare proposte di cui all’articolo 5, paragrafo 1, l’ultima data utile di entrata in esercizio di cui alla lettera b), primo comma, del presente paragrafo è il 31 dicembre 2017, salvo che la rispettiva decisione di assegnazione sia adottata dopo il 31 dicembre 2011, nel qual caso la data di entrata in esercizio non oltrepassa 6 anni dalla data della decisione di assegnazione.
Qualora il progetto non sia entrato in esercizio entro la relativa data stabilita per tale progetto, tale data è automaticamente prorogata di un anno.
Le decisioni di assegnazione cessano di avere effetti giuridici se il progetto non è entrato in esercizio entro la relativa data di entrata in esercizio di cui al terzo comma. In questo caso è restituito qualsiasi finanziamento versato o trasmesso ai fini dell'erogazione.
2.
L’erogazione avviene con cadenza annuale. Per i progetti dimostrativi CCS, gli importi erogati corrispondono alla quantità di CO2 stoccata nell’anno di riferimento, controllata, comunicata e verificata, ai sensi degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, moltiplicata per il tasso di finanziamento, e per i progetti dimostrativi FER, corrispondono alla quantità di energia prodotta moltiplicata per il tasso di finanziamento.
Il tasso di finanziamento è calcolato dividendo il finanziamento concesso per il 75 % della quantità complessiva prevista di CO2 stoccata nei primi dieci anni di attività nel caso dei progetti dimostrativi CCS, oppure per il 75 % della quantità complessiva prevista di energia prodotta nei primi cinque anni di attività nel caso dei progetti dimostrativi FER.
3. L’erogazione per un dato anno avviene solamente nel caso in cui si soddisfino i requisiti di condivisione delle conoscenze per il medesimo anno.
4. Le erogazioni sono limitate al periodo di dieci anni a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso di progetti dimostrativi CCS e al periodo di cinque anni a decorrere dalla stessa data nel caso di progetti dimostrativi FER. I fondi complessivi erogati non possono in nessun caso superare il finanziamento assegnato di cui al paragrafo 1, lettera a).
5. Qualora lo Stato membro in questione garantisca che il finanziamento in eccesso rispetto a quello giustificato ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 è restituito alla BEI, il finanziamento parziale o integrale di un progetto può essere erogato precedentemente all’entrata in esercizio di tale progetto, conformemente alle specifiche fissate nella decisione di assegnazione.
6.
Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, le entrate non erogate a progetti e gli introiti generati dalla gestione delle entrate sono impiegati per cofinanziare ulteriori progetti dimostrativi nel quadro della presente decisione fino al 31 dicembre 2015.
Gli Stati membri restituiscono alla BEI tutte le entrate non erogate.
Successivamente al 31 dicembre 2015, i fondi rimanenti vanno a beneficio degli Stati membri. Al termine dell’erogazione, tali fondi sono ceduti agli Stati membri, conformemente ai principi fissati dall’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.
Art. 12 Condivisione delle conoscenze
Gli Stati membri garantiscono che tutti i gestori di progetto, i membri del consorzio, i fornitori e i subappaltatori che traggono un sostanziale beneficio dal finanziamento pubblico per lo sviluppo del loro prodotto o servizio condividano le informazioni relative agli elementi dell’allegato II con altri gestori di progetto, amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, organizzazioni non governative e il pubblico, conformemente alle specifiche supplementari stabilite negli inviti a presentare proposte di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
Le informazioni sono condivise con cadenza annuale e riguardano tutta l’informazione generata ed elaborata in un dato anno.
Art. 13 Rendicontazione degli Stati membri
Durante i periodi di cui all’articolo 11, paragrafo 4, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, relazioni sull’attuazione dei progetti.
Tali relazioni devono comprendere almeno le seguenti informazioni relative a ciascun progetto:
1) la quantità di CO2 stoccata o di energia pulita prodotta;
2) i fondi erogati;
3) eventuali problemi di rilievo nell’attuazione del progetto.
Art. 14 Relazione della Commissione
Successivamente al primo ciclo di inviti a presentare proposte, la Commissione trasmette al comitato sui cambiamenti climatici una relazione sull’attuazione di tale ciclo di inviti a presentare proposte, indicando se sia necessario modificare la presente decisione al fine di garantire l’equilibrio geografico e tecnico per il secondo ciclo di inviti a presentare proposte.
La Commissione riferisce regolarmente al comitato sui cambiamenti climatici in merito all'utilizzo delle entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 4, comunicando, tra l'altro, le informazioni preliminari concernenti il sostegno programmato per i progetti e la quota di sostegno da mettere a disposizione sotto forma di sovvenzioni, la distribuzione geografica dei progetti, la scala dei progetti e la copertura tecnologica, le informazioni ex post sull'andamento della realizzazione dei progetti, la prevenzione delle emissioni di CO2, la leva finanziaria, la sensibilizzazione e gli insegnamenti tratti, a seconda dei casi.
Art. 15 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2010. Per la Commissione Connie Hedegaard Membro della Commissione